Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N.8288-2024
La mediazione obbligatoria non rappresenta condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale
Mediazione obbligatoria: improcedibilità solo per le domande introduttive
In applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità avente lo scopo di perseguire una soluzione conciliativa in grado di scongiurare l’introduzione del processo, si applica solo all’atto introduttivo del giudizio, non alle domande riconvenzionali. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8288/2024.
Mancato pagamento canoni e oneri: risoluzione del contratto
La comproprietaria di un immobile agisce in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di locazione nei confronti del conduttore e del di lui garante per mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali scaduti. In questa sede la ricorrente chiede anche i danni causati da tutti questi inadempimenti.
Domanda riconvenzionale del conduttore
Il conduttore ritiene infondata l’eccezione della parte ricorrente e formula domanda riconvenzionale. Nella stessa chiede la risoluzione del contratto dopo l’accertamento dei fenomeni di infiltrazione, il risarcimento dei danni conseguenti al ridotto godimento dell’immobile nella misura del 30%, la restituzione dei canoni versati in eccedenza alla luce del ridotto godimento e anche i danni patiti dallo stesso e dal figlio. Il giudizio prosegue, la ricorrente si oppone alla riconvenzionale ed eccepisce l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato avvio della procedura di mediazione.
Domanda riconvenzionale: mediazione non necessaria per la procedibilità
Il Tribunale dichiara ammissibile la domanda principale perché la mediazione è stata esperita. Subito dopo affronta la questione dell’improcedibilità della domanda riconvenzionale eccepita dalla ricorrente e cagionata dalla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Per il Tribunale tale eccezione deve essere disattesa alla luce della recente SU della Corte di Cassazione n. 3452/2024. Questa decisione ha infatti escluso la necessità di avviare la procedura di mediazione a pena di improcedibilità della domanda rispetto alle domande riconvenzionali se le stesse presentano un collegamento diretto con la domanda principale e sono quindi qualificabili come “non eccentriche”.
Le SU precisano infatti che il fine della mediazione è quello di evitare il processo: “Ciò induce a ritenere che la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria (…) una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo (…) non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione.”
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