Scarica Sentenza Tribunale di Arezzo N.67-2025

Mediazione demandata: per soddisfare la condizione di procedibilità in giudizio è necessaria la partecipazione, non occorre raggiungere l’accordo

Mediazione demandata: partecipazione necessaria, l’accordo non serve
Il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 67/2025 chiarisce un principio fondamentale in materia di mediazione demandata dal giudice: affinché sia soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è sufficiente che le parti partecipino al primo incontro della procedura conciliativa e che, in tale sede, venga effettivamente affrontato il merito della controversia. Non è, invece, necessario che le parti proseguano con ulteriori incontri né che giungano necessariamente a un accordo conciliativo.

Mediazione e contratto di locazione
Nell’ambito di una controversia in materia di locazione, la parte convenuta solleva un’eccezione di improcedibilità della domanda, sostenendo che l’attore non ha partecipato validamente alla mediazione. In particolare contesta la mancata presentazione di una valida procura sostanziale e la mancata adesione effettiva alla procedura conciliativa. Tale contestazione si fonda sulla necessità di una partecipazione attiva e consapevole delle parti, che non si esaurisca in un atto meramente formale o delegato in modo inadeguato.

Mediazione procedibile: la partecipazione è essenziale, non l’accordo
Il Giudice, nel rigettare l’eccezione, rileva come parte convenuta abbia sollevato un’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancata mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. Secondo la convenuta, la domanda sarebbe improcedibile per due motivi:

  • gli attori, nel primo incontro, avrebbero dichiarato di non voler aderire alla mediazione;
  • solo uno degli attori era presente all’incontro e non aveva deleghe sostanziali dagli altri due.

La parte attrice però ha avviato regolarmente il procedimento di mediazione, trasmettendo l’istanza all’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo. Il procedimento si è concluso negativamente per mancato accordo, come risulta dal verbale del primo incontro del 03.10.2020. Per la giurisprudenza la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se le parti partecipano al primo incontro e discutono il merito della controversia. Non è necessario proseguire con ulteriori incontri o raggiungere un accordo. Nel caso di specie la parte attrice ha partecipato e il merito della causa è stato trattato. L’eccezione della convenuta risulta quindi infondata. Il giudice respinge anche la contestazione relativa alla mancata partecipazione di tutti gli attori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 34714/2023), quando più soggetti hanno la legittimazione disgiunta per far valere un diritto o sono comproprietari di un bene, la mediazione è valida anche se vi partecipa solo uno di essi. È sufficiente che, prima dell’instaurazione del processo o entro l’udienza di prosecuzione, il tentativo di conciliazione sia stato esperito da almeno uno dei legittimati. Nel caso in esame, la partecipazione di un solo attore alla mediazione è sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità. Non è rilevante che questi fosse privo di deleghe dagli altri attori. Per il giudice la procedura di mediazione è stata regolarmente espletata. Alla luce di questi elementi, il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. Ha quindi disposto la condanna della controparte a rimborsare alla parte attrice le spese di lite e quelle di mediazione, come specificate nel dispositivo della sentenza.

 Leggi anche: Mediazione: la partecipazione è condotta doverosa

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Mediazione demandata: necessaria la partecipazione non l’accordo 

La sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Arezzo stabilisce che la condizione di procedibilità in giudizio è soddisfatta se le parti partecipano al primo incontro di mediazione e ne affrontano il merito, senza che sia necessario raggiungere un accordo o proseguire con ulteriori sedute. In materia di locazione, il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, precisando che è sufficiente la partecipazione di un solo legittimato, anche in assenza di deleghe, per rendere valida la procedura conciliativa.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/01/2025
Curia: Tribunale di Arezzo
Giudice: Carmela Labella
Argomento/i: Mediazione demandata
Materia/e: Condizione di procedibilità

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Mediazione demandata: per soddisfare la condizione di procedibilità in giudizio è necessaria la partecipazione, non occorre raggiungere l’accordo

Mediazione demandata: partecipazione necessaria, l’accordo non serve
Il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 67/2025 chiarisce un principio fondamentale in materia di mediazione demandata dal giudice: affinché sia soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è sufficiente che le parti partecipino al primo incontro della procedura conciliativa e che, in tale sede, venga effettivamente affrontato il merito della controversia. Non è, invece, necessario che le parti proseguano con ulteriori incontri né che giungano necessariamente a un accordo conciliativo.

Mediazione e contratto di locazione
Nell’ambito di una controversia in materia di locazione, la parte convenuta solleva un’eccezione di improcedibilità della domanda, sostenendo che l’attore non ha partecipato validamente alla mediazione. In particolare contesta la mancata presentazione di una valida procura sostanziale e la mancata adesione effettiva alla procedura conciliativa. Tale contestazione si fonda sulla necessità di una partecipazione attiva e consapevole delle parti, che non si esaurisca in un atto meramente formale o delegato in modo inadeguato.

Mediazione procedibile: la partecipazione è essenziale, non l’accordo
Il Giudice, nel rigettare l’eccezione, rileva come parte convenuta abbia sollevato un’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancata mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. Secondo la convenuta, la domanda sarebbe improcedibile per due motivi:

  • gli attori, nel primo incontro, avrebbero dichiarato di non voler aderire alla mediazione;
  • solo uno degli attori era presente all’incontro e non aveva deleghe sostanziali dagli altri due.

La parte attrice però ha avviato regolarmente il procedimento di mediazione, trasmettendo l’istanza all’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo. Il procedimento si è concluso negativamente per mancato accordo, come risulta dal verbale del primo incontro del 03.10.2020. Per la giurisprudenza la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se le parti partecipano al primo incontro e discutono il merito della controversia. Non è necessario proseguire con ulteriori incontri o raggiungere un accordo. Nel caso di specie la parte attrice ha partecipato e il merito della causa è stato trattato. L’eccezione della convenuta risulta quindi infondata. Il giudice respinge anche la contestazione relativa alla mancata partecipazione di tutti gli attori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 34714/2023), quando più soggetti hanno la legittimazione disgiunta per far valere un diritto o sono comproprietari di un bene, la mediazione è valida anche se vi partecipa solo uno di essi. È sufficiente che, prima dell’instaurazione del processo o entro l’udienza di prosecuzione, il tentativo di conciliazione sia stato esperito da almeno uno dei legittimati. Nel caso in esame, la partecipazione di un solo attore alla mediazione è sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità. Non è rilevante che questi fosse privo di deleghe dagli altri attori. Per il giudice la procedura di mediazione è stata regolarmente espletata. Alla luce di questi elementi, il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. Ha quindi disposto la condanna della controparte a rimborsare alla parte attrice le spese di lite e quelle di mediazione, come specificate nel dispositivo della sentenza.

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