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Condizione di procedibilità: soddisfatta se la parte onerata avvia la mediazione entro l’udienza di rinvio successiva alla durata massima della mediazione

Mediazione non avviata entro l’udienza di rinvio: domanda improcedibile
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la procedura di mediazione obbligatoria viene avviata entro l’udienza di rinvio che il giudice ha fissato durante la causa. Lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1889/2024.

Contratti bancari: opposizione a decreto ingiuntivo
In una controversia avente ad oggetto i contratti bancari i convenuti si oppongono al decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per ottenere il pagamento dell’importo di Euro 9.172,70. Gli opponenti contestano la validità del decreto ingiuntivo e ne chiedono la revoca. Gli stessi si oppongono anche alla provvisoria esecutività del provvedimento di ingiunzione e chiedono al Tribunale di accertare la prescrizione del diritto sul quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto.

In giudizio si costituiscono le varie parti coinvolte dopo la cessione del credito derivante dal finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo e ne chiedono la conferma con conseguente rigetto delle richieste avverse.
Si tengono quindi alcune udienze e a quella del 12 marzo 2024 il difensore delle opponenti eccepisce la tardività della procedura di mediazione obbligatoria. La causa procede e giunge in decisione.

Domanda improcedibile le la mediazione è avviata oltre l’udienza di verifica
In sede di decisione il giudice dichiara la domanda improcedibile. L’autorità giudiziaria fa presente che la materia dei contratti bancari rientra tra quelle per le quali l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 contempla la mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

Questa condizione di procedibilità è soddisfatta nel momento in cui la procedura di mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio che il giudice ha fissato dopo il rilievo d’ufficio o l’eccezione di parte del mancato avvio della procedura stragiudiziale.

Nel caso di specie il giudice ha infatti rilevato che, nell’intervallo di tempo compreso tra l’udienza del 4 dicembre 2023 e quella del 12 marzo 2024, la mediazione non è stata avviata, anche se la parte opposta ha chiesto all’udienza di verifica un rinvio per produrre il verbale in modalità tematica.

Dalle prove il giudice ha dedotto che la parte opposta ha presentato l’istanza di mediazione lo stesso giorno in cui la stessa doveva essere promossa, ossia il 12 marzo 2024 alle ore 12.53 ovvero dopo la chiusura del verbale d’udienza avvenuta alle ore 12.53. Per il Giudice è evidente che l’iniziativa relativa alla mediazione intrapresa dall’opposta va dichiarata intempestiva. Del resto anche il verbale dell’incontro in mediazione del 3 aprile 2024 dimostra la tardività dell’esperimento.

La procedibilità non è condizionata da rispetto del termine di 15 giorni
Il Giudice ricorda che il termine perentorio di 15 giorni non condiziona la procedibilità della domanda soggetta per legge alla procedura di mediazione. A condizionare la procedibilità della domanda in giudizio è l’esperimento della mediazione entro l’udienza fissata dal giudice per verificare l’esito della procedura stessa. Udienza che il giudice deve fissare dopo la durata massima della procedura di mediazione come stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo n. 28/2010.

Nel caso di specie all’udienza fissata per la verifica dell’esperimento della mediazione, il giudice ha rilevato che l’opposta non aveva ancora avviato il procedimento di mediazione. La stessa infatti aveva presentato l’istanza all’organismo tardivamente.

In questo modo l’opposta, come precisato anche dalla Cassazione, si è esposta alla dichiarazione di improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura. L’onere di presentare la domanda di mediazione spettava infatti all’opposta, ma la stessa non vi ha provveduto per tempo. La domanda pertanto deve essere dichiarata improcedibile, mentre deve essere accolta l’eccezione formulata tempestivamente dall’opponente relativa all’improcedibilità.

