Scarica Sentenza Tribunale di Massa N.135-2025
La mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità del solo atto introduttivo non della domanda riconvenzionale
Mediazione obbligatoria: non per la domanda riconvenzionale
In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Il Tribunale di Massa, con la sentenza. 135/2025, ribadisce che la mediazione obbligatoria sancito dall’articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione al solo atto introduttivo del giudizio, non alle domande riconvenzionali.
Causa successoria: domanda riconvenzionale di usucapione
Un attore conviene in giudizio due soggetti per domandare la divisione della comunione ereditaria formatasi su un immobile in virtù di una successione testamentaria. Uno dei convenuti, una donna in particolare, si costituisce in giudizio e avanza una domanda riconvenzionale con la quale chiede la dichiarazione di acquisto dell’immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione. L’altro soggetto convenuto però, nel costituirsi in giudizio, si oppone alla domanda di divisione dell’attore e contesta l’intervenuta usucapione in favore dell’altra convenuta.
Domanda riconvenzionale improcedibile: mancato avvio della mediazione
La causa subisce delle interruzioni a causa del decesso e dell’interdizione di alcune delle parti iniziali e della conseguente riassunzione da parte di altri soggetti. Due dei successori di una delle parti iniziali, nel costituirsi in giudizio eccepiscono in rito l’improcedibilità della domanda riconvenzionale con la quale stato richiesto l’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’immobile oggetto della controversia, a causa del mancato svolgimento della procedura di mediazione. L’eccezione si fonda in particolare sulla mancata attivazione della procedura di mediazione avente ad oggetto la domanda riconvenzionale relativa all’usucapione e sulla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione attivato dall’attore e avente ad oggetto la divisione ereditaria. Procedimento che si è concluso con verbale negativo proprio a causa della mancata partecipazione della convenuta.
Mediazione obbligatoria per l’atto introduttivo
Per il Tribunale però l’eccezione sollevata non risulta fondata in considerazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve intendersi come una condizione di procedibilità riferita esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio. Tale obbligo non si estende alle domande riconvenzionali, le quali non sono soggette all’onere del previo esperimento della mediazione ai fini della loro ammissibilità nel processo. Tuttavia, resta fermo che il mediatore, nell’ambito del procedimento di mediazione, ha il compito di esaminare complessivamente tutte le istanze delle parti, al fine di individuare una possibile soluzione conciliativa che soddisfi gli interessi in gioco e scongiuri l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Allo stesso modo, il giudice, nel corso dell’intero iter processuale, conserva il potere e il dovere di promuovere il tentativo di conciliazione tra le parti, ove ne ravvisi l’opportunità e la possibilità concreta, conformemente ai principi di economia processuale e di deflazione del contenzioso. Tale interpretazione contenuta nella SU n. 3452/2024, risponde all’esigenza di garantire un accesso alla giustizia più razionale ed efficace, evitando formalismi che potrebbero ostacolare il diritto di difesa delle parti senza apportare un effettivo beneficio al sistema della mediazione e alla finalità conciliativa che essa persegue.
Leggi anche: Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione