Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.994-2025
In caso di mediazione delegata dal Giudice e non ottemperata dalle parti in causa le spese del giudizio, dichiarato improcedibile, sono compensate
Mediazione demandata non ottemperata dalle parti: spese compensate
Quando l’ordinanza del giudice onera le parti di avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, la successiva inottemperanza di entrambe a tale disposizione può giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio. L’inerzia reciproca delle parti nel seguire l’ordine giudiziale, volto a favorire la conciliazione, viene vista come un concorso di responsabilità nella mancata definizione extragiudiziale della controversia, elemento che incide significativamente sulla ripartizione dei costi processuali. Lo ha precisato il Tribunale di Patti nella sentenza n. 994/2025.
Controversia contrattuale: mediazione ordinata dal giudice
Nell’ambito di una controversia giudiziaria relativa a obbligazioni di natura contrattuale, le parti precisano le loro conclusioni definitive negli atti e nei verbali di causa. Con l’ordinanza del 18 marzo 2025, il Giudice ordina alle parti di ricorrere al procedimento di mediazione per tentare la conciliazione della lite entro l’udienza del 16 settembre 2025. Giunta la data della predetta udienza, il Giudice constata però che nessuna delle parti ha esperito la mediazione demandata. L’obbligo imposto con l’ordinanza è rimasto quindi totalmente inadempiuto. Il Giudice a questo proposito ricorda in sentenza che la mediazione demandata, dopo diversi interventi di riforma, è diventata un vero e proprio onere processuale, che grava sulle parti per effetto del provvedimento del Giudice. La partecipazione al procedimento quindi non è più nella disponibilità delle parti e non è soggetta all’accettazione delle parti. Essa inoltre si applica in ogni controversia civile o commerciale che verte su diritti disponibili. Il Giudice quindi può sempre inviare le parti in mediazione e l’esperimento del procedimento costituisce una condizione di procedibilità applicabile alla domanda giudiziale già pendente innanzi al Giudice che l’ha ordinata. Il Giudice può disporre l’esperimento della procedura e l’esperimento della stessa diventa un requisito necessario e imprescindibile. L’obbligatorietà sanzionata quindi è il mancato tentativo di mediazione, non la conciliazione tra le parti. L’obbligo cioè riguarda il tentativo di arrivare a un accordo, non di raggiungerlo effettivamente e detta condizione si considera assolta se la mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio. La Cassazione lo ha confermato con la sentenza n. 40035/2021.
Mediazione delegata omessa da entrambe le parti: spese compensate
Se, però, il tentativo di mediazione viene omesso, il Giudice blocca il processo in corso e non si pronuncia sul merito della controversia in oggetto. Costui si limita a rilevare l’improcedibilità della domanda e il processo, benché validamente iniziato, non può proseguire. L’improcedibilità riguarda quindi la sola sfera processuale, non incide sul merito della causa civile ed è una conseguenza sanzionatoria che deriva da un comportamento omissivo delle parti, ossia il mancato compimento di un atto necessario. La dichiarazione di improcedibilità, tuttavia, non estingue il diritto di azione. Il cittadino, infatti, conserva il suo diritto di azione in sede giudiziaria. La parte cioè può riproporre la domanda giudiziale in futuro perché la chiusura del giudizio avviene solo in rito. Nel caso specifico, le parti non hanno dato avvio al procedimento, non adempiendo all’obbligo nel termine stabilito. Il Tribunale, quindi, non può che rilevare la mancanza di procedibilità della causa e decidere sulle spese di lite. Ora, poiché l’ordinanza iniziale imponeva l’onere a entrambe le parti, sia l’attore che il convenuto dovevano avviare la mediazione. Nessuno dei due però ha rispettato la disposizione del Giudice, il quale ritiene pertanto di dover compensare integralmente le spese.
Leggi anche: Improcedibilità mancata mediazione: no alla compensazione delle spese