Scarica Sentenza Tribunale di Agrigento N.15-2025

Condizione di procedibilità: soddisfatta se la mediazione viene avviata al posto della negoziazione assistita

Domanda procedibile se la mediazione viene avviata al posto della negoziazione
Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025, ha stabilito che, se una controversia è soggetta obbligatoriamente a negoziazione assistita ma non a mediazione, l’avvio di quest’ultima soddisfa comunque la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Domanda improcedibile: negoziazione non avviata
In una controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle somme contenute in alcuni buoni fruttiferi la controparte eccepisce l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita.

La mediazione prevale sulla negoziazione
Il giudice respinge l’eccezione sollevata dalla convenuta, relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita da parte dell’attore. Egli chiarisce il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita, sottolineando le differenze normative e pratiche tra i due istituti. Secondo l’art. 3 del D.L. 132/2014, la negoziazione assistita è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento di somme fino a 50.000 euro. Tuttavia, la stessa norma stabilisce che restano fermi gli obblighi di mediazione già previsti per determinate controversie. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di sovrapposizione tra mediazione e negoziazione assistita, prevale la mediazione. Questo perché essa è strutturata in modo più articolato e prevede l’intervento di un terzo imparziale, il mediatore, che favorisce la composizione della lite con strumenti specifici. Al contrario, la negoziazione assistita si basa esclusivamente sull’interazione tra le parti e i loro avvocati.

Mediazione civile: più garanzie rispetto alla negoziazione
Il giudice sottolinea che il tentativo di mediazione, anche quando non obbligatorio, soddisfa comunque la finalità della negoziazione assistita. La mediazione, infatti, garantisce un confronto più strutturato e potenzialmente più efficace per la risoluzione stragiudiziale della controversia. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2019, il giudice ribadisce che mediazione e negoziazione assistita rientrano entrambe negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e rappresentano condizioni di procedibilità. Tuttavia, la mediazione si distingue per la presenza di un mediatore neutrale, mentre la negoziazione assistita è gestita direttamente dagli avvocati delle parti.

Mediatore terzo e imparziale: più efficace nel trovare un accordo
La mediazione garantisce maggiore imparzialità. Il mediatore, infatti, non può avere interessi personali nella causa, non può percepire compensi diretti dalle parti e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Al contrario, gli avvocati nella negoziazione assistita difendono gli interessi dei propri assistiti, senza una figura terza che garantisca equilibrio tra le parti. Anche la giurisprudenza costituzionale conferma questa differenza. La Corte ha evidenziato che l’assenza di un soggetto terzo nella mediazione tributaria la rende diversa da quella civilistica. Ciò dimostra che la mediazione e la negoziazione assistita non sono istituti sovrapponibili. Il legislatore ha quindi scelto di rendere obbligatoria la mediazione in alcune ipotesi, mentre ha lasciato la negoziazione assistita a un ruolo più limitato. Questa scelta si giustifica con la maggiore efficacia della mediazione nel facilitare accordi tra le parti. Di conseguenza, il giudice conclude che non è irragionevole trattare in modo differente mediazione e negoziazione assistita. Poiché la mediazione assolve alla funzione della negoziazione assistita con strumenti più incisivi, il mancato esperimento della seconda non può essere considerato una violazione delle norme di procedibilità. Per questo motivo, l’eccezione sollevata dalla convenuta viene respinta.

Leggi anche: Mediazione al posto della negoziazione, domanda procedibile

Scarica Sentenza Tribunale di Agrigento N.15-2025

Mediazione al posto della negoziazione: realizzata la condizione di procedibilità 

Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 15/2025, ha stabilito che l’avvio della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche quando sia obbligatoria la negoziazione assistita. Il giudice ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la mediazione prevale per la presenza di un terzo imparziale, garantendo un confronto più strutturato ed efficace. Essendo entrambi strumenti ADR, la mediazione assolve alla funzione della negoziazione, rendendo legittima la domanda giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/01/2025
Curia: Tribunale di Agrigento
Giudice: Gerlando Lo Presti Seminerio
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Condizione di procedibilità

Scarica Sentenza Tribunale di Agrigento N.15-2025

Condizione di procedibilità: soddisfatta se la mediazione viene avviata al posto della negoziazione assistita

Domanda procedibile se la mediazione viene avviata al posto della negoziazione
Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025, ha stabilito che, se una controversia è soggetta obbligatoriamente a negoziazione assistita ma non a mediazione, l’avvio di quest’ultima soddisfa comunque la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Domanda improcedibile: negoziazione non avviata
In una controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle somme contenute in alcuni buoni fruttiferi la controparte eccepisce l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita.

La mediazione prevale sulla negoziazione
Il giudice respinge l’eccezione sollevata dalla convenuta, relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita da parte dell’attore. Egli chiarisce il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita, sottolineando le differenze normative e pratiche tra i due istituti. Secondo l’art. 3 del D.L. 132/2014, la negoziazione assistita è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento di somme fino a 50.000 euro. Tuttavia, la stessa norma stabilisce che restano fermi gli obblighi di mediazione già previsti per determinate controversie. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di sovrapposizione tra mediazione e negoziazione assistita, prevale la mediazione. Questo perché essa è strutturata in modo più articolato e prevede l’intervento di un terzo imparziale, il mediatore, che favorisce la composizione della lite con strumenti specifici. Al contrario, la negoziazione assistita si basa esclusivamente sull’interazione tra le parti e i loro avvocati.

Mediazione civile: più garanzie rispetto alla negoziazione
Il giudice sottolinea che il tentativo di mediazione, anche quando non obbligatorio, soddisfa comunque la finalità della negoziazione assistita. La mediazione, infatti, garantisce un confronto più strutturato e potenzialmente più efficace per la risoluzione stragiudiziale della controversia. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2019, il giudice ribadisce che mediazione e negoziazione assistita rientrano entrambe negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e rappresentano condizioni di procedibilità. Tuttavia, la mediazione si distingue per la presenza di un mediatore neutrale, mentre la negoziazione assistita è gestita direttamente dagli avvocati delle parti.

Mediatore terzo e imparziale: più efficace nel trovare un accordo
La mediazione garantisce maggiore imparzialità. Il mediatore, infatti, non può avere interessi personali nella causa, non può percepire compensi diretti dalle parti e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Al contrario, gli avvocati nella negoziazione assistita difendono gli interessi dei propri assistiti, senza una figura terza che garantisca equilibrio tra le parti. Anche la giurisprudenza costituzionale conferma questa differenza. La Corte ha evidenziato che l’assenza di un soggetto terzo nella mediazione tributaria la rende diversa da quella civilistica. Ciò dimostra che la mediazione e la negoziazione assistita non sono istituti sovrapponibili. Il legislatore ha quindi scelto di rendere obbligatoria la mediazione in alcune ipotesi, mentre ha lasciato la negoziazione assistita a un ruolo più limitato. Questa scelta si giustifica con la maggiore efficacia della mediazione nel facilitare accordi tra le parti. Di conseguenza, il giudice conclude che non è irragionevole trattare in modo differente mediazione e negoziazione assistita. Poiché la mediazione assolve alla funzione della negoziazione assistita con strumenti più incisivi, il mancato esperimento della seconda non può essere considerato una violazione delle norme di procedibilità. Per questo motivo, l’eccezione sollevata dalla convenuta viene respinta.

Leggi anche: Mediazione al posto della negoziazione, domanda procedibile

Scarica Sentenza Tribunale di Agrigento N.15-2025

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia