Tribunale di Cosenza N.990-2025

Domanda giudiziale improcedibile se in sede di mediazione non sono coinvolti tutti gli eredi tra i quali si configura un litisconsorzio necessario 

Domanda improcedibile: litisconsorzio necessario anche in mediazione
La domanda è improcedibile se, nelle ipotesi in cui si con figura il liticonsorzio necessario, alla mediazione non partecipano tutte le parti del giudizio.  Lo ha affermato il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 990/2025, chiamato a pronunciarsi in una causa in materia successoria.

Materia successoria: mediazione incompleta, domanda improcedibile
Due attrici agiscono in giudizio per ottenere la dichiarazione di simulazione, nullità o inefficacia di un atto di compravendita immobiliare stipulato dal defunto di cui sono eredi. L’obiettivo è di far rientrare i beni nella massa ereditaria e procedere con la successione legittima e la divisione delle quote tra gli eredi. Fin dalle prime fasi processuali, i convenuti eccepiscono però l’improcedibilità della domanda. Questo perchè la mediazione esperita dalle attrici ha avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ignorando completamente la più complessa questione della nullità o inefficacia dell’atto di compravendita per simulazione. Il Giudice, in sede di verifiche preliminari, conferma questa lacuna. Il verbale di mediazione depositato rivela in effetti che il procedimento di mediazione si è limitato alla sola divisione ereditaria, tralasciando le altre domande legate alla materia successoria, che rientrano anch’esse nell’ambito della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010. Di fronte a questa incompletezza, il Giudice concede alle parti un termine di quindici giorni per procedere a una nuova e più completa mediazione obbligatoria.

Liticonsorzio necessario anche nella procedura di mediazione
La situazione però, con l’esito della seconda mediazione si complica ulteriormente. Nella memoria difensiva, i convenuti sollevano infatti una nuova eccezione di improcedibilità. Essi rilevano che, nonostante il termine concesso dal Giudice, il nuovo procedimento di mediazione è stato introdotto solo da una delle attrici nei loro confronti. Il difensore dell’attrice mancante in sede di mediazione ha rinunciato al mandato e non è stato sostituito da un nuovo legale. Questo aspetto per il Tribunale è cruciale, perchè tra tutti gli eredi si configura un litisconsorzio necessario. La domanda di simulazione relativa a una compravendita (che dissimula una donazione), quando richiesta in via principale e non meramente strumentale all’azione di riduzione, richiede necessariamente che il giudizio sia esercitato nei confronti di tutti gli eredi del de cuius, perchè anche loro sono successori della parte dell’accordo simulatorio. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la simulazione integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando il suo accertamento è richiesto in via principale, implicando la necessità del contraddittorio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato o i loro eredi. Il Tribunale ha quindi affermato una “specularità” tra le parti necessarie del processo e quelle necessarie nel procedimento di mediazione. Sebbene la mediazione non abbia natura processuale, essa è “posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro”. Ciò significa che, in presenza di un litisconsorzio necessario, il procedimento di mediazione deve coinvolgere obbligatoriamente tutte le parti litisconsorti. La mancata proposizione della mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari, dopo l’assegnazione del termine perentorio, vizia l’intero procedimento e rende l’azione improcedibile, come confermato dalla giurisprudenza di merito (es. Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19). Il Tribunale ha anche specificato che la domanda di simulazione, in questo caso, non poteva essere “scorporata” e considerata procedibile autonomamente. Infatti, essa era strettamente connessa alle domande di natura successoria, essendo stata proposta dalle attrici proprio in qualità di eredi legittimarie e con l’obiettivo di far ricadere i beni nella massa ereditaria del de cuius per la successiva divisione. Pertanto, anche per la domanda di simulazione, l’esperimento della mediazione obbligatoria era indispensabile e doveva coinvolgere tutti i litisconsorti. Il mancato coinvolgimento di una delle attrici nel procedimento di mediazione attivato solo dall’altra attrice ha comportato quindi, come diretta conseguenza, la dichiarazione di improcedibilità delle domande proposte. L’eccezione, tempestivamente sollevata dai convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione sulla mediazione, pertanto, è stata accolta.

