Domanda improponibile se prima non viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione nella controversia agraria

Tribunale Fermo n. 415-2024

Controversie agrarie: la mancata conciliazione provoca l’improponibilità

Lesperimento preventivo del tentativo di conciliazione che la legge obbliga ad esperire in caso di controversie agrarie rappresenta condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Il mancato svolgimento della procedura stragiudiziale, rilevabile dal giudice anche d’ufficio nel corso del giudizio, conduce alla emanazione della sentenza dichiarativa di improponibilità, che definisce la causa. Lo ha sancito il Tribunale di Fermo, Sezione civile, nella sentenza n. 415 del 10 giugno 2024.

Contratto di affitto agrario e procedura obbligatoria di conciliazione

Nell’ambito di una procedura avviata per convalidare l’annullamento di una procedura di rilascio intrapresa dall’Istituto delle vendite giudiziarie, la parte ricorrente chiede il rigetto delle domane di controparte, con conseguente tacito rinnovo del contratto di affitto di un appezzamento di terreno dapprima condotto in affitto dallo stesso e poi acquistato all’asta pubblica da un altro soggetto.

Parte resistente chiede il rigetto delle domande avverse nel merito e che il ricorso venga dichiarato improcedibile e inammissibile.

Parte ricorrente però nel corso di un’udienza chiede che il procedimento venga sospeso in attesa di definire la procedura obbligatoria di conciliazione. Parte resistente però si oppone, rilevando come la causa in essere non sia soggetta alla procedura obbligatoria di conciliazione, chiede quindi il rinvio del procedimento, considerata la pendenza di procedimenti connessi.

Domanda improponibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio

Il Tribunale rileva come in effetti il presente procedimento, avente ad oggetto controversie in materia agraria, sia soggetto al tentativo di conciliazione preventivo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011. Non solo, tale questione preliminare è idonea a definire la controversia, per cui l’autorità giudicante fissa l’udienza per la discussione.

Il Tribunale ricorda infatti che in materia agraria il tentativo di conciliazione previsto dal suddetto articolo 11 deve essere sempre preventivo ossia attivato prima dell’inizio di ogni controversia agraria. L’articolo 46 della legge n. 103/1982 di cui l’articolo 11 riproduce il contenuto è una norma inderogabile e imperativa e non permette che il filtro del tentativo di conciliazione sia successivo alla domanda giudiziale.

Il tentativo di conciliazione previsto quindi dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011 rappresenta quindi condizione di proponibilità della domanda la cui assenza, rilevabile anche d’ufficio dal giudice durante il giudizio di merito, comporta la definizione della controversia con una sentenza dichiarativa di improponibilità. Nel caso di specie la richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione è stata comunicata dopo il deposito del ricorso giudiziale. Il tentativo di conciliazione risulta quindi iniziato tardivamente rispetto a quanto previsto dalla legge, a nulla rileva l’esperimento del tentativo di conciliazione svolto nel corso della procedura esecutiva perché l’oggetto della conciliazione non ha coperto tutte le questioni che sono state portate all’attenzione del giudice di merito. Nel tentativo di conciliazione in sede esecutiva l’oggetto era rappresentato dalla determinazione del nuovo canone d’affitto, nel giudizio di merito invece il ricorrente ha chiesto di accertare anche il mancato invio della disdetta, aspetto che non è stato trattato in sede conciliativa. Nella procedura di conciliazione inoltre non è stata trattata la questione della non opponibilità del contratto di affitto alla procedura per canone vile. Per il Tribunale la distanza temporale del tentativo di conciliazione in sede esecutiva rispetto all’introduzione del giudizio di merito conferma la non corrispondenza delle questioni trattate in sede di conciliazione e in sede di merito. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.

