Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023

Il tribunale di Rieti sottolinea che la conciliazione della lite in sede di mediazione obbligatoria esperita in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere

Conciliazione in corso di giudizio e cessazione del contendere

La conciliazione della lite avvenuta in sede di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio, determinata la cessazione della materia del contendere. È quanto sottolinea il tribunale di Rieti nella sentenza n. 298/2023 decidendo una controversia in tema di riduzione di disposizioni ereditarie lesive di legittima.

La vicenda

Nello specifico, l’attrice, in qualità di erede, chiedeva che venisse riconosciuta la simulazione di vendita di un immobile lasciato dal de cuius ai nipoti, convenuti, che in realtà nascondeva una donazione (diretta o indiretta), per spirito di liberalità. La stessa riteneva che la disposizione a causa donativa fosse lesiva della quota di legittima dell’erede pretermesso e che venisse dunque ordinata la reintegrazione della quota di legittima nella misura di 1/2 dell’asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni donative, eccedenti la quota di cui il de cuius avrebbe potuto disporre.

I convenuti, costituitisi in giudizio, in via preliminare eccepivano il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e nel merito contestavano la domanda in quanto infondata.

Il giudice assegnava termine per l’espletamento della mediazione obbligatoria che, come dato atto dal difensore di parte attrice, aveva esito positivo, per cui si chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

La cessazione della materia del contendere

Il tribunale è d’accordo. La cessazione della materia del contendere, rileva, “che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta”.

Nel caso di specie, pertanto, continua il giudicante, dovrà essere, “senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha domandato siffatta pronuncia, dando atto dell’intervenuto raggiungimento, in sede di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, di un accordo per la definizione bonaria della controversia, con conseguente conciliazione della lite in sede stragiudiziale”. Circostanza che, in effetti emerge dal tenore del verbale versato in atti, ove si legge, tra l’altro, che le parti all’esito dell’accordo, si ritengono “integralmente soddisfatte delle intese raggiunte, intendendosi risolte, transatte e contestualmente rinunciate tutte le domande e le pretese che trovino titolo nei rapporti tra di loro intercorsi, relativi alla controversia sopra indicata, dichiarando nel contempo di non avere null’altro a che pretendere l’una dall’altra per ciò che riguarda l’oggetto della presente transazione”.

Il tribunale, in conclusione, dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande proposte e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023

 

Mediazione in corso di giudizio: la conciliazione determina la cessazione del contendere

La sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Rieti stabilisce che la conciliazione raggiunta in sede di mediazione obbligatoria, avvenuta durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere. Il caso riguardava una richiesta di riduzione di disposizioni ereditarie lesive di legittima; tuttavia, l’accordo stragiudiziale ha eliminato l’interesse delle parti a proseguire il giudizio, rendendo superflua ogni decisione di merito. Il giudice ha dunque dichiarato estinto il litispendere.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/06/2023
Curia: Tribunale di Rieti
Giudice: Gianluca Morabito, Pierfrancesco de Angelis, Roberto Colonnello

Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023

Il tribunale di Rieti sottolinea che la conciliazione della lite in sede di mediazione obbligatoria esperita in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere

Conciliazione in corso di giudizio e cessazione del contendere

La conciliazione della lite avvenuta in sede di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio, determinata la cessazione della materia del contendere. È quanto sottolinea il tribunale di Rieti nella sentenza n. 298/2023 decidendo una controversia in tema di riduzione di disposizioni ereditarie lesive di legittima.

La vicenda

Nello specifico, l’attrice, in qualità di erede, chiedeva che venisse riconosciuta la simulazione di vendita di un immobile lasciato dal de cuius ai nipoti, convenuti, che in realtà nascondeva una donazione (diretta o indiretta), per spirito di liberalità. La stessa riteneva che la disposizione a causa donativa fosse lesiva della quota di legittima dell’erede pretermesso e che venisse dunque ordinata la reintegrazione della quota di legittima nella misura di 1/2 dell’asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni donative, eccedenti la quota di cui il de cuius avrebbe potuto disporre.

I convenuti, costituitisi in giudizio, in via preliminare eccepivano il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e nel merito contestavano la domanda in quanto infondata.

Il giudice assegnava termine per l’espletamento della mediazione obbligatoria che, come dato atto dal difensore di parte attrice, aveva esito positivo, per cui si chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

La cessazione della materia del contendere

Il tribunale è d’accordo. La cessazione della materia del contendere, rileva, “che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta”.

Nel caso di specie, pertanto, continua il giudicante, dovrà essere, “senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha domandato siffatta pronuncia, dando atto dell’intervenuto raggiungimento, in sede di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, di un accordo per la definizione bonaria della controversia, con conseguente conciliazione della lite in sede stragiudiziale”. Circostanza che, in effetti emerge dal tenore del verbale versato in atti, ove si legge, tra l’altro, che le parti all’esito dell’accordo, si ritengono “integralmente soddisfatte delle intese raggiunte, intendendosi risolte, transatte e contestualmente rinunciate tutte le domande e le pretese che trovino titolo nei rapporti tra di loro intercorsi, relativi alla controversia sopra indicata, dichiarando nel contempo di non avere null’altro a che pretendere l’una dall’altra per ciò che riguarda l’oggetto della presente transazione”.

Il tribunale, in conclusione, dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande proposte e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Scarica sentenza tribunale di Rieti 20 06 2023

 

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia