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La sentenza del Tribunale di Parma merita attenzione perché affronta uno snodo molto concreto e tutt’altro che secondario: che cosa accade quando tra le parti una mediazione c’è già stata, ma successivamente il giudice ritiene opportuno disporne un’altra? La risposta del Tribunale è netta e, a mio avviso, molto condivisibile: la mediazione demandata dal giudice ha una sua autonomia e non può essere svuotata richiamando un precedente tentativo già concluso negativamente in una fase diversa del processo.

Il caso

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due fideiussori. Gli opponenti contestavano, tra l’altro, la legittimazione attiva della creditrice, la validità delle fideiussioni omnibus e l’avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità. La particolarità della vicenda, però, sta nel fatto che tra le parti era già stata esperita una mediazione con esito negativo, il cui verbale era stato depositato in giudizio prima della successiva ordinanza istruttoria.

Successivamente, il giudice istruttore, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, riteneva comunque opportuno “rimettere” le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010, assegnando alla parte opposta il termine per promuoverla e fissando una successiva udienza di verifica. La parte opposta, tuttavia, non attivava la nuova procedura, assumendo che una mediazione c’era già stata e che ciò fosse sufficiente. È proprio su questo punto che si concentra la decisione.

Il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale di Parma afferma con chiarezza che la mediazione demandata dal giudice è una condizione di procedibilità autonoma, che sorge dalla specifica ordinanza emessa nel processo e che non può essere considerata assolta per il solo fatto che, in un momento anteriore, le parti abbiano già svolto una mediazione volontaria o obbligatoria conclusasi negativamente.

Questo è il cuore della sentenza. La decisione distingue bene due piani:

  • quello della mediazione già svolta in precedenza, frutto di una iniziativa spontanea o comunque anteriore;
  • quello della mediazione demandata, che nasce da una valutazione giudiziale autonoma e successiva, compiuta nel momento in cui il processo ha raggiunto un certo grado di maturazione.

Per il Tribunale, la seconda non può essere assorbita dalla prima. E questa è una conclusione molto importante.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne riconosce l’autonomia

Il primo aspetto positivo della decisione è che essa prende sul serio la mediazione demandata e la sottrae alla tentazione, molto diffusa nella prassi, di considerarla un doppione inutile. Al contrario, il Tribunale mostra di avere ben chiaro che la mediazione disposta dal giudice non è una replica meccanica di quella già tentata, ma uno strumento nuovo, che si inserisce in un diverso momento del processo e risponde a una diversa valutazione.

Questo è un punto molto forte per MondoADR. La mediazione non è un evento statico da consumare una volta per tutte, ma uno strumento che può riacquistare significato alla luce dello sviluppo concreto della lite. Il fatto che le parti non abbiano trovato un accordo in una fase anteriore non significa affatto che un nuovo tentativo, disposto dal giudice quando le rispettive posizioni sono più chiaramente emerse, sia inutile o superfluo.

Il momento processuale conta, e conta molto

Uno dei profili più convincenti della sentenza è l’attenzione al momento in cui il giudice dispone la mediazione. Il Tribunale osserva che l’ordinanza ex art. 5-quater era intervenuta dopo il deposito delle memorie integrative e dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In quel momento processuale, il quadro della controversia era molto più definito rispetto a quello esistente quando era stata svolta la prima mediazione.

È proprio qui che la decisione coglie un dato essenziale: la “mediabilità” di una lite può cambiare nel tempo. Può emergere meglio dopo la discovery difensiva. Può diventare più concreta quando il giudice, anche solo implicitamente, mostra una prima valutazione del quadro processuale, ad esempio rigettando la provvisoria esecuzione. In questa prospettiva, la mediazione demandata non è un inutile ritorno su un terreno già battuto, ma un nuovo passaggio che può avere senso proprio perché il processo ha nel frattempo chiarito meglio le rispettive posizioni.

La mediazione demandata come scelta del giudice, non delle parti

La sentenza ha anche il merito di ricordare che la mediazione demandata nasce da una valutazione del giudice. Non spetta alle parti stabilire se sia opportuna o meno una nuova mediazione dopo un precedente tentativo fallito. Una volta che il giudice, con ordinanza motivata, ritiene di disporla, la relativa procedura deve essere attivata dalla parte onerata.

