Il Tribunale di Catania applica in modo rigoroso l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: la parte opposta che omette di avviare la mediazione nel termine assegnato – senza chiedere proroga – perde il diritto di ottenere la condanna del debitore

Scarica Sentenza Tribunale Catania N. 959-2026

I contratti bancari e finanziari rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Chi intende agire in giudizio per far valere diritti derivanti da tali contratti è tenuto, in linea di principio, a esperire preliminarmente il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), l’introduzione dell’art. 5-bis ha ridisegnato il meccanismo specifico per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo: in questo contesto, l’onere di attivare la mediazione non grava sull’opponente, ma sulla parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore. Il giudice alla prima udienza verifica il mancato esperimento e fissa un’udienza successiva; se a quella data la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese.

La sentenza in commento applica questi principi in modo rigoroso, giungendo a una pronuncia di improcedibilità che tratravolge l’intero impianto monitorio.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per saldo debitore da contratto di mutuo

La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1434/2022, con cui il Tribunale di Catania aveva ingiunto al beneficiario di un’amministrazione di sostegno — rappresentato dal proprio amministratore — il pagamento della somma di € 38.372,10, oltre interessi di mora e spese, a titolo di saldo debitore derivante da un contratto di mutuo sottoscritto nel dicembre 2010.

L’amministratore di sostegno, in qualità di legale rappresentante del beneficiario, ha proposto opposizione con atto di citazione notificato nel maggio 2022, eccependo:

  1. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
  2. Vizi nella notifica del decreto nei termini di legge.
  3. Difetto di legittimazione passiva del beneficiario, in quanto soggetto incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno.
  4. Difetto di legittimazione attiva della parte opposta e mancanza di prova del credito.

Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Giudice aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, contestualmente, aveva onerato la parte opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato.

La parte opposta non avvia la mediazione: all’udienza si presenta solo l’opponente

L’udienza successiva si è svolta con la presenza della sola parte opponente. La parte opposta — gravata dell’onere di avviare la mediazione — non aveva promosso il procedimento nel termine assegnato, né aveva chiesto una proroga di tale termine.

L’opponente ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, stante l’inerzia della controparte.

Il Giudice ha accolto l’eccezione.

Il termine per avviare la mediazione: perentorio o ordinatorio? La questione non cambia l’esito

La sentenza affronta con cura un tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza: la natura — perentoria o ordinatoria — del termine assegnato dal giudice per avviare la mediazione.

Il Tribunale di Catania richiama l’orientamento secondo cui il carattere perentorio del termine può desumersi in via interpretativa tutte le volte in cui, per lo scopo perseguito e la funzione adempiuta, esso debba essere rigorosamente osservato (Cass. civ. nn. 45530/2004 e 14624/2000). In questo senso depone anche la gravità della sanzione prevista per l’omessa instaurazione — l’improcedibilità della domanda — che risulterebbe incoerente con una natura meramente ordinatoria del termine.

Una significativa giurisprudenza di merito si è attestata su questa posizione (Trib. Spoleto n. 961/2019; Trib. Lecce 3 marzo 2017; Trib. Cagliari 8 febbraio 2017; Trib. Firenze 14 settembre 2016; Trib. Roma n. 14185/2016).

Ma il Tribunale va oltre, e offre una soluzione valida anche per chi preferisca la tesi della natura ordinatoria: anche laddove il termine fosse qualificato come ordinatorio, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporta ugualmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale (Cass. n. 8473/2025; Corte d’Appello Catania, Sez. II, n. 350/2025; Cass. nn. 589/2015, 4448/2013). La parte che, senza chiedere proroga, lascia scadere il termine senza avviare la mediazione, decade dal diritto di farlo: l’omissione tardiva va equiparata, sul piano dell’improcedibilità, alla totale omissione.

Il ragionamento è lineare e difficilmente contestabile: il dibattito sulla natura del termine diventa, in pratica, irrilevante, perché in entrambi i casi — termine perentorio o ordinatorio non prorogato — il risultato è il medesimo.

L’onere di mediazione in capo alla parte opposta: attore in senso sostanziale

La sentenza ribadisce con chiarezza il principio cardine dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale.

Questo è il dato normativo su cui si fonda l’intera pronuncia. Prima della riforma Cartabia, la questione era molto più controversa: parte della giurisprudenza riteneva che l’onere di mediazione gravasse sull’opponente, che aveva introdotto il giudizio di cognizione. La novella del 2022 ha risolto il contrasto, individuando nella parte opposta — che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e vanta il credito — il soggetto sul quale ricade l’obbligo di attivare la procedura.

La logica è coerente con la natura del procedimento: l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto è, sostanzialmente, l’attore. È pertanto su di lui che deve ricadere l’onere di soddisfare le condizioni di procedibilità della propria pretesa.

