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Domanda improcedibile se la parte onerata propone la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente

Domanda improcedibile: organismo incompetente per la mediazione
Il Tribunale di Locri, nella sentenza n. 340 del 6 giugno 2025 ribadisce che se un attore avvia una mediazione obbligatoria presso un organismo che non è territorialmente competente, e lo fa unilateralmente mentre la causa è in corso, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. E’ fondamentale infatti che la mediazione venga svolta correttamente, presso l’ufficio competente, affinché il processo possa proseguire.

Usucapione: eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Parte attrice conviene in giudizio due convenuti e chiede al Tribunale di dichiararla proprietaria per usucapione di un appartamento. L’attrice dichiara di aver posseduto il bene immobile in modo pubblico, pacifico e continuato per più di vent’anni. Afferma inoltre di risiedere nell’appartamento in modo stabile dal 1984, di averci cresciuto due figlie e di averlo arredato e mantenuto a proprie spese, dimostrando un pieno e esclusivo possesso “uti dominus”. I convenuti, si costituiscono in giudizio sollevando, in rito, l’eccezione di l’improcedibilità della domanda attrice per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, Decreto legislativo n. 28/2010.

Domanda improcedibile: mediazione avviata presso organismo incompetente
In sede decisionale il giudice rileva che la causa verte su diritti reali, per cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, Decreto legislativo n. 28/2010. L’autorità rileva inoltre però il mancato avvio della mediazione, assegna così all’attrice un termine di 15 giorni per proporre la domanda di mediazione. All’udienza successiva però, la parte convenuta eccepisce nuovamente l’improcedibilità della domanda. La mediazione questa volta è stata promossa, ma presso un organismo territorialmente incompetente. Parte attrice replica che l’adesione della controparte alla mediazione rende le eccezioni superate e richiama un “vademecum” del Tribunale di Reggio Calabria, per il quale la mediazione  non sarebbe obbligatoria in materia di usucapione.

Usucapione: materia soggetta a mediazione obbligatoria
Il Decreto legislativo n. 28 del 2010, modificato dal Decreto legislativo n. 69/2013, stabilisce che la mediazione è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’istituto dell’usucapione, rientrando tra i modi di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, è espressamente soggetto a mediazione obbligatoria. Questo è stato ulteriormente rafforzato dal D.L. 69/2013, che ha aggiunto il comma 12 bis all’art. 2643 c.c., prevedendo la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione. Ne consegue che la mediazione è obbligatoria per le cause di usucapione e la sua mancata ottemperanza all’ordine del giudice di avviare la mediazione, entro il termine stabilito, comporta l’improcedibilità della domanda.

Mediazione presso organismo incompetente per territorio: domanda improcedibile
Un aspetto fondamentale emerso nel corso del giudizio riguarda anche l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione. L’art. 84 del Decreto legge n. 69/2013 (convertito con la Legge 98/2013) e l’art. 4, comma 1, Decreto legislativo n. 28/2010, dispongono che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo la cui sede deve trovarsi nel luogo del giudice competente per la controversia. Nel caso specifico, la domanda di mediazione è stata presentata presso la sede di Reggio Calabria, mentre il giudice competente è il Tribunale di Locri. In assenza di un accordo tra le parti per rivolgersi a un altro organismo, la mediazione avrebbe dovuto svolgersi quindi nel circondario del Tribunale di Locri. L’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dai convenuti, pertanto è fondata. Il Tribunale di Locri, pronunciandosi in via definitiva, dichiara quindi l’improcedibilità delle domande di merito proposte dalla parte attrice in base alla sulla singola e assorbente ragione dell’omessa e valida proposizione della mediazione obbligatoria. 

