Scarica Sentenza Tribunale di Lodi N.23-2025
La mediazione obbligatoria azionata davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio non produce alcun effetto e la domanda è improcedibile
Organismo incompetente per territorio: nessun effetto
La domanda di mediazione obbligatoria, che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo incompetente territorialmente, non produce alcun effetto, fatta salva la possibilità per le parti di derogare il criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, di comune accordo, ad un altro organismo di mediazione. Lo ha ribadito il Tribunale di Lodi nella sentenza n. 237/2025, fondando la decisione sull’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che impone di presentare la domanda presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.
Eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione
La vicenda giudiziaria riguarda un rapporto di conto corrente e l’illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell’istituto bancario, materia che è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria. Nel caso di specie però la mediazione è stata avviata presso l’Associazione IMC, priva di una sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente. La parte convenuta ha eccepito quindi l’incompetenza dell’organismo e ha rifiutato di partecipare al procedimento.
Competenza territoriale: requisito non soddisfatto
Il Tribunale, giunto alla fase decisoria, ha in effetti accertato che IMC non disponeva di una sede idonea a soddisfare il requisito della competenza territoriale dell’organismo. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 prescrive il deposito della domanda di mediazione presso un organismo di mediazione del luogo del giudice competente per territorio in relazione alla controversia. Il legislatore ha introdotto questa regola per garantire una mediazione accessibile e conforme ai principi di efficienza e prossimità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di abusi e impedire che la scelta dell’organismo possa avvantaggiare una parte a discapito dell’altra. Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza nel tempo ha affermato che:
- una domanda presentata presso un organismo incompetente non produce effetti, a meno che le parti non abbiano concordato espressamente una deroga;
- la partecipazione alla mediazione in modalità telematica non supera l’eccezione di incompetenza territoriale.
Incompetenza organismo di mediazione: conseguenze
La competenza territoriale per la mediazione quindi è rispettata solo se la procedura si svolge presso un organismo con sede compresa nel circondario del Tribunale competente per la controversia. Nel caso specifico però, la mediazione è stata introdotta presso un organismo (IMC) con sede in Lombardia, ma non nel circondario di Lodi, dove si trova il Tribunale competente. Parte attrice ha cercato di giustificare la competenza di IMC tramite accordi con altri organismi, ma tali accordi non sono risultati validi. Il giudice è giunto quindi alla conclusione che l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione comporta l’inefficacia della procedura e l’improcedibilità della domanda giudiziale.
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