Il carattere unitario del procedimento ingiunzionale: improcedibilità e revoca del decreto

Il Tribunale sottolinea anche il carattere unitario del procedimento ingiunzionale e di opposizione. Non si tratta di due giudizi distinti, ma di un unico procedimento che si articola in fasi successive. Proprio per questo, l’improcedibilità della domanda monitoria — conseguente al mancato esperimento della mediazione — non si limita a paralizzare il prosieguo del giudizio di opposizione, ma travolge l’intero impianto: il decreto ingiuntivo viene revocato, e ogni questione di merito resta assorbita dalla pronuncia in rito.

La soluzione è radicale ma coerente con il sistema: se la domanda è improcedibile, non vi è spazio per esaminarne il merito. Il creditore che non abbia rispettato l’onere di mediazione non può ottenere la condanna del debitore, indipendentemente dalla fondatezza del proprio credito.

Le spese: condanna della parte opposta ai parametri minimi

La soccombenza della parte opposta si riflette anche sulla liquidazione delle spese processuali. Il Giudice le pone integralmente a carico della parte opposta — procuratrice del creditore — liquidandole in € 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014. La scelta dei valori minimi tiene conto del carattere non complesso delle questioni trattate, della natura in rito della pronuncia e delle modalità di assunzione della decisione.

Conclusioni: omettere la mediazione nel termine assegnato costa la revoca del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Catania pronuncia la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 per €38.372,10. La pronuncia è interamente in rito: nessuna delle eccezioni di merito sollevate dall’opponente — legittimazione passiva, prova del credito, capacità del beneficiario — viene esaminata.

Per i creditori che agiscono in via monitoria in materia bancaria e finanziaria, il messaggio è inequivocabile: l’omissione o il ritardo nell’avvio della mediazione obbligatoria — senza nemmeno chiedere una proroga del termine assegnato — porta alla perdita di tutto il lavoro svolto in fase monitoria. Non conta la fondatezza del credito, non contano i documenti prodotti, non conta l’estratto conto: se la mediazione non viene avviata in tempo, il decreto viene revocato.

Una lezione processuale di grande impatto pratico, che dovrebbe indurre ogni professionista a calendarizzare con la massima attenzione il termine per l’attivazione della procedura di mediazione nelle cause bancarie e finanziarie.

Scarica Sentenza Tribunale Catania N. 959-2026

Mediazione non avviata nel termine: il decreto ingiuntivo per mutuo bancario viene revocato per improcedibilità

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari e finanziari, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sulla parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale. Il mancato esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice — anche laddove si ritenga tale termine di natura ordinatoria — determina, in assenza di una tempestiva istanza di proroga, la decadenza dalla relativa facoltà processuale e, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ogni questione di merito resta assorbita dalla pronuncia in rito.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 23/02/2026
N° sentenza: N. 959-2026
Curia: Tribunale di Catania
Giudice: Alessia Romeo
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: contratti bancari

Il Tribunale di Catania applica in modo rigoroso l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: la parte opposta che omette di avviare la mediazione nel termine assegnato – senza chiedere proroga – perde il diritto di ottenere la condanna del debitore

Scarica Sentenza Tribunale Catania N. 959-2026

I contratti bancari e finanziari rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Chi intende agire in giudizio per far valere diritti derivanti da tali contratti è tenuto, in linea di principio, a esperire preliminarmente il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), l’introduzione dell’art. 5-bis ha ridisegnato il meccanismo specifico per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo: in questo contesto, l’onere di attivare la mediazione non grava sull’opponente, ma sulla parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore. Il giudice alla prima udienza verifica il mancato esperimento e fissa un’udienza successiva; se a quella data la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese.

La sentenza in commento applica questi principi in modo rigoroso, giungendo a una pronuncia di improcedibilità che tratravolge l’intero impianto monitorio.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per saldo debitore da contratto di mutuo

La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1434/2022, con cui il Tribunale di Catania aveva ingiunto al beneficiario di un’amministrazione di sostegno — rappresentato dal proprio amministratore — il pagamento della somma di € 38.372,10, oltre interessi di mora e spese, a titolo di saldo debitore derivante da un contratto di mutuo sottoscritto nel dicembre 2010.

L’amministratore di sostegno, in qualità di legale rappresentante del beneficiario, ha proposto opposizione con atto di citazione notificato nel maggio 2022, eccependo:

  1. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
  2. Vizi nella notifica del decreto nei termini di legge.
  3. Difetto di legittimazione passiva del beneficiario, in quanto soggetto incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno.
  4. Difetto di legittimazione attiva della parte opposta e mancanza di prova del credito.

Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Giudice aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, contestualmente, aveva onerato la parte opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato.

La parte opposta non avvia la mediazione: all’udienza si presenta solo l’opponente

L’udienza successiva si è svolta con la presenza della sola parte opponente. La parte opposta — gravata dell’onere di avviare la mediazione — non aveva promosso il procedimento nel termine assegnato, né aveva chiesto una proroga di tale termine.

L’opponente ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, stante l’inerzia della controparte.

Il Giudice ha accolto l’eccezione.

