Scarica Sentenza Tribunale di Campobasso N.637-2025
L’accordo raggiunto in mediazione nel corso di una causa “coperta” dal patrocinio gratuito non richiede un’istanza apposita per il compenso della ADR
Non occorre un’istanza apposita per la liquidazione dei compensi della mediazione
L’attivazione di una procedura di mediazione obbligatoria (ex lege) conclusa con un accordo di conciliazione è condizione sufficiente per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte che ne ha i requisiti. Non occorre presentare un’istanza “ad hoc” per la specifica fase conciliativa. Tale ammissione, se già concessa per il giudizio, si estende automaticamente alla mediazione in quanto procedura connessa (art. 75, co. 1, D.P.R. n. 115/2002). Lo ha chiarito il Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 637/2025.
Liquidazione dei compensi del difensore e patrocinio a spese dello Stato in mediazione
Un avvocato si oppone a due decreti che hanno liquidato e rigettato parzialmente i compensi a lui spettanti per aver assistito una donna, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di un procedimento locatizio e nella mediazione obbligatoria disposta in corso di causa. L’opposizione si basa su quattro motivi principali, tra cui la mancata liquidazione della fase di mediazione. Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione. Tralasciando gli altri motivi, occupiamoci delle ragioni dell’accoglimento della censura relativa alla liquidazione della fase di mediazione.
Mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello Stato: l’istanza non serve
Per il Tribunale, il motivo di opposizione relativo alla mancata liquidazione dei compensi per l’attività svolta nella procedura di mediazione, è fondato. La decisione si fonda sull’interpretazione degli articoli del D.lgs. n. 28/2010 e del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia). L’art. 15-bis del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce, infatti, che: “è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’art. 5, co. 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.” Da tale norma discendono due condizioni essenziali affinché l’attività di mediazione possa essere coperta dal patrocinio a spese dello Stato:
- deve trattarsi di una mediazione obbligatoria (come quella disposta dal Giudice ex art. 5 co. 1 D.lgs. 28/2010);
- deve essere raggiunto l’accordo di conciliazione.
Nel caso in esame, entrambi i requisiti sussistono: la mediazione era obbligatoria e le parti hanno raggiunto un accordo che ha portato alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio principale. Il giudice di prime cure, aveva negato erroneamente la liquidazione, perché l’avvocato non aveva presentato un’istanza specifica per la procedura di mediazione. Il Tribunale, nel decidere in modo opposto, fa leva sull’art. 75, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce: “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Il Tribunale ritiene che il termine “procedura”, utilizzato nella disposizione, abbia un significato più ampio di “processo” o “procedimento” e sia suscettibile di ricomprendere anche la procedura di mediazione, purché l’ammissione sia antecedente all’attivazione della stessa, come avvenuto nel caso specifico (ammissione al patrocinio disposta prima dell’ordinanza che ha assegnato il termine per la mediazione). Di conseguenza, non era necessaria una nuova o specifica istanza di ammissione per la mediazione, trattandosi di una procedura connessa al giudizio per il quale il beneficio era già stato concesso. L’attività di assistenza nella mediazione era pienamente coperta, pertanto doveva essere liquidata.
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