Sullo stesso argomento leggi anche: Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

Mancata conciliazione controversie agrarie: scatta l’improponibilità

Il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 415/2024, ha ribadito che nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione preventivo è una condizione inderogabile di proponibilità della domanda giudiziale. Tale obbligo, previsto dal D.Lgs. 150/2011, deve essere esperito prima dell’inizio del giudizio; l’assenza di tale filtro, rilevabile anche d’ufficio, comporta l’improponibilità della domanda. Nel caso specifico, l’attivazione tardiva della procedura ha reso il ricorso inammissibile.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 07/06/2024
Curia: Tribunale di Fermo
Giudice: Giorgia Cecchini

Domanda improponibile se prima non viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione nella controversia agraria

Tribunale Fermo n. 415-2024

Controversie agrarie: la mancata conciliazione provoca l’improponibilità

Lesperimento preventivo del tentativo di conciliazione che la legge obbliga ad esperire in caso di controversie agrarie rappresenta condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Il mancato svolgimento della procedura stragiudiziale, rilevabile dal giudice anche d’ufficio nel corso del giudizio, conduce alla emanazione della sentenza dichiarativa di improponibilità, che definisce la causa. Lo ha sancito il Tribunale di Fermo, Sezione civile, nella sentenza n. 415 del 10 giugno 2024.

Contratto di affitto agrario e procedura obbligatoria di conciliazione

Nell’ambito di una procedura avviata per convalidare l’annullamento di una procedura di rilascio intrapresa dall’Istituto delle vendite giudiziarie, la parte ricorrente chiede il rigetto delle domane di controparte, con conseguente tacito rinnovo del contratto di affitto di un appezzamento di terreno dapprima condotto in affitto dallo stesso e poi acquistato all’asta pubblica da un altro soggetto.

Parte resistente chiede il rigetto delle domande avverse nel merito e che il ricorso venga dichiarato improcedibile e inammissibile.

Parte ricorrente però nel corso di un’udienza chiede che il procedimento venga sospeso in attesa di definire la procedura obbligatoria di conciliazione. Parte resistente però si oppone, rilevando come la causa in essere non sia soggetta alla procedura obbligatoria di conciliazione, chiede quindi il rinvio del procedimento, considerata la pendenza di procedimenti connessi.

Domanda improponibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio

Il Tribunale rileva come in effetti il presente procedimento, avente ad oggetto controversie in materia agraria, sia soggetto al tentativo di conciliazione preventivo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011. Non solo, tale questione preliminare è idonea a definire la controversia, per cui l’autorità giudicante fissa l’udienza per la discussione.

Il Tribunale ricorda infatti che in materia agraria il tentativo di conciliazione previsto dal suddetto articolo 11 deve essere sempre preventivo ossia attivato prima dell’inizio di ogni controversia agraria. L’articolo 46 della legge n. 103/1982 di cui l’articolo 11 riproduce il contenuto è una norma inderogabile e imperativa e non permette che il filtro del tentativo di conciliazione sia successivo alla domanda giudiziale.

Il tentativo di conciliazione previsto quindi dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011 rappresenta quindi condizione di proponibilità della domanda la cui assenza, rilevabile anche d’ufficio dal giudice durante il giudizio di merito, comporta la definizione della controversia con una sentenza dichiarativa di improponibilità. Nel caso di specie la richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione è stata comunicata dopo il deposito del ricorso giudiziale. Il tentativo di conciliazione risulta quindi iniziato tardivamente rispetto a quanto previsto dalla legge, a nulla rileva l’esperimento del tentativo di conciliazione svolto nel corso della procedura esecutiva perché l’oggetto della conciliazione non ha coperto tutte le questioni che sono state portate all’attenzione del giudice di merito. Nel tentativo di conciliazione in sede esecutiva l’oggetto era rappresentato dalla determinazione del nuovo canone d’affitto, nel giudizio di merito invece il ricorrente ha chiesto di accertare anche il mancato invio della disdetta, aspetto che non è stato trattato in sede conciliativa. Nella procedura di conciliazione inoltre non è stata trattata la questione della non opponibilità del contratto di affitto alla procedura per canone vile. Per il Tribunale la distanza temporale del tentativo di conciliazione in sede esecutiva rispetto all’introduzione del giudizio di merito conferma la non corrispondenza delle questioni trattate in sede di conciliazione e in sede di merito. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.

Sullo stesso argomento leggi anche: Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

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