Scarica Sentenza Tribunale di Crotone n.628-2025
La clausola contrattuale che impone la mediazione prima del giudizio, rende la domanda improcedibile se il tentativo di conciliazione non viene esperito
Domanda improcedibile: non rispettata la clausola convenzionale di mediazione
La clausola contrattuale che impone alle parti di esperire un tentativo preliminare di conciliazione (mediazione) in caso di controversia ha forza vincolante e costituisce una condizione di procedibilità prima della lite. Quando il creditore agisce in via monitoria senza aver prima ottemperato a questo obbligo pattizio, la sua domanda di pagamento deve essere dichiarata improcedibile. Lo ha ribadito il Tribunale di Crotone nella sentenza n. 628/2025.
Opposizione a decreto Ingiuntivo: improcedibilità per mancata mediazione convenzionale
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente solleva l’eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento fondata sulla violazione di una clausola convenzionale di mediazione contenuta nel contratto tra le parti.
Clausola contrattuale di mediazione
Il fulcro della controversia è l’articolo 12 del contratto concluso tra le parti il 14.7.2023. Detta clausola stabilisce in modo inequivocabile che ogni controversia relativa o collegata al contratto “dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione”. Solo in caso di esito negativo, le parti hanno pattuito la competenza esclusiva del Foro di Crotone. Dalla pattuizione emerge la chiara volontà delle parti di privilegiare una soluzione stragiudiziale delle controversie, imponendo il tentativo di mediazione come passaggio obbligatorio prima di avviare qualsiasi azione giudiziaria, inclusa quella speciale e sommaria del ricorso per decreto ingiuntivo.
Distinzione tra mediazione convenzionale e obbligatoria ex lege
Il Tribunale chiarisce che la clausola pattizia di mediazione è diversa dalla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, che disciplina la mediazione obbligatoria per legge in determinate materie. Questa distinzione è fondamentale in quanto:
- non si può applicare la deroga prevista dal comma 6 dell’art. 5 D.Lgs. 28/10, che consente di non esperire il tentativo di mediazione nel procedimento monitorio, ma di rimetterlo al giudice in sede di opposizione, nel caso di mediazione obbligatoria ex lege;
- la norma in materia di mediazione contrattuale/statutaria (a 5-sexies D.Lgs. 28/10) non richiama la specifica disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 5-bis) prevista per la mediazione obbligatoria per legge.
- “Sicché non sussiste la possibilità, invocata dall’opposto, di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto con la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione.”
Violazione clausola di mediazione: conseguenze
Per il Tribunale, la portata cogente della clausola di mediazione convenzionale non può essere svuotata né assorbita dalla disciplina della mediazione obbligatoria ex lege. Agire in questo senso contrasterebbe con l’art. 1372 c.c, in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e renderebbe la clausola priva di effetto utile. Poiché la domanda di pagamento è stata azionata con il ricorso monitorio senza aver preliminarmente ottemperato alla procedura di mediazione pattuita nel contratto, il Tribunale accoglie l’eccezione dell’opponente e dichiara l’improcedibilità della domanda di pagamento azionata dall’opposto con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
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