Leggi anche: Corte d’appello di Firenze: Domanda di mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i liticonsorti necessari

Tribunale di Cosenza N.990-2025

Litisconsorzio necessario: mediazione nei confronti di tutte le parti

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 990/2025, ha dichiarato improcedibile una domanda in materia successoria per l’incompletezza della mediazione obbligatoria. Il giudice ha stabilito che, in presenza di un litisconsorzio necessario, tale obbligo si estende specularmente anche alla fase di mediazione. Pertanto, l’omissione di una sola delle parti litisconsorti nel procedimento stragiudiziale vizia l’intera azione, rendendola improcedibile nonostante i termini concessi per l’integrazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 09/06/2025
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Anna Rombolà
Argomento/i: Litisconsorzio
Materia/e: Domanda improcedibile

Tribunale di Cosenza N.990-2025

Domanda giudiziale improcedibile se in sede di mediazione non sono coinvolti tutti gli eredi tra i quali si configura un litisconsorzio necessario 

Domanda improcedibile: litisconsorzio necessario anche in mediazione
La domanda è improcedibile se, nelle ipotesi in cui si con figura il liticonsorzio necessario, alla mediazione non partecipano tutte le parti del giudizio.  Lo ha affermato il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 990/2025, chiamato a pronunciarsi in una causa in materia successoria.

Materia successoria: mediazione incompleta, domanda improcedibile
Due attrici agiscono in giudizio per ottenere la dichiarazione di simulazione, nullità o inefficacia di un atto di compravendita immobiliare stipulato dal defunto di cui sono eredi. L’obiettivo è di far rientrare i beni nella massa ereditaria e procedere con la successione legittima e la divisione delle quote tra gli eredi. Fin dalle prime fasi processuali, i convenuti eccepiscono però l’improcedibilità della domanda. Questo perchè la mediazione esperita dalle attrici ha avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ignorando completamente la più complessa questione della nullità o inefficacia dell’atto di compravendita per simulazione. Il Giudice, in sede di verifiche preliminari, conferma questa lacuna. Il verbale di mediazione depositato rivela in effetti che il procedimento di mediazione si è limitato alla sola divisione ereditaria, tralasciando le altre domande legate alla materia successoria, che rientrano anch’esse nell’ambito della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010. Di fronte a questa incompletezza, il Giudice concede alle parti un termine di quindici giorni per procedere a una nuova e più completa mediazione obbligatoria.

Liticonsorzio necessario anche nella procedura di mediazione
La situazione però, con l’esito della seconda mediazione si complica ulteriormente. Nella memoria difensiva, i convenuti sollevano infatti una nuova eccezione di improcedibilità. Essi rilevano che, nonostante il termine concesso dal Giudice, il nuovo procedimento di mediazione è stato introdotto solo da una delle attrici nei loro confronti. Il difensore dell’attrice mancante in sede di mediazione ha rinunciato al mandato e non è stato sostituito da un nuovo legale. Questo aspetto per il Tribunale è cruciale, perchè tra tutti gli eredi si configura un litisconsorzio necessario. La domanda di simulazione relativa a una compravendita (che dissimula una donazione), quando richiesta in via principale e non meramente strumentale all’azione di riduzione, richiede necessariamente che il giudizio sia esercitato nei confronti di tutti gli eredi del de cuius, perchè anche loro sono successori della parte dell’accordo simulatorio. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la simulazione integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando il suo accertamento è richiesto in via principale, implicando la necessità del contraddittorio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato o i loro eredi. Il Tribunale ha quindi affermato una “specularità” tra le parti necessarie del processo e quelle necessarie nel procedimento di mediazione. Sebbene la mediazione non abbia natura processuale, essa è “posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro”. Ciò significa che, in presenza di un litisconsorzio necessario, il procedimento di mediazione deve coinvolgere obbligatoriamente tutte le parti litisconsorti. La mancata proposizione della mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari, dopo l’assegnazione del termine perentorio, vizia l’intero procedimento e rende l’azione improcedibile, come confermato dalla giurisprudenza di merito (es. Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19). Il Tribunale ha anche specificato che la domanda di simulazione, in questo caso, non poteva essere “scorporata” e considerata procedibile autonomamente. Infatti, essa era strettamente connessa alle domande di natura successoria, essendo stata proposta dalle attrici proprio in qualità di eredi legittimarie e con l’obiettivo di far ricadere i beni nella massa ereditaria del de cuius per la successiva divisione. Pertanto, anche per la domanda di simulazione, l’esperimento della mediazione obbligatoria era indispensabile e doveva coinvolgere tutti i litisconsorti. Il mancato coinvolgimento di una delle attrici nel procedimento di mediazione attivato solo dall’altra attrice ha comportato quindi, come diretta conseguenza, la dichiarazione di improcedibilità delle domande proposte. L’eccezione, tempestivamente sollevata dai convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione sulla mediazione, pertanto, è stata accolta.

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Tribunale di Cosenza N.990-2025

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