Leggi anche: Domanda procedibile se la mediazione è esperita entro l’udienza di rinvio

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Mediazione entro l’udienza di rinvio, ok alla procedibilità  

Con la sentenza n. 1889/2024, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato improcedibile una domanda in materia di contratti bancari per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il giudice ha chiarito che la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura viene avviata entro l’udienza di rinvio fissata per la verifica, indipendentemente dal termine di 15 giorni. Nel caso specifico, l’istanza è stata presentata tardivamente, oltre l’orario di chiusura del verbale d’udienza, rendendo l’iniziativa intempestiva.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/09/2024
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Erminia Ceci
Materia/e: Condizione di procedibilità

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Condizione di procedibilità: soddisfatta se la parte onerata avvia la mediazione entro l’udienza di rinvio successiva alla durata massima della mediazione

Mediazione non avviata entro l’udienza di rinvio: domanda improcedibile
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la procedura di mediazione obbligatoria viene avviata entro l’udienza di rinvio che il giudice ha fissato durante la causa. Lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1889/2024.

Contratti bancari: opposizione a decreto ingiuntivo
In una controversia avente ad oggetto i contratti bancari i convenuti si oppongono al decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per ottenere il pagamento dell’importo di Euro 9.172,70. Gli opponenti contestano la validità del decreto ingiuntivo e ne chiedono la revoca. Gli stessi si oppongono anche alla provvisoria esecutività del provvedimento di ingiunzione e chiedono al Tribunale di accertare la prescrizione del diritto sul quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto.

In giudizio si costituiscono le varie parti coinvolte dopo la cessione del credito derivante dal finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo e ne chiedono la conferma con conseguente rigetto delle richieste avverse.
Si tengono quindi alcune udienze e a quella del 12 marzo 2024 il difensore delle opponenti eccepisce la tardività della procedura di mediazione obbligatoria. La causa procede e giunge in decisione.

Domanda improcedibile le la mediazione è avviata oltre l’udienza di verifica
In sede di decisione il giudice dichiara la domanda improcedibile. L’autorità giudiziaria fa presente che la materia dei contratti bancari rientra tra quelle per le quali l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 contempla la mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

Questa condizione di procedibilità è soddisfatta nel momento in cui la procedura di mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio che il giudice ha fissato dopo il rilievo d’ufficio o l’eccezione di parte del mancato avvio della procedura stragiudiziale.

Nel caso di specie il giudice ha infatti rilevato che, nell’intervallo di tempo compreso tra l’udienza del 4 dicembre 2023 e quella del 12 marzo 2024, la mediazione non è stata avviata, anche se la parte opposta ha chiesto all’udienza di verifica un rinvio per produrre il verbale in modalità tematica.

Dalle prove il giudice ha dedotto che la parte opposta ha presentato l’istanza di mediazione lo stesso giorno in cui la stessa doveva essere promossa, ossia il 12 marzo 2024 alle ore 12.53 ovvero dopo la chiusura del verbale d’udienza avvenuta alle ore 12.53. Per il Giudice è evidente che l’iniziativa relativa alla mediazione intrapresa dall’opposta va dichiarata intempestiva. Del resto anche il verbale dell’incontro in mediazione del 3 aprile 2024 dimostra la tardività dell’esperimento.

La procedibilità non è condizionata da rispetto del termine di 15 giorni
Il Giudice ricorda che il termine perentorio di 15 giorni non condiziona la procedibilità della domanda soggetta per legge alla procedura di mediazione. A condizionare la procedibilità della domanda in giudizio è l’esperimento della mediazione entro l’udienza fissata dal giudice per verificare l’esito della procedura stessa. Udienza che il giudice deve fissare dopo la durata massima della procedura di mediazione come stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo n. 28/2010.

Nel caso di specie all’udienza fissata per la verifica dell’esperimento della mediazione, il giudice ha rilevato che l’opposta non aveva ancora avviato il procedimento di mediazione. La stessa infatti aveva presentato l’istanza all’organismo tardivamente.

In questo modo l’opposta, come precisato anche dalla Cassazione, si è esposta alla dichiarazione di improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura. L’onere di presentare la domanda di mediazione spettava infatti all’opposta, ma la stessa non vi ha provveduto per tempo. La domanda pertanto deve essere dichiarata improcedibile, mentre deve essere accolta l’eccezione formulata tempestivamente dall’opponente relativa all’improcedibilità.

Leggi anche: Domanda procedibile se la mediazione è esperita entro l’udienza di rinvio

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