Questo passaggio è fondamentale. La mediazione demandata, una volta disposta, non è facoltativa. E non può essere neutralizzata da una valutazione unilaterale della parte secondo cui “ormai una mediazione c’è già stata”. Il giudice, proprio perché ha il compito di governare il processo e valutarne lo stato, può ritenere utile o necessario un nuovo invio in mediazione. E quella valutazione deve essere rispettata.

Il termine di 15 giorni non è il centro del problema

Molto utile anche il chiarimento sul termine. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò che conta non è tanto il rispetto formale del termine di quindici giorni assegnato dal giudice, quanto il fatto che la mediazione sia utilmente esperita prima dell’udienza di rinvio fissata per verificarne l’esito.

Questo è un passaggio importante, perché evita un formalismo eccessivo sul dies a quo. Ma la sentenza aggiunge subito il punto decisivo: qui non si trattava di una mediazione attivata in ritardo ma comunque conclusa in tempo utile. Qui, semplicemente, la nuova mediazione non era stata attivata affatto. Per questo, il problema non era la natura ordinatoria o perentoria del termine di quindici giorni, ma la totale inerzia della parte onerata.

Il collegamento con il procedimento monitorio

La sentenza è ancora più interessante perché si colloca in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui in questo tipo di giudizi l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore ingiungente, in quanto attore in senso sostanziale.

Di qui la conseguenza finale: la mancata attivazione della mediazione demandata da parte della creditrice determina l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Anche questo passaggio è molto favorevole alla mediazione, perché mostra in modo concreto che l’istituto produce effetti veri, non solo simbolici, anche in un terreno tecnicamente delicato come quello del procedimento monitorio.

Una decisione che difende la serietà della mediazione

Il messaggio complessivo della sentenza è, a mio avviso, molto forte: la mediazione non si fa per “memoria storica”, ma per concreta utilità processuale. Se il giudice ritiene che in una determinata fase della lite un nuovo tentativo possa avere senso, quella scelta non può essere svuotata richiamando un precedente verbale negativo.

È una lettura molto favorevole alla mediazione nel senso migliore. Non perché obblighi le parti ad accordarsi, ma perché riconosce che la procedura può acquisire un significato diverso a seconda del momento in cui viene esperita. E perché impedisce che la mediazione demandata diventi un semplice orpello, facilmente neutralizzabile con il richiamo a un precedente insuccesso.

Il profilo più interessante.

Una mediazione già svolta non chiude definitivamente lo spazio della composizione. Il processo può evolversi, il quadro della lite può chiarirsi, le parti possono maturare una diversa consapevolezza del rischio giudiziale. È proprio in quel momento che la mediazione demandata può diventare lo strumento più utile.

La sentenza del Tribunale di Parma valorizza questa idea con molta chiarezza. Ed è un’idea che merita di essere sottolineata, perché restituisce alla mediazione la sua natura più autentica: non un rito da adempiere una sola volta, ma un’occasione di confronto che può tornare ad avere senso quando il conflitto è stato meglio messo a fuoco.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Parma è importante perché chiarisce che la mediazione demandata ex art. 5-quater è un istituto autonomo e non sostituibile da un precedente tentativo di mediazione già conclusosi negativamente. Se il giudice dispone una nuova mediazione, la parte onerata deve attivarla entro il momento utile; in mancanza, la domanda è improcedibile e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto deve essere revocato.

È una pronuncia favorevole alla mediazione perché ne difende la serietà e la funzione dinamica. E ricorda agli operatori che il valore della mediazione non dipende solo dal fatto che vi sia stata una prima occasione di confronto, ma anche dal fatto che il giudice, valutando la lite nel suo concreto sviluppo, possa ritenere utile e necessario riaprire quello spazio.

