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La mediazione è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, grazie al mediatore terzo, anche quando la legge richiede la negoziazione assistita obbligatoria

La mediazione soddisfa la procedibilità anche quando è obbligatoria la negoziazione
L ‘esperimento della mediazione è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità, anche quando la legge richiedere la negoziazione assistita obbligatoria. Questa interpretazione si basa sulla lettura dell’art. 3, D.L. 132/2014, che fa salve le disposizioni che prevedono la mediazione obbligatoria. La giurisprudenza di merito evidenzia che la mediazione è strutturalmente superiore e più efficace, poiché include la figura del mediatore, un terzo neutrale e imparziale. Tale terzietà offre maggiori garanzie di tentativo conciliativo rispetto alla negoziazione assistita, gestita direttamente dagli avvocati delle parti. Lo ribadisce il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 4747/2025.

Domanda risarcitoria per lesioni da morso di cane
Una signora agisce in giudizio per ottenere un risarcimento di 8.000,00 euro a titolo di danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2052 c.c., subiti a bordo di un treno a causa del morso di cane. L’attrice documenta le lesioni, consistenti in ferite suturate e profilassi antirabbica, causate dall’animale del convenuto, privo di museruola. Il convenuto però non si costituisce in giudizio, per cui viene dichiarato contumace. Durante l’istruttoria, il Giudice dispone una CTU medico-legale per accertare l’entità dei danni subiti dall’attrice. La causa, infine, viene posta in decisione.

Mediazione al posto della negoziazione: condizione di procedibilità soddisfatta
Il Tribunale, in via preliminare, deve affrontare però la questione di rito relativa alla procedibilità della domanda. Trattandosi, infatti, di una richiesta risarcitoria inferiore a 50.000,00 euro, per legge (D.L. n. 132/2014) si sarebbe dovuta esperire obbligatoriamente la negoziazione assistita ex art. 3. Il Tribunale rileva però che l’attrice ha esperito il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Il Giudice, ai fini del decidere, esamina quindi il rapporto tra i due istituti, entrambi volti alla risoluzione stragiudiziale, e conclude che l’esperimento della mediazione, anche quando non obbligatoria per legge, è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
Il Tribunale ricorda, infatti, che l’art. 3 del D.L. 132/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione, indicando una prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita. La ratio di tale prevalenza risiede nella struttura della mediazione che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 97/2019), prevede l’intervento di un soggetto terzo e imparziale (il mediatore). Questa figura conferisce al procedimento maggiore articolazione e potenziale efficacia rispetto alla negoziazione assistita, che è demandata all’autonomia degli avvocati. Sulla base di consolidata giurisprudenza, il Tribunale stabilisce quindi che la mediazione può essere efficacemente esperita per assolvere la condizione di procedibilità prevista per la negoziazione assistita. Verificato l’esito negativo della procedura di mediazione, la domanda viene ritenuta procedibile, con conseguente pronuncia di merito che ritiene responsabile il padrone del cane, condannandolo al pagamento di 4.210,80 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Leggi anche: Mediazione al posto della negoziazione: realizzata la condizione di procedibilità

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Mediazione al posto della negoziazione: ok alla procedibilità della domanda 

La sentenza n. 4747/2025 del Tribunale di Palermo stabilisce che l’esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche quando la legge prevede l’obbligo della negoziazione assistita. Tale prevalenza deriva dalla presenza del mediatore, terzo neutrale che garantisce maggiore efficacia conciliativa rispetto alla sola assistenza legale. Il principio è stato applicato a una causa per risarcimento da morso di cane, dichiarando procedibile la domanda e condannando il convenuto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 25/11/2025
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Giuseppa Caraccia
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Procedibilità della domanda

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La mediazione è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, grazie al mediatore terzo, anche quando la legge richiede la negoziazione assistita obbligatoria

La mediazione soddisfa la procedibilità anche quando è obbligatoria la negoziazione
L ‘esperimento della mediazione è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità, anche quando la legge richiedere la negoziazione assistita obbligatoria. Questa interpretazione si basa sulla lettura dell’art. 3, D.L. 132/2014, che fa salve le disposizioni che prevedono la mediazione obbligatoria. La giurisprudenza di merito evidenzia che la mediazione è strutturalmente superiore e più efficace, poiché include la figura del mediatore, un terzo neutrale e imparziale. Tale terzietà offre maggiori garanzie di tentativo conciliativo rispetto alla negoziazione assistita, gestita direttamente dagli avvocati delle parti. Lo ribadisce il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 4747/2025.

Domanda risarcitoria per lesioni da morso di cane
Una signora agisce in giudizio per ottenere un risarcimento di 8.000,00 euro a titolo di danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2052 c.c., subiti a bordo di un treno a causa del morso di cane. L’attrice documenta le lesioni, consistenti in ferite suturate e profilassi antirabbica, causate dall’animale del convenuto, privo di museruola. Il convenuto però non si costituisce in giudizio, per cui viene dichiarato contumace. Durante l’istruttoria, il Giudice dispone una CTU medico-legale per accertare l’entità dei danni subiti dall’attrice. La causa, infine, viene posta in decisione.

Mediazione al posto della negoziazione: condizione di procedibilità soddisfatta
Il Tribunale, in via preliminare, deve affrontare però la questione di rito relativa alla procedibilità della domanda. Trattandosi, infatti, di una richiesta risarcitoria inferiore a 50.000,00 euro, per legge (D.L. n. 132/2014) si sarebbe dovuta esperire obbligatoriamente la negoziazione assistita ex art. 3. Il Tribunale rileva però che l’attrice ha esperito il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Il Giudice, ai fini del decidere, esamina quindi il rapporto tra i due istituti, entrambi volti alla risoluzione stragiudiziale, e conclude che l’esperimento della mediazione, anche quando non obbligatoria per legge, è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
Il Tribunale ricorda, infatti, che l’art. 3 del D.L. 132/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione, indicando una prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita. La ratio di tale prevalenza risiede nella struttura della mediazione che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 97/2019), prevede l’intervento di un soggetto terzo e imparziale (il mediatore). Questa figura conferisce al procedimento maggiore articolazione e potenziale efficacia rispetto alla negoziazione assistita, che è demandata all’autonomia degli avvocati. Sulla base di consolidata giurisprudenza, il Tribunale stabilisce quindi che la mediazione può essere efficacemente esperita per assolvere la condizione di procedibilità prevista per la negoziazione assistita. Verificato l’esito negativo della procedura di mediazione, la domanda viene ritenuta procedibile, con conseguente pronuncia di merito che ritiene responsabile il padrone del cane, condannandolo al pagamento di 4.210,80 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

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