Scarica Sentenza Tribunale di Bari n. 4515-2024

La procedura di mediazione è improcedibile se il contenuto dell’istanza di mediazione e quello della domanda in giudizio non sono simmetriche

Domanda procedibile se simmetrica alla domanda di mediazione
La domanda presentata in giudizio risulta totalmente improcedibile se non si riscontra una corrispondenza contenutistica tra l’istanza di mediazione e la richiesta avanzata in sede giudiziale. La funzione deflattiva della procedura di mediazione si realizza quando permette alla controparte di identificare l’oggetto del contendere anche nella fase di mediazione. Questo obiettivo viene raggiunto se sia l’istanza che la domanda giudiziale contengono chiaramente gli elementi essenziali, quali l’identificazione delle parti, dell’autorità (intesa come organismo giudiziario nel contesto di un processo), dell’oggetto e delle motivazioni della pretesa. Tale principio è stato chiarito dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 4515/2024.

Impugnazione delibera condominiale
Un condomino ha avviato un procedimento per ottenere l’annullamento o la modifica delle decisioni condominiali contestate. Le delibere contestate attribuivano al condomino, in qualità di società costruttrice, l’obbligo di contribuire alle spese per le unità invendute, il tutto in violazione dell’articolo 23 del regolamento, che esonera la società costruttrice dall’onere di sostenere le spese condominiali per le unità non vendute. Il condominio convenuto, nel presentarsi in giudizio, ha richiesto che la clausola dell’articolo 23 del regolamento venisse dichiarata nulla poiché in contrasto con il codice del consumo e abusiva. Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda attorea.

Istanza di mediazione e domanda giudiziale: simmetria necessaria
Nel merito, il Tribunale ha accolto la richiesta attorea ritenendola fondata. Tuttavia, la sentenza risulta particolarmente interessante nella parte in cui dichiara improcedibile l’impugnazione della delibera assembleare. La questione trattata riguarda la materia condominiale, una di quelle soggette a obbligo di mediazione preventiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

In questo contesto, il Tribunale ha analizzato il contenuto dell’istanza di mediazione e il rapporto contenutistico tra essa e la domanda introduttiva del giudizio. Il Tribunale ha sottolineato che vi sono alcuni elementi comuni essenziali tra istanza di mediazione e domanda giudiziale:

  • l’indicazione dell’organismo, le parti coinvolte, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Il contenuto normativo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 è “praticamente equivalente” a quello delineato nell’articolo 125 c.p.c., che disciplina i requisiti minimi degli atti processuali. Da ciò consegue che deve esistere simmetria tra i fatti rappresentati durante la mediazione e quelli esposti nel contesto processuale.

Mediazione: funzione deflattiva ostacolata se manca la simmetria
In sintesi, l’istanza di mediazione deve anticipare la futura domanda sul merito, introducendo nella fase di mediazione gli elementi fattuali che saranno poi presentati in sede giudiziale per due motivazioni principali:

  • consentire al meccanismo giuridico della mediazione civile e commerciale di adempiere alla sua funzione deflattiva;
  • mettere l’altra parte nelle condizioni di comprendere appieno la controversia e prendere posizione adeguatamente rispetto ad essa.

Se la domanda processuale differisce anche solo parzialmente da quella formulata durante la mediazione deve essere considerata nuova rispetto a quella passata attraverso il filtro della mediazione ed essere valutata nuovamente sotto il profilo della procedibilità.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale è emerso che l’istanza di mediazione era piuttosto generica; infatti indicava come motivo della richiesta “per aver al punto uno appaltato lavori ingenti senza un rapporto tecnico contrattuale e per aver deliberato illegittimamente un fondo straordinario lavori”. Nell’atto di citazione invece il motivo d’impugnazione era individuato “nella mancanza di potere dell’assemblea che aveva violato quanto previsto dall’articolo 1135 deliberando su lavori relativi a parti private anziché condominiali”.

