Scarica Sentenza Tribunale di Lodi N.23-2025

La mediazione obbligatoria azionata davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio non produce alcun effetto e la domanda è improcedibile

Organismo incompetente per territorio: nessun effetto
La domanda di mediazione obbligatoria, che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo incompetente territorialmente, non produce alcun effetto, fatta salva la possibilità per le parti di derogare il criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, di comune accordo, ad un altro organismo di mediazione. Lo ha ribadito il Tribunale di Lodi nella sentenza n. 237/2025, fondando la decisione sull’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che impone di presentare la domanda presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.

Eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione
La vicenda giudiziaria riguarda un rapporto di conto corrente e l’illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell’istituto bancario, materia che è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria. Nel caso di specie però la mediazione è stata avviata presso l’Associazione IMC, priva di una sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente. La parte convenuta ha eccepito quindi l’incompetenza dell’organismo e ha rifiutato di partecipare al procedimento.

Competenza territoriale: requisito non soddisfatto
Il Tribunale, giunto alla fase decisoria, ha in effetti accertato che IMC non disponeva di una sede idonea a soddisfare il requisito della competenza territoriale dell’organismo. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 prescrive il deposito della domanda di mediazione presso un organismo di mediazione del luogo del giudice competente per territorio in relazione alla controversia. Il legislatore ha introdotto questa regola per garantire una mediazione accessibile e conforme ai principi di efficienza e prossimità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di abusi e impedire che la scelta dell’organismo possa avvantaggiare una parte a discapito dell’altra. Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza nel tempo ha affermato che:

  • una domanda presentata presso un organismo incompetente non produce effetti, a meno che le parti non abbiano concordato espressamente una deroga;
  • la partecipazione alla mediazione in modalità telematica non supera l’eccezione di incompetenza territoriale.

Incompetenza organismo di mediazione: conseguenze
La competenza territoriale per la mediazione quindi è rispettata solo se la procedura si svolge presso un organismo con sede compresa nel circondario del Tribunale competente per la controversia. Nel caso specifico però, la mediazione è stata introdotta presso un organismo (IMC) con sede in Lombardia, ma non nel circondario di Lodi, dove si trova il Tribunale competente. Parte attrice ha cercato di giustificare la competenza di IMC tramite accordi con altri organismi, ma tali accordi non sono risultati validi. Il giudice è giunto quindi alla conclusione che l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione comporta l’inefficacia della procedura e l’improcedibilità della domanda giudiziale. 

Leggi anche: Organismo incompetente: improcedibilità anche per mediazione telematica

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi N.23-2025

Mediazione innanzi a organismo incompetente: non produce effetto

Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 237/2025, ha stabilito che la domanda di mediazione obbligatoria presentata presso un organismo territorialmente incompetente è priva di effetti, rendendo improcedibile la successiva azione giudiziale. Ai sensi del D.Lgs 28/2010, la procedura deve avvenire nel luogo del giudice competente per garantire efficienza e prossimità, salvo deroga tra le parti. Tale requisito non è soddisfatto nemmeno tramite modalità telematiche o accordi esterni non validi.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/01/2025
Curia: Tribunale di Lodi
Giudice: Matteo Aranci
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: competenza teritoriale

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi N.23-2025

La mediazione obbligatoria azionata davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio non produce alcun effetto e la domanda è improcedibile

Organismo incompetente per territorio: nessun effetto
La domanda di mediazione obbligatoria, che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo incompetente territorialmente, non produce alcun effetto, fatta salva la possibilità per le parti di derogare il criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, di comune accordo, ad un altro organismo di mediazione. Lo ha ribadito il Tribunale di Lodi nella sentenza n. 237/2025, fondando la decisione sull’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che impone di presentare la domanda presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.

Eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione
La vicenda giudiziaria riguarda un rapporto di conto corrente e l’illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell’istituto bancario, materia che è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria. Nel caso di specie però la mediazione è stata avviata presso l’Associazione IMC, priva di una sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente. La parte convenuta ha eccepito quindi l’incompetenza dell’organismo e ha rifiutato di partecipare al procedimento.

Competenza territoriale: requisito non soddisfatto
Il Tribunale, giunto alla fase decisoria, ha in effetti accertato che IMC non disponeva di una sede idonea a soddisfare il requisito della competenza territoriale dell’organismo. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 prescrive il deposito della domanda di mediazione presso un organismo di mediazione del luogo del giudice competente per territorio in relazione alla controversia. Il legislatore ha introdotto questa regola per garantire una mediazione accessibile e conforme ai principi di efficienza e prossimità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di abusi e impedire che la scelta dell’organismo possa avvantaggiare una parte a discapito dell’altra. Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza nel tempo ha affermato che:

  • una domanda presentata presso un organismo incompetente non produce effetti, a meno che le parti non abbiano concordato espressamente una deroga;
  • la partecipazione alla mediazione in modalità telematica non supera l’eccezione di incompetenza territoriale.

Incompetenza organismo di mediazione: conseguenze
La competenza territoriale per la mediazione quindi è rispettata solo se la procedura si svolge presso un organismo con sede compresa nel circondario del Tribunale competente per la controversia. Nel caso specifico però, la mediazione è stata introdotta presso un organismo (IMC) con sede in Lombardia, ma non nel circondario di Lodi, dove si trova il Tribunale competente. Parte attrice ha cercato di giustificare la competenza di IMC tramite accordi con altri organismi, ma tali accordi non sono risultati validi. Il giudice è giunto quindi alla conclusione che l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione comporta l’inefficacia della procedura e l’improcedibilità della domanda giudiziale. 

Leggi anche: Organismo incompetente: improcedibilità anche per mediazione telematica

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi N.23-2025

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia