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Per il tribunale di Nocera Inferiore, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è improcedibile il giudizio se manca la partecipazione al primo incontro di mediazione

Partecipazione in mediazione e procedibilità

La mancata partecipazione dell’attore al primo incontro di mediazione determina l’improcedibilità del giudizio. Così la prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1235/2024, allineandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nella vicenda, parte attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e parte convenuta il rigetto dell’avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Il giudicante dichiara la domanda improcedibile in quanto non realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Ratio mediazione

In particolare, afferma innanzitutto il tribunale, “il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore”. In tal senso, citando la Cassazione (n. 8473/2019), il legislatore “ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e alo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Se tale è lo scopo del legislatore, dunque prosegue il giudicante, “l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tali considerazioni vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal giudice. Per cui, “chi intende agire, cioè l’attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”.

Presenza al primo incontro: “sacrificio esigibile”

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però, rammenta il tribunale, “non è sufficiente depositare l’istanza di mediazione, bensì occorre che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte” (cfr. Tribunale Forlì 02.02.2021; Corte d’Appello Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021). Diversamente, “a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l’onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale”.

È in occasione del “primo incontro”, spiega ancora il tribunale, che “il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento ‘filtro’, egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un’ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno”.

Una soluzione questa, del resto, in linea, “con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis” nonché “con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass. n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti”. Pertanto, “richiedere che l’attore sia presente personalmente al ‘primo’ incontro destinato anche ad essere ‘ultimo’ qualora non compaia la controparte – rincara il giudicante – appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: ‘un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass. n. 8473/19).

Svolte queste premesse, il giudice rileva che nel caso di specie, parte opponente non ha partecipato alla mediazione ma ha fatto pervenire soltanto, tramite il suo legale, comunicazione di non voler partecipare alla procedura. L’incombente dunque, conclude il tribunale, non può dirsi ritualmente esperito se la parte non vi abbia partecipato (personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale) e la domanda va dichiarata improcedibile.

Leggi anche “Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza“.

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Mediazione: la mancata partecipazione dell’attore al primo incontro determina l’improcedibilità del giudizio

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza 1235/2024, ha dichiarato improcedibile un giudizio per l’assenza dell’attore al primo incontro di mediazione. Allineandosi alla giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ribadito che la mediazione non deve essere un mero onere formale, ma un tentativo effettivo di deflazionare il contenzioso. Pertanto, la sola istanza non basta: la presenza dell’attore è un sacrificio esigibile per soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/05/2024
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Giudice: Jone Galasso

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Per il tribunale di Nocera Inferiore, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è improcedibile il giudizio se manca la partecipazione al primo incontro di mediazione

Partecipazione in mediazione e procedibilità

La mancata partecipazione dell’attore al primo incontro di mediazione determina l’improcedibilità del giudizio. Così la prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1235/2024, allineandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nella vicenda, parte attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e parte convenuta il rigetto dell’avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Il giudicante dichiara la domanda improcedibile in quanto non realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Ratio mediazione

In particolare, afferma innanzitutto il tribunale, “il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore”. In tal senso, citando la Cassazione (n. 8473/2019), il legislatore “ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e alo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Se tale è lo scopo del legislatore, dunque prosegue il giudicante, “l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tali considerazioni vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal giudice. Per cui, “chi intende agire, cioè l’attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”.

Presenza al primo incontro: “sacrificio esigibile”

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però, rammenta il tribunale, “non è sufficiente depositare l’istanza di mediazione, bensì occorre che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte” (cfr. Tribunale Forlì 02.02.2021; Corte d’Appello Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021). Diversamente, “a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l’onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale”.

È in occasione del “primo incontro”, spiega ancora il tribunale, che “il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento ‘filtro’, egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un’ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno”.

Una soluzione questa, del resto, in linea, “con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis” nonché “con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass. n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti”. Pertanto, “richiedere che l’attore sia presente personalmente al ‘primo’ incontro destinato anche ad essere ‘ultimo’ qualora non compaia la controparte – rincara il giudicante – appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: ‘un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass. n. 8473/19).

Svolte queste premesse, il giudice rileva che nel caso di specie, parte opponente non ha partecipato alla mediazione ma ha fatto pervenire soltanto, tramite il suo legale, comunicazione di non voler partecipare alla procedura. L’incombente dunque, conclude il tribunale, non può dirsi ritualmente esperito se la parte non vi abbia partecipato (personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale) e la domanda va dichiarata improcedibile.

Leggi anche “Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza“.

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