Scarica Sentenza Tribunale di Bari n. 973-2026
Il caso: da un accordo di conciliazione del 2012 a un decreto ingiuntivo
La vicenda esaminata dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 973/2026 dell’11 febbraio 2026 (r.g. 20195/2016) prende avvio da una controversia bancaria risalente nel tempo e percorsa, in più fasi, da strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Un correntista aveva accumulato esposizioni debitorie su più rapporti di conto corrente e su un finanziamento. Dopo la revoca degli affidamenti e la segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nel 2012 le parti raggiungevano un accordo di conciliazione stragiudiziale davanti a un organismo ADR: il debitore si impegnava a versare complessivamente €80.000 (di cui €27.000 tramite la cessione di azioni e il riscatto di una polizza assicurativa), e la banca si obbligava a cancellare la segnalazione in Centrale dei Rischi. L’accordo veniva solo parzialmente eseguito dal debitore, che non autorizzava la banca a procedere alle operazioni sui titoli. La banca otteneva quindi un decreto ingiuntivo per €49.215, opposto dai debitori anche in via riconvenzionale.
Il procedimento ha offerto al tribunale l’occasione di pronunciarsi su due profili di indubbio interesse per gli operatori dell’ADR: la decadenza dall’eccezione di irregolarità della mediazione e il valore giuridico degli accordi conciliativi stragiudiziali.
Mediazione obbligatoria in materia bancaria: il percorso procedurale
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice assegnava all’opposta il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia bancaria rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 28/2010. La mediazione veniva esperita e si concludeva con esito negativo.
A quel punto gli opponenti, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., sollevavano per la prima volta una serie di eccezioni sul procedimento di mediazione appena concluso: la domanda sarebbe stata presentata da un soggetto non costituito formalmente in giudizio, in ritardo rispetto al termine assegnato, e con una procura speciale irritualmente autenticata dal medesimo difensore che l’aveva redatta.
Decadenza dall’eccezione di improcedibilità: va sollevata alla prima udienza
Il tribunale rigetta le eccezioni degli opponenti per un motivo pregiudiziale: sono state sollevate tardivamente.
Il principio applicato è consolidato in giurisprudenza. Come ricorda il Tribunale di Bari citando Cass. Civ. n. 22736/2021 e Cass. Civ. n. 25155/2020, la mancata, tardiva o errata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, ma solo a condizione che la relativa eccezione sia stata proposta dalla parte interessata, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso di specie, la prima udienza utile dopo la conclusione della mediazione era quella del 7 febbraio 2024. Gli opponenti avrebbero dovuto sollevare la questione con le note di trattazione scritta depositate per quell’udienza. Invece, l’hanno fatto con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. del 7 marzo 2024, ossia successivamente: troppo tardi, con conseguente decadenza.
Questo passaggio è di grande rilievo pratico. La parte che intende contestare la regolarità della mediazione obbligatoria non ha a disposizione tutto il corso del giudizio, ma deve muoversi entro una finestra temporale precisa: la prima udienza immediatamente successiva alla conclusione del procedimento di mediazione. Dopo tale momento, l’eccezione è irricevibile.
La partecipazione sostanziale alla mediazione supera i vizi procedurali
Il Tribunale di Bari aggiunge un secondo argomento, autonomo rispetto alla tardività: quand’anche le eccezioni fossero state tempestive, non avrebbero potuto essere accolte, perché la mediazione si era comunque svolta con la partecipazione di entrambe le parti e si era conclusa senza accordo.
Il ragionamento richiama un principio di prevalenza della sostanza sulla forma: se il procedimento di mediazione ha effettivamente avuto luogo, se entrambe le parti vi hanno preso parte e se si è concluso con un verbale (negativo), lo scopo della norma è stato raggiunto. Le irregolarità formali nella fase di attivazione, in quel contesto, perdono rilevanza. La mediazione non è un adempimento burocratico da eseguire nei minimi termini, ma un momento di confronto reale tra le parti: e quel confronto, nel caso di specie, c’era stato.
Il valore giuridico dell’accordo di conciliazione stragiudiziale
La sentenza offre un ulteriore spunto su un tema classico dell’ADR: la forza vincolante degli accordi conciliativi e le conseguenze del loro inadempimento.
Il credito azionato in via monitoria dalla banca trovava fondamento direttamente nell’accordo di conciliazione del 2012. Il tribunale riconosce la piena legittimità di tale fondamento: la transazione stragiudiziale genera obbligazioni esigibili, e il mancato adempimento da parte del debitore giustifica l’azione monitoria. Sul versante speculare, la domanda riconvenzionale del debitore per il mancato rispetto da parte della banca dell’impegno di cancellazione dalla Centrale dei Rischi viene rigettata non solo per la genericità della prova del danno, ma anche per il perdurante inadempimento dello stesso debitore: chi non ha eseguito integralmente la propria parte dell’accordo non può invocare l’inadempimento altrui a fini risarcitori.
Riflessioni operative per avvocati e mediatori
La pronuncia del Tribunale di Bari suggerisce alcune indicazioni concrete per chi opera nel contenzioso bancario e nelle procedure ADR.
Sul piano processuale, chi vuole contestare la regolarità della mediazione obbligatoria deve farlo subito, alla prima udienza dopo la conclusione del procedimento: non è possibile attendere le memorie istruttorie. Il monitoraggio del calendario processuale, in questo frangente, è determinante.
Sul piano sostanziale, la sentenza conferma che la partecipazione effettiva alla mediazione, anche se tecnicamente irregolare nella fase di avvio, esaurisce la condizione di procedibilità. Investire energie processuali in eccezioni formali sulla mediazione, quando questa si è comunque svolta, appare in linea di massima una strategia difensiva poco efficace.
Infine, il caso ricorda quanto sia importante redigere con cura gli accordi di conciliazione stragiudiziale: definire con precisione le obbligazioni, le modalità di adempimento e le conseguenze dell’inadempimento parziale evita che un accordo nato per chiudere una controversia diventi l’origine di un contenzioso decennale.
Conclusione
Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, sentenza n. 973/2026 dell’11 febbraio 2026 (r.g. 20195/2016): l’eccezione di irregolarità della mediazione obbligatoria va sollevata alla prima udienza utile dopo la conclusione del procedimento, a pena di decadenza. E se la mediazione si è comunque svolta con la partecipazione di entrambe le parti, le contestazioni formali sulla sua attivazione non possono trovare accoglimento.