Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023
Il tribunale di Rieti sottolinea che la conciliazione della lite in sede di mediazione obbligatoria esperita in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere
Conciliazione in corso di giudizio e cessazione del contendere
La conciliazione della lite avvenuta in sede di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio, determinata la cessazione della materia del contendere. È quanto sottolinea il tribunale di Rieti nella sentenza n. 298/2023 decidendo una controversia in tema di riduzione di disposizioni ereditarie lesive di legittima.
La vicenda
Nello specifico, l’attrice, in qualità di erede, chiedeva che venisse riconosciuta la simulazione di vendita di un immobile lasciato dal de cuius ai nipoti, convenuti, che in realtà nascondeva una donazione (diretta o indiretta), per spirito di liberalità. La stessa riteneva che la disposizione a causa donativa fosse lesiva della quota di legittima dell’erede pretermesso e che venisse dunque ordinata la reintegrazione della quota di legittima nella misura di 1/2 dell’asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni donative, eccedenti la quota di cui il de cuius avrebbe potuto disporre.
I convenuti, costituitisi in giudizio, in via preliminare eccepivano il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e nel merito contestavano la domanda in quanto infondata.
Il giudice assegnava termine per l’espletamento della mediazione obbligatoria che, come dato atto dal difensore di parte attrice, aveva esito positivo, per cui si chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere
Il tribunale è d’accordo. La cessazione della materia del contendere, rileva, “che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta”.
Nel caso di specie, pertanto, continua il giudicante, dovrà essere, “senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha domandato siffatta pronuncia, dando atto dell’intervenuto raggiungimento, in sede di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, di un accordo per la definizione bonaria della controversia, con conseguente conciliazione della lite in sede stragiudiziale”. Circostanza che, in effetti emerge dal tenore del verbale versato in atti, ove si legge, tra l’altro, che le parti all’esito dell’accordo, si ritengono “integralmente soddisfatte delle intese raggiunte, intendendosi risolte, transatte e contestualmente rinunciate tutte le domande e le pretese che trovino titolo nei rapporti tra di loro intercorsi, relativi alla controversia sopra indicata, dichiarando nel contempo di non avere null’altro a che pretendere l’una dall’altra per ciò che riguarda l’oggetto della presente transazione”.
Il tribunale, in conclusione, dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande proposte e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023