Scarica Sentenza Tribunale di Velletri 06 07 23
Procedibilità soddisfatta se la mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice dopo i tre mesi di durata massima della procedura
Condizione di procedibilità e mediazione
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi di mediazione obbligatoria per legge o disposta dal giudice, è soddisfatta se la procedura viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice dopo il termine di tre mesi di durata massima della mediazione.
Non rileva il rispetto del termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione all’organismo.
Lo ha chiarito ancora una volta il Tribunale di Velletri nella sentenza n. 1377/2023.
Materia locatizia e mediazione obbligatoria
Tra un locatore e una conduttrice sorge una controversia in materia locatizia. Il proprietario dell’immobile intima alla conduttrice lo sfratto per morosità relativo a un contratto di locazione commerciale.
Nella citazione il locatore rileva la concessione in sublocazione, da parte della conduttrice, di una parte del locale commerciale per la rivendita di tabaccheria, dopo avere ottenuto la sua autorizzazione.
Il sub-conduttore però si è reso moroso del pagamento di un importo di Euro 10.500,00. Questa la ragione dell’intimazione di sfratto per morosità e l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni già scaduti e di quelli a scadere fino al momento del rilascio.
Controparte si costituisce in giudizio e in rito eccepisce il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Per la parte convenuta la mediazione doveva essere esperita nel termine perentorio dell’ordinanza che ha disposto il cambiamento di rito, a pena della declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il locatore contesta l’eccezione in rito sulla mediazione e fa presente che il tentativo di mediazione era stato esperito e aveva avuto esito negativo.
Parte convenuta però insiste sulla declaratoria di improcedibilità per tardività e quindi per la inammissibilità del tentativo di mediazione a causa della decadenza dai termini perentori previsti dall’articolo 426 c.p.
Condizione di procedibilità soddisfatta se la mediazione avviene entro l’udienza fissata dal giudice
Il Tribunale competente respinge l’eccezione sollevata dalla conduttrice sulla mediazione perché il termine che il giudice assegna per avviare la procedura di mediazione non è perentorio come la stessa afferma.
Quando la mediazione è obbligatoria per legge o per volere del giudice, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda in giudizio.
Quando il giudizio è già stato avviato infatti il giudice invita le parti ad avviare la mediazione e fissa un’udienza successiva al termine massimo di tre mesi entro il quale la mediazione si deve concludere; con lo stesso provvedimento il giudice assegna 15 giorni di tempo per presentare la domanda all’organismo di mediazione. Adempimento che può essere soddisfatto presentando domanda presso una delle sedi di ADR Center.
Questo termine però non è perentorio. Lo ha già chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40035/2021, che così recita: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2 bis al dlgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria e ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.”
L’utile esperimento corrisponde quindi con il primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se l’accordo non si conclude. Non importa che venga rispettato il termine di 15 giorni che il giudice assegna alle parti per avviare la procedura di mediazione.
La domanda in giudizio quindi è improcedibile solo se all’udienza che il giudice fissa dopo i tre mesi di durata massima della mediazione il procedimento non è ancora iniziato o non è terminato perché la parte che doveva avviarlo è rimasta inerte con colpa.
In questo caso specifico il giudice in data 20.09.2022 ha fissato l’udienza finalizzata a verificare l’esperimento della procedura di mediazione per il giorno 01.12.22, che è anteriore rispetto al termine massimo di durata della mediazione pari a tre mesi. La condizione di procedibilità deve quindi considerarsi assolta, visto che l’incontro c’è stato, anche se si è concluso con esito negativo.