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La mediazione già fatta non basta: se il giudice ne dispone un’altra, la parte onerata deve attivarla

Con la sentenza n. 512 del 30 aprile 2026, il Tribunale di Parma afferma un principio molto importante nella pratica della mediazione demandata: una precedente mediazione volontaria o già esperita con esito negativo non sostituisce quella successivamente ordinata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. Se il giudice dispone una nuova mediazione e la parte onerata non la attiva entro l’udienza fissata per la verifica, la domanda è improcedibile e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto deve essere revocato.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/04/2026
N° sentenza: 512-2026
Curia: Tribunale di Parma
Giudice: Angela Chiari
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: mediazione demandata

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La sentenza del Tribunale di Parma merita attenzione perché affronta uno snodo molto concreto e tutt’altro che secondario: che cosa accade quando tra le parti una mediazione c’è già stata, ma successivamente il giudice ritiene opportuno disporne un’altra? La risposta del Tribunale è netta e, a mio avviso, molto condivisibile: la mediazione demandata dal giudice ha una sua autonomia e non può essere svuotata richiamando un precedente tentativo già concluso negativamente in una fase diversa del processo.

Il caso

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due fideiussori. Gli opponenti contestavano, tra l’altro, la legittimazione attiva della creditrice, la validità delle fideiussioni omnibus e l’avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità. La particolarità della vicenda, però, sta nel fatto che tra le parti era già stata esperita una mediazione con esito negativo, il cui verbale era stato depositato in giudizio prima della successiva ordinanza istruttoria.

Successivamente, il giudice istruttore, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, riteneva comunque opportuno “rimettere” le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010, assegnando alla parte opposta il termine per promuoverla e fissando una successiva udienza di verifica. La parte opposta, tuttavia, non attivava la nuova procedura, assumendo che una mediazione c’era già stata e che ciò fosse sufficiente. È proprio su questo punto che si concentra la decisione.

Il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale di Parma afferma con chiarezza che la mediazione demandata dal giudice è una condizione di procedibilità autonoma, che sorge dalla specifica ordinanza emessa nel processo e che non può essere considerata assolta per il solo fatto che, in un momento anteriore, le parti abbiano già svolto una mediazione volontaria o obbligatoria conclusasi negativamente.

Questo è il cuore della sentenza. La decisione distingue bene due piani:

  • quello della mediazione già svolta in precedenza, frutto di una iniziativa spontanea o comunque anteriore;
  • quello della mediazione demandata, che nasce da una valutazione giudiziale autonoma e successiva, compiuta nel momento in cui il processo ha raggiunto un certo grado di maturazione.

Per il Tribunale, la seconda non può essere assorbita dalla prima. E questa è una conclusione molto importante.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne riconosce l’autonomia

Il primo aspetto positivo della decisione è che essa prende sul serio la mediazione demandata e la sottrae alla tentazione, molto diffusa nella prassi, di considerarla un doppione inutile. Al contrario, il Tribunale mostra di avere ben chiaro che la mediazione disposta dal giudice non è una replica meccanica di quella già tentata, ma uno strumento nuovo, che si inserisce in un diverso momento del processo e risponde a una diversa valutazione.

Questo è un punto molto forte per MondoADR. La mediazione non è un evento statico da consumare una volta per tutte, ma uno strumento che può riacquistare significato alla luce dello sviluppo concreto della lite. Il fatto che le parti non abbiano trovato un accordo in una fase anteriore non significa affatto che un nuovo tentativo, disposto dal giudice quando le rispettive posizioni sono più chiaramente emerse, sia inutile o superfluo.

Il momento processuale conta, e conta molto

Uno dei profili più convincenti della sentenza è l’attenzione al momento in cui il giudice dispone la mediazione. Il Tribunale osserva che l’ordinanza ex art. 5-quater era intervenuta dopo il deposito delle memorie integrative e dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In quel momento processuale, il quadro della controversia era molto più definito rispetto a quello esistente quando era stata svolta la prima mediazione.

È proprio qui che la decisione coglie un dato essenziale: la “mediabilità” di una lite può cambiare nel tempo. Può emergere meglio dopo la discovery difensiva. Può diventare più concreta quando il giudice, anche solo implicitamente, mostra una prima valutazione del quadro processuale, ad esempio rigettando la provvisoria esecuzione. In questa prospettiva, la mediazione demandata non è un inutile ritorno su un terreno già battuto, ma un nuovo passaggio che può avere senso proprio perché il processo ha nel frattempo chiarito meglio le rispettive posizioni.

La mediazione demandata come scelta del giudice, non delle parti

La sentenza ha anche il merito di ricordare che la mediazione demandata nasce da una valutazione del giudice. Non spetta alle parti stabilire se sia opportuna o meno una nuova mediazione dopo un precedente tentativo fallito. Una volta che il giudice, con ordinanza motivata, ritiene di disporla, la relativa procedura deve essere attivata dalla parte onerata.

Questo passaggio è fondamentale. La mediazione demandata, una volta disposta, non è facoltativa. E non può essere neutralizzata da una valutazione unilaterale della parte secondo cui “ormai una mediazione c’è già stata”. Il giudice, proprio perché ha il compito di governare il processo e valutarne lo stato, può ritenere utile o necessario un nuovo invio in mediazione. E quella valutazione deve essere rispettata.

Il termine di 15 giorni non è il centro del problema

Molto utile anche il chiarimento sul termine. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò che conta non è tanto il rispetto formale del termine di quindici giorni assegnato dal giudice, quanto il fatto che la mediazione sia utilmente esperita prima dell’udienza di rinvio fissata per verificarne l’esito.

Questo è un passaggio importante, perché evita un formalismo eccessivo sul dies a quo. Ma la sentenza aggiunge subito il punto decisivo: qui non si trattava di una mediazione attivata in ritardo ma comunque conclusa in tempo utile. Qui, semplicemente, la nuova mediazione non era stata attivata affatto. Per questo, il problema non era la natura ordinatoria o perentoria del termine di quindici giorni, ma la totale inerzia della parte onerata.

Il collegamento con il procedimento monitorio

La sentenza è ancora più interessante perché si colloca in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui in questo tipo di giudizi l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore ingiungente, in quanto attore in senso sostanziale.

Di qui la conseguenza finale: la mancata attivazione della mediazione demandata da parte della creditrice determina l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Anche questo passaggio è molto favorevole alla mediazione, perché mostra in modo concreto che l’istituto produce effetti veri, non solo simbolici, anche in un terreno tecnicamente delicato come quello del procedimento monitorio.

Una decisione che difende la serietà della mediazione

Il messaggio complessivo della sentenza è, a mio avviso, molto forte: la mediazione non si fa per “memoria storica”, ma per concreta utilità processuale. Se il giudice ritiene che in una determinata fase della lite un nuovo tentativo possa avere senso, quella scelta non può essere svuotata richiamando un precedente verbale negativo.

È una lettura molto favorevole alla mediazione nel senso migliore. Non perché obblighi le parti ad accordarsi, ma perché riconosce che la procedura può acquisire un significato diverso a seconda del momento in cui viene esperita. E perché impedisce che la mediazione demandata diventi un semplice orpello, facilmente neutralizzabile con il richiamo a un precedente insuccesso.

Il profilo più interessante.

Una mediazione già svolta non chiude definitivamente lo spazio della composizione. Il processo può evolversi, il quadro della lite può chiarirsi, le parti possono maturare una diversa consapevolezza del rischio giudiziale. È proprio in quel momento che la mediazione demandata può diventare lo strumento più utile.

La sentenza del Tribunale di Parma valorizza questa idea con molta chiarezza. Ed è un’idea che merita di essere sottolineata, perché restituisce alla mediazione la sua natura più autentica: non un rito da adempiere una sola volta, ma un’occasione di confronto che può tornare ad avere senso quando il conflitto è stato meglio messo a fuoco.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Parma è importante perché chiarisce che la mediazione demandata ex art. 5-quater è un istituto autonomo e non sostituibile da un precedente tentativo di mediazione già conclusosi negativamente. Se il giudice dispone una nuova mediazione, la parte onerata deve attivarla entro il momento utile; in mancanza, la domanda è improcedibile e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto deve essere revocato.

È una pronuncia favorevole alla mediazione perché ne difende la serietà e la funzione dinamica. E ricorda agli operatori che il valore della mediazione non dipende solo dal fatto che vi sia stata una prima occasione di confronto, ma anche dal fatto che il giudice, valutando la lite nel suo concreto sviluppo, possa ritenere utile e necessario riaprire quello spazio.

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