Scarica sentenza Tribunale di Locri 24 10 2023

Per il tribunale di Locri, la mancata partecipazione in mediazione provoca la condanna alle spese di causa anche se la parte è rimasta contumace in giudizio

Mancata partecipazione in mediazione

La mancata partecipazione alla mediazione provoca la condanna alle spese di causa, anche se la parte rimane contumace. Ciò perché ha comunque obbligato la controparte ad avviare il giudizio. Lo ha sancito il tribunale di Locri, con la sentenza n. 592/2023. 

La vicenda prendeva le mosse dal ricorso di un proprietario di due magazzini cui veniva impedito l’accesso e l’uso del cortile condominiale di cui era comproprietario perché il cancello carraio risultava chiuso con catena e lucchetto. 

Dopo aver denunciato il fatto alle autorità competenti, l’attore rivendicava il suo diritto di comproprietà in base ai titoli allegati in atti, ove era espressamente indicato che oggetto dell’acquisto erano anche i diritti sul cortile condominiale nei limiti della propria quota. 

Esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione, la stessa aveva esito negativo per assenza del convenuto, il quale non costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. 

Stante la contumacia del convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione. 

La decisione

Il giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia anche dei litisconsorti e ribadiva che l’azione era spinta dall’attore in via petitoria a tutela del suo diritto di proprietà sulle parti condominiali, avendo dato prova del proprio diritto espressamente riconosciuto dal titolo di acquisto. Dagli atti emergeva, quindi, senza alcun dubbio che il ricorrente era comproprietario anche del cortile adibito a parcheggio per cui il comportamento del convenuto era del tutto ingiustificato. La domanda attorea, per il tribunale, merita dunque accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio che garantisce all’attore l’accesso alle parti comuni dell’edificio e il loro utilizzo, dovendosi configurare nella consegna delle chiavi, il riconoscimento in favore dell’attore del suo diritto di proprietà anche sulle cose comuni e del conseguente esercizio. 

La regolamentazione delle spese

Riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, osserva infine, il giudicante, “se è pur vero che il convenuto – responsabile dell’illecito e gli altri litisconsorti non si sono costituiti, decidendo pertanto di non resistere nel giudizio, è altrettanto vero che l’attore è stato costretto a proporre il presente giudizio, perché il convenuto, benchè invitato a partecipare al procedimento di mediazione, non si è presentato, senza addurre giustificato impedimento”. 

“E’ ben noto che il procedimento di mediazione è nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l’abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò e ancor più evidente in casi come quello in esame laddove la mediazione va indubbiamente incrementata come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti al fine di un componimento reciproco dei rispettivi interessi” ricorda ancora il tribunale. 

Per un verso quindi, “il comportamento del convenuto, rimasto contumace nella fase processuale e quindi non ostativo alla domanda dell’attore, va certamente considerato in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall’altro però, proprio per l’assenza e conseguente indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione, evitando così il ricorso al processo, specialmente in considerazione del contenuto della domanda, va censurato con la condanna pertanto al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate in base al valore dichiarato secondo i valori minimi delle tariffe forensi vigenti, stante le questioni trattate e per le attività difensive effettivamente svolte”.  

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Mancata partecipazione in mediazione: condanna anche per la parte contumace

Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 592/2023, ha condannato un convenuto contumace al pagamento delle spese processuali per aver ignorato l’invito alla mediazione. Nel caso specifico, un comproprietario aveva agito in giudizio per ottenere l’accesso a un cortile condominiale bloccato. Nonostante l’assenza di resistenza in fase processuale, il giudice ha ritenuto che la mancata partecipazione al tentativo di conciliazione abbia obbligato l’attore ad avviare il giudizio, giustificando l’onere.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 24/10/2023
Curia: Tribunale di Locri
Argomento/i: Spese di causa

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Per il tribunale di Locri, la mancata partecipazione in mediazione provoca la condanna alle spese di causa anche se la parte è rimasta contumace in giudizio

Mancata partecipazione in mediazione

La mancata partecipazione alla mediazione provoca la condanna alle spese di causa, anche se la parte rimane contumace. Ciò perché ha comunque obbligato la controparte ad avviare il giudizio. Lo ha sancito il tribunale di Locri, con la sentenza n. 592/2023. 

La vicenda prendeva le mosse dal ricorso di un proprietario di due magazzini cui veniva impedito l’accesso e l’uso del cortile condominiale di cui era comproprietario perché il cancello carraio risultava chiuso con catena e lucchetto. 

Dopo aver denunciato il fatto alle autorità competenti, l’attore rivendicava il suo diritto di comproprietà in base ai titoli allegati in atti, ove era espressamente indicato che oggetto dell’acquisto erano anche i diritti sul cortile condominiale nei limiti della propria quota. 

Esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione, la stessa aveva esito negativo per assenza del convenuto, il quale non costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. 

Stante la contumacia del convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione. 

La decisione

Il giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia anche dei litisconsorti e ribadiva che l’azione era spinta dall’attore in via petitoria a tutela del suo diritto di proprietà sulle parti condominiali, avendo dato prova del proprio diritto espressamente riconosciuto dal titolo di acquisto. Dagli atti emergeva, quindi, senza alcun dubbio che il ricorrente era comproprietario anche del cortile adibito a parcheggio per cui il comportamento del convenuto era del tutto ingiustificato. La domanda attorea, per il tribunale, merita dunque accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio che garantisce all’attore l’accesso alle parti comuni dell’edificio e il loro utilizzo, dovendosi configurare nella consegna delle chiavi, il riconoscimento in favore dell’attore del suo diritto di proprietà anche sulle cose comuni e del conseguente esercizio. 

La regolamentazione delle spese

Riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, osserva infine, il giudicante, “se è pur vero che il convenuto – responsabile dell’illecito e gli altri litisconsorti non si sono costituiti, decidendo pertanto di non resistere nel giudizio, è altrettanto vero che l’attore è stato costretto a proporre il presente giudizio, perché il convenuto, benchè invitato a partecipare al procedimento di mediazione, non si è presentato, senza addurre giustificato impedimento”. 

“E’ ben noto che il procedimento di mediazione è nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l’abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò e ancor più evidente in casi come quello in esame laddove la mediazione va indubbiamente incrementata come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti al fine di un componimento reciproco dei rispettivi interessi” ricorda ancora il tribunale. 

Per un verso quindi, “il comportamento del convenuto, rimasto contumace nella fase processuale e quindi non ostativo alla domanda dell’attore, va certamente considerato in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall’altro però, proprio per l’assenza e conseguente indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione, evitando così il ricorso al processo, specialmente in considerazione del contenuto della domanda, va censurato con la condanna pertanto al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate in base al valore dichiarato secondo i valori minimi delle tariffe forensi vigenti, stante le questioni trattate e per le attività difensive effettivamente svolte”.  

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