Scarica Sentenza Tribunale di Velletri N.2626-2024
La condizione di procedibilità è soddisfatta anche se la mediazione si è svolta diversi anni prima, a rilevare è il suo regolare esperimento
Procedibilità della domanda: il tempo trascorso dalla mediazione non rileva
Affinché si avveri la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non rileva che la mediazione sia stata esperita diversi anni prima dell’avvio della causa. Ciò che rileva è la procedura stragiudiziale si sia svolta e conclusa, anche se in modo negativo. Lo ha precisato il Tribunale di Velletri nella sentenza n. 2626/2024.
Controversia in materia di diritti reali
Nell’ambito di una controversia relativa alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, parte convenuta eccepisce l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria: il decorso del tempo non rileva
Per il Tribunale però l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria deve considerarsi del tutto priva di fondamento. La normativa in materia, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, prevede chiaramente i requisiti necessari per la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso specifico, risulta documentalmente provato che è stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione del giudizio. Questo procedimento si è concluso con un verbale, redatto il 26 novembre 2013, che attesta l’esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. La legge non prescrive alcuna scadenza temporale per gli effetti della mediazione obbligatoria. Non esiste, infatti, una norma che dichiari inefficace il procedimento di mediazione a causa del mero decorso del tempo. Il fatto che il verbale sia stato redatto diversi anni prima dell’avvio del giudizio non incide quindi sulla validità della condizione di procedibilità.
Mediazione obbligatoria: funzione (h3)
La mediazione obbligatoria ha l’obiettivo di promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Questa procedura si pone come un filtro preliminare al giudizio. La sua funzione è quella di agevolare un accordo tra le parti, riducendo il carico di lavoro per il sistema giudiziario.
Il legislatore ha voluto garantire che, prima di accedere al tribunale, le parti tentino un confronto costruttivo. L’esito negativo della mediazione non preclude il diritto di agire in giudizio. Tuttavia, il tentativo deve essere compiuto e documentato, pena l’improcedibilità della domanda.
Decorso del tempo dalla mediazione: domanda procedibile
Vero che l’efficacia del procedimento di mediazione nel tempo è un tema assai dibattuto, come emerso in questa vicenda giudiziaria. Il D.Lgs. n. 28/2010 tuttavia non introduce limiti temporali che possano far decadere gli effetti della mediazione. Pertanto, il decorso di anni tra la redazione del verbale e l’avvio del giudizio non è rilevante ai fini della procedibilità. Questa interpretazione garantisce stabilità e certezza giuridica e impedisce che l’eccezione di improcedibilità venga utilizzata in modo strumentale per ritardare l’esame del merito della controversia. La procedura di mediazione rappresenta un passaggio obbligato, ma non deve diventare un ostacolo formale.
L’eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria non trova quindi riscontro quando risulta documentalmente provato il rispetto della procedura. Il verbale di mediazione, anche se risalente, soddisfa pienamente la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
La normativa vigente assicura che le parti rispettino gli obblighi previsti senza introdurre vincoli inutili o eccessivi. In questo modo si rafforza il principio di accesso alla giustizia, senza pregiudicare la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria