Scarica Sentenza Tribunale di Velletri N.2626-2024

La condizione di procedibilità è soddisfatta anche se la mediazione si è svolta diversi anni prima, a rilevare è il suo regolare esperimento

Procedibilità della domanda: il tempo trascorso dalla mediazione non rileva
Affinché si avveri la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non rileva che la mediazione sia stata esperita diversi anni prima dell’avvio della causa. Ciò che rileva è la procedura stragiudiziale si sia svolta e conclusa, anche se in modo negativo. Lo ha precisato il Tribunale di Velletri nella sentenza n. 2626/2024.

Controversia in materia di diritti reali
Nell’ambito di una controversia relativa alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, parte convenuta eccepisce l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria: il decorso del tempo non rileva
Per il Tribunale però l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria deve considerarsi del tutto priva di fondamento. La normativa in materia, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, prevede chiaramente i requisiti necessari per la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso specifico, risulta documentalmente provato che è stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione del giudizio. Questo procedimento si è concluso con un verbale, redatto il 26 novembre 2013, che attesta l’esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. La legge non prescrive alcuna scadenza temporale per gli effetti della mediazione obbligatoria. Non esiste, infatti, una norma che dichiari inefficace il procedimento di mediazione a causa del mero decorso del tempo. Il fatto che il verbale sia stato redatto diversi anni prima dell’avvio del giudizio non incide quindi sulla validità della condizione di procedibilità.

Mediazione obbligatoria: funzione (h3)
La mediazione obbligatoria ha l’obiettivo di promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Questa procedura si pone come un filtro preliminare al giudizio. La sua funzione è quella di agevolare un accordo tra le parti, riducendo il carico di lavoro per il sistema giudiziario.
Il legislatore ha voluto garantire che, prima di accedere al tribunale, le parti tentino un confronto costruttivo. L’esito negativo della mediazione non preclude il diritto di agire in giudizio. Tuttavia, il tentativo deve essere compiuto e documentato, pena l’improcedibilità della domanda.

Decorso del tempo dalla mediazione: domanda procedibile
Vero che l’efficacia del procedimento di mediazione nel tempo è un tema assai dibattuto, come emerso in questa vicenda giudiziaria. Il D.Lgs. n. 28/2010 tuttavia non introduce limiti temporali che possano far decadere gli effetti della mediazione. Pertanto, il decorso di anni tra la redazione del verbale e l’avvio del giudizio non è rilevante ai fini della procedibilità. Questa interpretazione garantisce stabilità e certezza giuridica e impedisce che l’eccezione di improcedibilità venga utilizzata in modo strumentale per ritardare l’esame del merito della controversia. La procedura di mediazione rappresenta un passaggio obbligato, ma non deve diventare un ostacolo formale.

L’eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria non trova quindi riscontro quando risulta documentalmente provato il rispetto della procedura. Il verbale di mediazione, anche se risalente, soddisfa pienamente la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
La normativa vigente assicura che le parti rispettino gli obblighi previsti senza introdurre vincoli inutili o eccessivi. In questo modo si rafforza il principio di accesso alla giustizia, senza pregiudicare la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria

Scarica Sentenza Tribunale di Velletri N.2626-2024

Mediazione infruttuosa: caducazione o inefficacia per decorso temporale

Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 2626/2024, ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta anche se la mediazione obbligatoria è avvenuta diversi anni prima dell’avvio della causa. Poiché il D.Lgs. n. 28/2010 non prevede limiti temporali per l’efficacia del tentativo di conciliazione, il mero decorso del tempo non rende inefficace il procedimento. Tale interpretazione tutela l’accesso alla giustizia, evitando che l’improcedibilità sia usata strumentalmente.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 21/12/2024
Curia: Tribunale di Velletri
Giudice: Sonia Piccini
Argomento/i: Mediazione infruttuosa
Materia/e: Condizione di procedibilità

Scarica Sentenza Tribunale di Velletri N.2626-2024

La condizione di procedibilità è soddisfatta anche se la mediazione si è svolta diversi anni prima, a rilevare è il suo regolare esperimento

Procedibilità della domanda: il tempo trascorso dalla mediazione non rileva
Affinché si avveri la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non rileva che la mediazione sia stata esperita diversi anni prima dell’avvio della causa. Ciò che rileva è la procedura stragiudiziale si sia svolta e conclusa, anche se in modo negativo. Lo ha precisato il Tribunale di Velletri nella sentenza n. 2626/2024.

Controversia in materia di diritti reali
Nell’ambito di una controversia relativa alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, parte convenuta eccepisce l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria: il decorso del tempo non rileva
Per il Tribunale però l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria deve considerarsi del tutto priva di fondamento. La normativa in materia, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, prevede chiaramente i requisiti necessari per la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso specifico, risulta documentalmente provato che è stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione del giudizio. Questo procedimento si è concluso con un verbale, redatto il 26 novembre 2013, che attesta l’esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. La legge non prescrive alcuna scadenza temporale per gli effetti della mediazione obbligatoria. Non esiste, infatti, una norma che dichiari inefficace il procedimento di mediazione a causa del mero decorso del tempo. Il fatto che il verbale sia stato redatto diversi anni prima dell’avvio del giudizio non incide quindi sulla validità della condizione di procedibilità.

Mediazione obbligatoria: funzione (h3)
La mediazione obbligatoria ha l’obiettivo di promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Questa procedura si pone come un filtro preliminare al giudizio. La sua funzione è quella di agevolare un accordo tra le parti, riducendo il carico di lavoro per il sistema giudiziario.
Il legislatore ha voluto garantire che, prima di accedere al tribunale, le parti tentino un confronto costruttivo. L’esito negativo della mediazione non preclude il diritto di agire in giudizio. Tuttavia, il tentativo deve essere compiuto e documentato, pena l’improcedibilità della domanda.

Decorso del tempo dalla mediazione: domanda procedibile
Vero che l’efficacia del procedimento di mediazione nel tempo è un tema assai dibattuto, come emerso in questa vicenda giudiziaria. Il D.Lgs. n. 28/2010 tuttavia non introduce limiti temporali che possano far decadere gli effetti della mediazione. Pertanto, il decorso di anni tra la redazione del verbale e l’avvio del giudizio non è rilevante ai fini della procedibilità. Questa interpretazione garantisce stabilità e certezza giuridica e impedisce che l’eccezione di improcedibilità venga utilizzata in modo strumentale per ritardare l’esame del merito della controversia. La procedura di mediazione rappresenta un passaggio obbligato, ma non deve diventare un ostacolo formale.

L’eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria non trova quindi riscontro quando risulta documentalmente provato il rispetto della procedura. Il verbale di mediazione, anche se risalente, soddisfa pienamente la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
La normativa vigente assicura che le parti rispettino gli obblighi previsti senza introdurre vincoli inutili o eccessivi. In questo modo si rafforza il principio di accesso alla giustizia, senza pregiudicare la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria

Scarica Sentenza Tribunale di Velletri N.2626-2024

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia