Scarica sentenza Tribunale di Ravenna 22 06 2023
Per il tribunale di Ravenna la domanda è improcedibile se le parti non avviano la conciliazione prevista dalla clausola di mediazione contrattuale
Clausola di mediazione e improcedibilità della domanda
Domanda giudiziale improcedibile se le parti omettono di avviare la conciliazione prevista dalla clausola di mediazione contrattuale. È quanto emerge dalla sentenza del tribunale di Ravenna n. 431/2023.
La vicenda ha per oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui era stato ingiunto all’intimato di pagare ad una società la somma di oltre 1 milione e 300mila euro per prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto di appalto di servizi.
L’opponente eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda ex adverso proposta in via monitoria per mancato esperimento del preliminare tentativo di conciliazione concordato contrattualmente dalle parti nonché per mancanza del tentativo di conciliazione agraria obbligatorio ex art. 11 D.Lgs. 150/2011 e, nel merito, contestava la responsabilità del socio non amministratore e l’infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza di quanto dedotto chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Clausola pattizia di mediazione ha valore cogente tra le parti
Il giudice si pronuncia, preliminarmente, in ordine all’eccezione pregiudiziale sollevata dall’opponente osservando come, in effetti, il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti e da cui trae origine il procedimento monitorio ex adverso instaurato prevede apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione.
Per cui, prosegue, “la suddetta clausola di mediazione convenzionale è clausola con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio”.
Del resto, “una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa”.
Si tratta, infatti, continua il tribunale, “di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 5 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
La clausola contrattuale di mediazione ha – difatti – “valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell’esercizio dell’azione determina l’improcedibilità della domanda (cfr., ex multis, Trib. Milano n. 1008/2022).
Conseguentemente, conclude il giudicante, l’azione monitoria instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non è procedibile. Per cui, l’opposizione è accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la società condannata a rifondere le spese di lite.
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