Il Tribunale di Catania applica in modo rigoroso l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: la parte opposta che omette di avviare la mediazione nel termine assegnato – senza chiedere proroga – perde il diritto di ottenere la condanna del debitore
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I contratti bancari e finanziari rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Chi intende agire in giudizio per far valere diritti derivanti da tali contratti è tenuto, in linea di principio, a esperire preliminarmente il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), l’introduzione dell’art. 5-bis ha ridisegnato il meccanismo specifico per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo: in questo contesto, l’onere di attivare la mediazione non grava sull’opponente, ma sulla parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore. Il giudice alla prima udienza verifica il mancato esperimento e fissa un’udienza successiva; se a quella data la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese.
La sentenza in commento applica questi principi in modo rigoroso, giungendo a una pronuncia di improcedibilità che tratravolge l’intero impianto monitorio.
Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per saldo debitore da contratto di mutuo
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1434/2022, con cui il Tribunale di Catania aveva ingiunto al beneficiario di un’amministrazione di sostegno — rappresentato dal proprio amministratore — il pagamento della somma di € 38.372,10, oltre interessi di mora e spese, a titolo di saldo debitore derivante da un contratto di mutuo sottoscritto nel dicembre 2010.
L’amministratore di sostegno, in qualità di legale rappresentante del beneficiario, ha proposto opposizione con atto di citazione notificato nel maggio 2022, eccependo:
- Mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
- Vizi nella notifica del decreto nei termini di legge.
- Difetto di legittimazione passiva del beneficiario, in quanto soggetto incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno.
- Difetto di legittimazione attiva della parte opposta e mancanza di prova del credito.
Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Giudice aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, contestualmente, aveva onerato la parte opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato.
La parte opposta non avvia la mediazione: all’udienza si presenta solo l’opponente
L’udienza successiva si è svolta con la presenza della sola parte opponente. La parte opposta — gravata dell’onere di avviare la mediazione — non aveva promosso il procedimento nel termine assegnato, né aveva chiesto una proroga di tale termine.
L’opponente ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, stante l’inerzia della controparte.
Il Giudice ha accolto l’eccezione.
Il termine per avviare la mediazione: perentorio o ordinatorio? La questione non cambia l’esito
La sentenza affronta con cura un tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza: la natura — perentoria o ordinatoria — del termine assegnato dal giudice per avviare la mediazione.
Il Tribunale di Catania richiama l’orientamento secondo cui il carattere perentorio del termine può desumersi in via interpretativa tutte le volte in cui, per lo scopo perseguito e la funzione adempiuta, esso debba essere rigorosamente osservato (Cass. civ. nn. 45530/2004 e 14624/2000). In questo senso depone anche la gravità della sanzione prevista per l’omessa instaurazione — l’improcedibilità della domanda — che risulterebbe incoerente con una natura meramente ordinatoria del termine.
Una significativa giurisprudenza di merito si è attestata su questa posizione (Trib. Spoleto n. 961/2019; Trib. Lecce 3 marzo 2017; Trib. Cagliari 8 febbraio 2017; Trib. Firenze 14 settembre 2016; Trib. Roma n. 14185/2016).
Ma il Tribunale va oltre, e offre una soluzione valida anche per chi preferisca la tesi della natura ordinatoria: anche laddove il termine fosse qualificato come ordinatorio, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporta ugualmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale (Cass. n. 8473/2025; Corte d’Appello Catania, Sez. II, n. 350/2025; Cass. nn. 589/2015, 4448/2013). La parte che, senza chiedere proroga, lascia scadere il termine senza avviare la mediazione, decade dal diritto di farlo: l’omissione tardiva va equiparata, sul piano dell’improcedibilità, alla totale omissione.
Il ragionamento è lineare e difficilmente contestabile: il dibattito sulla natura del termine diventa, in pratica, irrilevante, perché in entrambi i casi — termine perentorio o ordinatorio non prorogato — il risultato è il medesimo.
L’onere di mediazione in capo alla parte opposta: attore in senso sostanziale
La sentenza ribadisce con chiarezza il principio cardine dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale.
Questo è il dato normativo su cui si fonda l’intera pronuncia. Prima della riforma Cartabia, la questione era molto più controversa: parte della giurisprudenza riteneva che l’onere di mediazione gravasse sull’opponente, che aveva introdotto il giudizio di cognizione. La novella del 2022 ha risolto il contrasto, individuando nella parte opposta — che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e vanta il credito — il soggetto sul quale ricade l’obbligo di attivare la procedura.
La logica è coerente con la natura del procedimento: l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto è, sostanzialmente, l’attore. È pertanto su di lui che deve ricadere l’onere di soddisfare le condizioni di procedibilità della propria pretesa.
Il carattere unitario del procedimento ingiunzionale: improcedibilità e revoca del decreto
Il Tribunale sottolinea anche il carattere unitario del procedimento ingiunzionale e di opposizione. Non si tratta di due giudizi distinti, ma di un unico procedimento che si articola in fasi successive. Proprio per questo, l’improcedibilità della domanda monitoria — conseguente al mancato esperimento della mediazione — non si limita a paralizzare il prosieguo del giudizio di opposizione, ma travolge l’intero impianto: il decreto ingiuntivo viene revocato, e ogni questione di merito resta assorbita dalla pronuncia in rito.
La soluzione è radicale ma coerente con il sistema: se la domanda è improcedibile, non vi è spazio per esaminarne il merito. Il creditore che non abbia rispettato l’onere di mediazione non può ottenere la condanna del debitore, indipendentemente dalla fondatezza del proprio credito.
Le spese: condanna della parte opposta ai parametri minimi
La soccombenza della parte opposta si riflette anche sulla liquidazione delle spese processuali. Il Giudice le pone integralmente a carico della parte opposta — procuratrice del creditore — liquidandole in € 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014. La scelta dei valori minimi tiene conto del carattere non complesso delle questioni trattate, della natura in rito della pronuncia e delle modalità di assunzione della decisione.
Conclusioni: omettere la mediazione nel termine assegnato costa la revoca del decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Catania pronuncia la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 per €38.372,10. La pronuncia è interamente in rito: nessuna delle eccezioni di merito sollevate dall’opponente — legittimazione passiva, prova del credito, capacità del beneficiario — viene esaminata.
Per i creditori che agiscono in via monitoria in materia bancaria e finanziaria, il messaggio è inequivocabile: l’omissione o il ritardo nell’avvio della mediazione obbligatoria — senza nemmeno chiedere una proroga del termine assegnato — porta alla perdita di tutto il lavoro svolto in fase monitoria. Non conta la fondatezza del credito, non contano i documenti prodotti, non conta l’estratto conto: se la mediazione non viene avviata in tempo, il decreto viene revocato.
Una lezione processuale di grande impatto pratico, che dovrebbe indurre ogni professionista a calendarizzare con la massima attenzione il termine per l’attivazione della procedura di mediazione nelle cause bancarie e finanziarie.