Scarica Sentenza Tribunale di Roma n. 18148-2025
L’esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche se è prevista la negoziazione assistita: il mediatore offre maggiori garanzie
Condizione di procedibilità avverata se si avvia la mediazione al posto della negoziazione
L’esperimento della mediazione obbligatoria soddisfa la condizione di procedibilità anche qualora la materia sia soggetta al diverso regime della negoziazione assistita. Questo perché la mediazione, prevedendo l’intervento di un terzo imparziale estraneo alle parti, offre garanzie di neutralità e potenzialità deflattive superiori rispetto alla negoziazione tra difensori. Pertanto, la scelta di un modulo procedurale più rigoroso e garantista non può pregiudicare l’accesso alla tutela giurisdizionale, risultando la finalità di risoluzione stragiudiziale della lite pienamente conseguita nel rispetto della ratio normativa e dei principi costituzionali di effettività della difesa. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 18148/2025.
Caduta e azione per il risarcimento del danno
La controversia trae origine da un sinistro avvenuto il 31 gennaio 2014, quando l’attore, uscendo dalla propria abitazione nel complesso condominiale, cade in una buca non segnalata né transennata, derivante da lavori di manutenzione stradale. In conseguenza delle lesioni riportate alla spalla, il danneggiato conviene in giudizio il Condominio, richiedendo un risarcimento di circa 40.000 euro.
Eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione
Il Condominio si costituisce, eccependo preliminarmente l‘improcedibilità per mancata negoziazione assistita e il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo responsabile in via esclusiva la ditta costruttrice che aveva in gestione il cantiere.
La mediazione soddisfa la procedibilità anche se è prevista la negoziazione
Per quanto riguarda la questione di rito il giudice rigetta fermamente l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio per il presunto mancato espletamento della negoziazione assistita, poiché l’attore ha esperito il tentativo di mediazione presso un organismo forense. La motivazione si fonda su un principio di prevalenza sostanziale della mediazione rispetto alla negoziazione assistita, supportato da recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e della Corte Costituzionale. Il Tribunale chiarisce che la mediazione deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui la legge prevederebbe la negoziazione assistita. La ragione risiede nel fatto che la mediazione offre maggiori garanzie di terzietà: mentre nella negoziazione assistita il ruolo di facilitatori è svolto dai difensori delle parti, i quali mantengono un legame professionale e di mandato con i propri assistiti, nella mediazione interviene un mediatore quale soggetto terzo, imparziale e qualificato. Tale neutralità, non ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste la parte, rende la mediazione uno strumento più robusto e idoneo a raggiungere l’obiettivo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore.
La decisione conferma quindi che la scelta della mediazione, pur se non strettamente coincidente con il modello della negoziazione assistita, soddisfa pienamente la condizione di procedibilità e preserva l’azione civile, rappresentando un equipollente di grado superiore per via delle garanzie procedurali offerte dalla stessa.
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