Leggi anche: Domanda giudiziale e di mediazione devono essere “simmetriche”

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Mediazione improcedibile se non c’è simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale

La sentenza n. 4515/2024 del Tribunale di Bari stabilisce che la domanda giudiziale è improcedibile se non risulta simmetrica rispetto all’istanza di mediazione. Per garantire la funzione deflattiva della mediazione, entrambi gli atti devono condividere elementi essenziali come parti, oggetto e motivazioni. Nel caso specifico, l’impugnazione di una delibera condominiale è stata dichiarata improcedibile poiché l’istanza di mediazione era troppo generica rispetto ai motivi esposti nell’atto di citazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 04/11/2024
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Vincenzo Lullo
Argomento/i: procedura di mediazione

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La procedura di mediazione è improcedibile se il contenuto dell’istanza di mediazione e quello della domanda in giudizio non sono simmetriche

Domanda procedibile se simmetrica alla domanda di mediazione
La domanda presentata in giudizio risulta totalmente improcedibile se non si riscontra una corrispondenza contenutistica tra l’istanza di mediazione e la richiesta avanzata in sede giudiziale. La funzione deflattiva della procedura di mediazione si realizza quando permette alla controparte di identificare l’oggetto del contendere anche nella fase di mediazione. Questo obiettivo viene raggiunto se sia l’istanza che la domanda giudiziale contengono chiaramente gli elementi essenziali, quali l’identificazione delle parti, dell’autorità (intesa come organismo giudiziario nel contesto di un processo), dell’oggetto e delle motivazioni della pretesa. Tale principio è stato chiarito dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 4515/2024.

Impugnazione delibera condominiale
Un condomino ha avviato un procedimento per ottenere l’annullamento o la modifica delle decisioni condominiali contestate. Le delibere contestate attribuivano al condomino, in qualità di società costruttrice, l’obbligo di contribuire alle spese per le unità invendute, il tutto in violazione dell’articolo 23 del regolamento, che esonera la società costruttrice dall’onere di sostenere le spese condominiali per le unità non vendute. Il condominio convenuto, nel presentarsi in giudizio, ha richiesto che la clausola dell’articolo 23 del regolamento venisse dichiarata nulla poiché in contrasto con il codice del consumo e abusiva. Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda attorea.

Istanza di mediazione e domanda giudiziale: simmetria necessaria
Nel merito, il Tribunale ha accolto la richiesta attorea ritenendola fondata. Tuttavia, la sentenza risulta particolarmente interessante nella parte in cui dichiara improcedibile l’impugnazione della delibera assembleare. La questione trattata riguarda la materia condominiale, una di quelle soggette a obbligo di mediazione preventiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

In questo contesto, il Tribunale ha analizzato il contenuto dell’istanza di mediazione e il rapporto contenutistico tra essa e la domanda introduttiva del giudizio. Il Tribunale ha sottolineato che vi sono alcuni elementi comuni essenziali tra istanza di mediazione e domanda giudiziale:

  • l’indicazione dell’organismo, le parti coinvolte, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Il contenuto normativo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 è “praticamente equivalente” a quello delineato nell’articolo 125 c.p.c., che disciplina i requisiti minimi degli atti processuali. Da ciò consegue che deve esistere simmetria tra i fatti rappresentati durante la mediazione e quelli esposti nel contesto processuale.

Mediazione: funzione deflattiva ostacolata se manca la simmetria
In sintesi, l’istanza di mediazione deve anticipare la futura domanda sul merito, introducendo nella fase di mediazione gli elementi fattuali che saranno poi presentati in sede giudiziale per due motivazioni principali:

  • consentire al meccanismo giuridico della mediazione civile e commerciale di adempiere alla sua funzione deflattiva;
  • mettere l’altra parte nelle condizioni di comprendere appieno la controversia e prendere posizione adeguatamente rispetto ad essa.

Se la domanda processuale differisce anche solo parzialmente da quella formulata durante la mediazione deve essere considerata nuova rispetto a quella passata attraverso il filtro della mediazione ed essere valutata nuovamente sotto il profilo della procedibilità.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale è emerso che l’istanza di mediazione era piuttosto generica; infatti indicava come motivo della richiesta “per aver al punto uno appaltato lavori ingenti senza un rapporto tecnico contrattuale e per aver deliberato illegittimamente un fondo straordinario lavori”. Nell’atto di citazione invece il motivo d’impugnazione era individuato “nella mancanza di potere dell’assemblea che aveva violato quanto previsto dall’articolo 1135 deliberando su lavori relativi a parti private anziché condominiali”.

Leggi anche: Domanda giudiziale e di mediazione devono essere “simmetriche”

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