Leggi anche: Inefficace la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso organismo incompetente

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Mediazione: domanda unilaterale presso organismo incompetente causa improcedibilità

Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 340/2025, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda di usucapione per l’omessa o invalidamente esperita mediazione obbligatoria. Il giudice ha infatti ribadito che l’usucapione, riguardando i diritti reali, richiede necessariamente tale procedura. Nel caso specifico, l’istanza è stata presentata presso un organismo territorialmente incompetente, violando le norme vigenti; tale vizio, sollevato dai convenuti, ha reso inefficace il tentativo di mediazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 06/06/2025
Curia: Tribunale di Locri
Giudice: Emanuele Deidda
Argomento/i: Domanda unilaterale
Materia/e: organismo incompetente

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Domanda improcedibile se la parte onerata propone la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente

Domanda improcedibile: organismo incompetente per la mediazione
Il Tribunale di Locri, nella sentenza n. 340 del 6 giugno 2025 ribadisce che se un attore avvia una mediazione obbligatoria presso un organismo che non è territorialmente competente, e lo fa unilateralmente mentre la causa è in corso, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. E’ fondamentale infatti che la mediazione venga svolta correttamente, presso l’ufficio competente, affinché il processo possa proseguire.

Usucapione: eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Parte attrice conviene in giudizio due convenuti e chiede al Tribunale di dichiararla proprietaria per usucapione di un appartamento. L’attrice dichiara di aver posseduto il bene immobile in modo pubblico, pacifico e continuato per più di vent’anni. Afferma inoltre di risiedere nell’appartamento in modo stabile dal 1984, di averci cresciuto due figlie e di averlo arredato e mantenuto a proprie spese, dimostrando un pieno e esclusivo possesso “uti dominus”. I convenuti, si costituiscono in giudizio sollevando, in rito, l’eccezione di l’improcedibilità della domanda attrice per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, Decreto legislativo n. 28/2010.

Domanda improcedibile: mediazione avviata presso organismo incompetente
In sede decisionale il giudice rileva che la causa verte su diritti reali, per cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, Decreto legislativo n. 28/2010. L’autorità rileva inoltre però il mancato avvio della mediazione, assegna così all’attrice un termine di 15 giorni per proporre la domanda di mediazione. All’udienza successiva però, la parte convenuta eccepisce nuovamente l’improcedibilità della domanda. La mediazione questa volta è stata promossa, ma presso un organismo territorialmente incompetente. Parte attrice replica che l’adesione della controparte alla mediazione rende le eccezioni superate e richiama un “vademecum” del Tribunale di Reggio Calabria, per il quale la mediazione  non sarebbe obbligatoria in materia di usucapione.

Usucapione: materia soggetta a mediazione obbligatoria
Il Decreto legislativo n. 28 del 2010, modificato dal Decreto legislativo n. 69/2013, stabilisce che la mediazione è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’istituto dell’usucapione, rientrando tra i modi di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, è espressamente soggetto a mediazione obbligatoria. Questo è stato ulteriormente rafforzato dal D.L. 69/2013, che ha aggiunto il comma 12 bis all’art. 2643 c.c., prevedendo la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione. Ne consegue che la mediazione è obbligatoria per le cause di usucapione e la sua mancata ottemperanza all’ordine del giudice di avviare la mediazione, entro il termine stabilito, comporta l’improcedibilità della domanda.

Mediazione presso organismo incompetente per territorio: domanda improcedibile
Un aspetto fondamentale emerso nel corso del giudizio riguarda anche l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione. L’art. 84 del Decreto legge n. 69/2013 (convertito con la Legge 98/2013) e l’art. 4, comma 1, Decreto legislativo n. 28/2010, dispongono che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo la cui sede deve trovarsi nel luogo del giudice competente per la controversia. Nel caso specifico, la domanda di mediazione è stata presentata presso la sede di Reggio Calabria, mentre il giudice competente è il Tribunale di Locri. In assenza di un accordo tra le parti per rivolgersi a un altro organismo, la mediazione avrebbe dovuto svolgersi quindi nel circondario del Tribunale di Locri. L’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dai convenuti, pertanto è fondata. Il Tribunale di Locri, pronunciandosi in via definitiva, dichiara quindi l’improcedibilità delle domande di merito proposte dalla parte attrice in base alla sulla singola e assorbente ragione dell’omessa e valida proposizione della mediazione obbligatoria. 

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