Il termine per avviare la mediazione: perentorio o ordinatorio? La questione non cambia l’esito

La sentenza affronta con cura un tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza: la natura — perentoria o ordinatoria — del termine assegnato dal giudice per avviare la mediazione.

Il Tribunale di Catania richiama l’orientamento secondo cui il carattere perentorio del termine può desumersi in via interpretativa tutte le volte in cui, per lo scopo perseguito e la funzione adempiuta, esso debba essere rigorosamente osservato (Cass. civ. nn. 45530/2004 e 14624/2000). In questo senso depone anche la gravità della sanzione prevista per l’omessa instaurazione — l’improcedibilità della domanda — che risulterebbe incoerente con una natura meramente ordinatoria del termine.

Una significativa giurisprudenza di merito si è attestata su questa posizione (Trib. Spoleto n. 961/2019; Trib. Lecce 3 marzo 2017; Trib. Cagliari 8 febbraio 2017; Trib. Firenze 14 settembre 2016; Trib. Roma n. 14185/2016).

Ma il Tribunale va oltre, e offre una soluzione valida anche per chi preferisca la tesi della natura ordinatoria: anche laddove il termine fosse qualificato come ordinatorio, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporta ugualmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale (Cass. n. 8473/2025; Corte d’Appello Catania, Sez. II, n. 350/2025; Cass. nn. 589/2015, 4448/2013). La parte che, senza chiedere proroga, lascia scadere il termine senza avviare la mediazione, decade dal diritto di farlo: l’omissione tardiva va equiparata, sul piano dell’improcedibilità, alla totale omissione.

Il ragionamento è lineare e difficilmente contestabile: il dibattito sulla natura del termine diventa, in pratica, irrilevante, perché in entrambi i casi — termine perentorio o ordinatorio non prorogato — il risultato è il medesimo.

L’onere di mediazione in capo alla parte opposta: attore in senso sostanziale

La sentenza ribadisce con chiarezza il principio cardine dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale.

Questo è il dato normativo su cui si fonda l’intera pronuncia. Prima della riforma Cartabia, la questione era molto più controversa: parte della giurisprudenza riteneva che l’onere di mediazione gravasse sull’opponente, che aveva introdotto il giudizio di cognizione. La novella del 2022 ha risolto il contrasto, individuando nella parte opposta — che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e vanta il credito — il soggetto sul quale ricade l’obbligo di attivare la procedura.

La logica è coerente con la natura del procedimento: l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto è, sostanzialmente, l’attore. È pertanto su di lui che deve ricadere l’onere di soddisfare le condizioni di procedibilità della propria pretesa.

Il carattere unitario del procedimento ingiunzionale: improcedibilità e revoca del decreto

Il Tribunale sottolinea anche il carattere unitario del procedimento ingiunzionale e di opposizione. Non si tratta di due giudizi distinti, ma di un unico procedimento che si articola in fasi successive. Proprio per questo, l’improcedibilità della domanda monitoria — conseguente al mancato esperimento della mediazione — non si limita a paralizzare il prosieguo del giudizio di opposizione, ma travolge l’intero impianto: il decreto ingiuntivo viene revocato, e ogni questione di merito resta assorbita dalla pronuncia in rito.

La soluzione è radicale ma coerente con il sistema: se la domanda è improcedibile, non vi è spazio per esaminarne il merito. Il creditore che non abbia rispettato l’onere di mediazione non può ottenere la condanna del debitore, indipendentemente dalla fondatezza del proprio credito.

Le spese: condanna della parte opposta ai parametri minimi

La soccombenza della parte opposta si riflette anche sulla liquidazione delle spese processuali. Il Giudice le pone integralmente a carico della parte opposta — procuratrice del creditore — liquidandole in € 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014. La scelta dei valori minimi tiene conto del carattere non complesso delle questioni trattate, della natura in rito della pronuncia e delle modalità di assunzione della decisione.

Conclusioni: omettere la mediazione nel termine assegnato costa la revoca del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Catania pronuncia la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 per €38.372,10. La pronuncia è interamente in rito: nessuna delle eccezioni di merito sollevate dall’opponente — legittimazione passiva, prova del credito, capacità del beneficiario — viene esaminata.

Per i creditori che agiscono in via monitoria in materia bancaria e finanziaria, il messaggio è inequivocabile: l’omissione o il ritardo nell’avvio della mediazione obbligatoria — senza nemmeno chiedere una proroga del termine assegnato — porta alla perdita di tutto il lavoro svolto in fase monitoria. Non conta la fondatezza del credito, non contano i documenti prodotti, non conta l’estratto conto: se la mediazione non viene avviata in tempo, il decreto viene revocato.

Una lezione processuale di grande impatto pratico, che dovrebbe indurre ogni professionista a calendarizzare con la massima attenzione il termine per l’attivazione della procedura di mediazione nelle cause bancarie e finanziarie.

Scarica Sentenza Tribunale Catania N. 959-2026

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia