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Per farsi sostituire in udienza da un legale la procura generale è idonea se conferisce il potere di transigere e conciliare i diritti sostanziali oggetto della controversia

Idonea la procura generale

La procura generale che conferisce esplicitamente all’avvocato il potere di negoziare e transigere davanti agli organismi di mediazione pubblici e privati è idonea ai fini della rappresentanza in questa sede della parte che vi deve prendere parte. 

Lo ha rimarcato ancora una volta il Tribunale di Frosinone, Sezione civile, nella sentenza n. 1084 del 3 novembre 2023, dando seguito a un indirizzo giurisprudenziale uniforme in materia di procura conferita dalla parte per farsi sostituire in sede di mediazione.

Si ricorda che per avviare la mediazione si può presentare formale istanza presso uno degli organismi di mediazione presenti in una delle sedi di ADR Center.

Opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un mutuo fondiario

In una causa ordinaria instaurata in virtù dell’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario il giudice, respinta la richiesta di provvedere alla sospensione del provvedimento di ingiunzione, assegna alle parti il termine per avviare la mediazione, che però si conclude con esito negativo. Viene quindi svolta l’attività istruttoria e al termine della stessa la causa viene rimessa in decisione. 

Inidonea la procura conferita all’avvocato dalla banca per rappresentarla in mediazione

Il Tribunale nella decisione si occupa anche dell’eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla mediazione e che gli stessi hanno argomentato negli scritti finali del giudizio.

Per gli attori del giudizio in opposizione la procedura di mediazione obbligatoria, che si è svolta nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, non può ritenersi valida. La procura conferita all’avvocato da parte dell’istituto bancario per agire nel nome e per conto di quest’ultimo in sede di mediazione, non è idonea ai fini della rappresentanza della parte in sede di mediazione.

Il Tribunale ritiene però la censura priva di fondamento. Nella procura generale conferita dalla banca all’avvocato viene specificato espressamente che lo stesso, in virtù di detto documento, ha poteri dispositivi di natura sostanziale nei procedimenti di mediazione disposti davanti agli organismi di conciliazione e o di mediazione pubblici o privati come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

L’avvocato può quindi transigere e conciliare le controversie nei procedimenti di mediazione, perché allo stesso sono attribuiti tutti i poteri dispositivi e le facoltà previste dalla normativa di riferimento in relazione ai diritti oggetto della controversia e a quelli che riguardano i rapporti con la controparte.

 

Mediazione obbligatoria: basta la procura con poteri conciliativi

Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1084/2023, ha confermato che la procura generale è idonea alla rappresentanza in sede di mediazione obbligatoria, a condizione che conferisca esplicitamente al legale poteri dispositivi di natura sostanziale. Nel caso specifico, riguardante l’opposizione a un decreto ingiuntivo per un mutuo, è stata respinta l’eccezione di invalidità della procedura poiché l’avvocato possedeva i poteri necessari per transigere e conciliare i diritti oggetto della controversia.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/11/2023
Curia: Tribunale di Frosinone
Giudice: Paolo Masetti
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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Per farsi sostituire in udienza da un legale la procura generale è idonea se conferisce il potere di transigere e conciliare i diritti sostanziali oggetto della controversia

Idonea la procura generale

La procura generale che conferisce esplicitamente all’avvocato il potere di negoziare e transigere davanti agli organismi di mediazione pubblici e privati è idonea ai fini della rappresentanza in questa sede della parte che vi deve prendere parte. 

Lo ha rimarcato ancora una volta il Tribunale di Frosinone, Sezione civile, nella sentenza n. 1084 del 3 novembre 2023, dando seguito a un indirizzo giurisprudenziale uniforme in materia di procura conferita dalla parte per farsi sostituire in sede di mediazione.

Si ricorda che per avviare la mediazione si può presentare formale istanza presso uno degli organismi di mediazione presenti in una delle sedi di ADR Center.

Opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un mutuo fondiario

In una causa ordinaria instaurata in virtù dell’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario il giudice, respinta la richiesta di provvedere alla sospensione del provvedimento di ingiunzione, assegna alle parti il termine per avviare la mediazione, che però si conclude con esito negativo. Viene quindi svolta l’attività istruttoria e al termine della stessa la causa viene rimessa in decisione. 

Inidonea la procura conferita all’avvocato dalla banca per rappresentarla in mediazione

Il Tribunale nella decisione si occupa anche dell’eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla mediazione e che gli stessi hanno argomentato negli scritti finali del giudizio.

Per gli attori del giudizio in opposizione la procedura di mediazione obbligatoria, che si è svolta nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, non può ritenersi valida. La procura conferita all’avvocato da parte dell’istituto bancario per agire nel nome e per conto di quest’ultimo in sede di mediazione, non è idonea ai fini della rappresentanza della parte in sede di mediazione.

Il Tribunale ritiene però la censura priva di fondamento. Nella procura generale conferita dalla banca all’avvocato viene specificato espressamente che lo stesso, in virtù di detto documento, ha poteri dispositivi di natura sostanziale nei procedimenti di mediazione disposti davanti agli organismi di conciliazione e o di mediazione pubblici o privati come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

L’avvocato può quindi transigere e conciliare le controversie nei procedimenti di mediazione, perché allo stesso sono attribuiti tutti i poteri dispositivi e le facoltà previste dalla normativa di riferimento in relazione ai diritti oggetto della controversia e a quelli che riguardano i rapporti con la controparte.

 

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