Scarica Tribunale di Vicenza N.901-2025
La convinzione di avere ragione non è un motivo valido per giustificare la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione
Mancata presenza in mediazione
Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza n. 901/2025, ha chiarito che ritenere la propria posizione più solida di quella della parte ricorrente non esonera la controparte dall’obbligo di partecipare al primo incontro di mediazione. Non presentarsi a questo appuntamento, giustificandosi con la certezza delle proprie ragioni, costituisce una condotta sanzionabile che non trova legittimazione. La convinzione di avere una posizione fondata non è, quindi, un motivo valido per saltare il primo incontro di mediazione obbligatoria, che rimane un passaggio comunque dovuto.
Azione di regolamento di confini: mancata adesione dei convenuti alla mediazione
La comproprietaria di un immobile ha promosso un’azione legale chiedendo il regolamento giudiziale dei confini e il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dai vicini. La controversia è sorta a seguito di un inasprimento dei rapporti di vicinato, incentrato sulla rete di confine tra le rispettive corti. La ricorrente lamentava che la recinzione, oltre a essere contestata per altezza e presenza di un telo oscurante, non corrispondesse alle planimetrie catastali. I convenuti avrebbero agito come se la recinzione fosse comune, ostacolando il ricircolo dell’aria e rifiutandosi di ridurne l’altezza, come previsto dal progettista del Condominio e dal Regolamento Edilizio del Comune. La ricorrente ha lamentato in rito la mancata partecipazione dei convenuti alla procedura di mediazione. Nell’agosto del 2022, la donna aveva infatti invitato le controparti a partecipare a una mediazione, ma queste non avevano aderito. La ricorrente ha chiesto quindi che tale assenza ingiustificata venisse sanzionata ai sensi dell’art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, con conseguente condanna dei resistenti al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa. I coniugi controparte hanno giustificato l’assenza in mediazione, ritenendo certa la linea di confine.
Anche chi è convinto di avere ragione deve partecipare alla mediazione
In sede di decisione sulla domanda di condanna ai sensi dell’art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione, il Giudice ha stabilito che, data la compensazione integrale delle spese di lite, non sussistevano i presupposti per condannare i convenuti al pagamento di una somma a favore della ricorrente. Il Giudice, tuttavia, ha rilevato che, trattandosi di una materia rientrante nei diritti reali, la mediazione, nel caso di specie, costituiva una condizione di procedibilità obbligatoria ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010. I convenuti hanno genericamente giustificato la loro assenza al primo incontro di mediazione affermando l’assenza di incertezza sulla linea di confine. Il Tribunale ha però respinto questa motivazione, affermando che l’asserzione della fondatezza della propria posizione rispetto alle tesi della controparte non può costituire un giustificato motivo per non partecipare alla mediazione. Il Tribunale ha quindi condannato i convenuti al versamento, in favore dell’Erario, di una somma pari al doppio del contributo unificato, come previsto dal secondo comma dell’art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010.
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