Scarica Sentenza Tribunale di Torre Annunziata N. 1688 2026
Il Tribunale risponde negativamente. Secondo la decisione, la procura alle liti conferita per il giudizio di opposizione non comporta automaticamente l’elezione di domicilio presso il difensore anche per la distinta fase stragiudiziale di mediazione. In mancanza di una specifica estensione della procura o dell’elezione di domicilio alla procedura mediativa, la comunicazione indirizzata soltanto all’avvocato non è sufficiente a garantire la rituale convocazione della parte. Ne deriva il mancato avveramento della condizione di procedibilità e, poiché l’onere di promuovere la mediazione gravava sul creditore opposto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La pronuncia merita attenzione perché il tema della mediazione non costituisce un passaggio accessorio della motivazione, ma rappresenta la ragione decisiva per cui il giudice non esamina il merito della controversia. La soluzione adottata è, tuttavia, particolarmente rigorosa e deve essere letta tenendo presente che lo stesso Tribunale riconosce l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, tanto da compensare integralmente le spese di lite.
Il caso: opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su un contratto di mutuo
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con il quale due debitori erano stati condannati, in solido, al pagamento di oltre 208.000 euro, oltre interessi e spese, per un credito derivante dall’inadempimento di un contratto di mutuo stipulato nel 1996.
Gli ingiunti proponevano opposizione contestando il credito anche sotto il profilo dell’asserita usurarietà degli interessi e, sin dall’atto introduttivo, eccepivano il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Trattandosi di una controversia relativa a un contratto bancario, la materia rientrava infatti tra quelle per le quali l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 subordina la procedibilità della domanda al previo svolgimento del procedimento di mediazione.
Alla prima udienza il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti il termine per esperire la mediazione. La procedura veniva formalmente attivata, ma gli opponenti sostenevano di non avere mai ricevuto personalmente la domanda e l’invito al primo incontro: la relativa comunicazione sarebbe stata trasmessa unicamente al loro difensore costituito nel processo.
Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione e, senza affrontare le contestazioni relative al contratto e al credito, dichiara improcedibile la domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione l’onere della mediazione grava sul creditore opposto
La prima regola richiamata dalla sentenza è ormai consolidata.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte mediante decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che ha ottenuto il decreto.
Il Tribunale richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020, successivamente recepito dal legislatore nell’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010. La scelta è coerente con la struttura del giudizio monitorio: il creditore opposto resta attore in senso sostanziale e, dunque, è il soggetto interessato a ottenere una decisione di merito sulla propria pretesa.
La conseguenza non è meramente procedurale. Se il creditore non promuove correttamente la mediazione, l’improcedibilità colpisce la domanda monitoria e determina la revoca del decreto ingiuntivo. Non viene quindi sacrificata l’opposizione del debitore, ma la pretesa del creditore che non abbia assolto l’onere posto a suo carico.
Nel caso esaminato, non era controverso che l’iniziativa spettasse alla parte opposta. Il problema consisteva nello stabilire se la procedura da questa attivata fosse stata concretamente idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.
Non è sufficiente il semplice deposito della domanda
Uno dei passaggi più utili della pronuncia riguarda la distinzione tra il mero avvio della mediazione e il suo utile esperimento.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, quando il giudice assegna un termine per promuovere la mediazione, ciò che rileva non è che l’istanza sia depositata entro il termine ordinatorio indicato nel provvedimento, ma che il procedimento sia utilmente esperito entro l’udienza di rinvio fissata per verificare l’avveramento della condizione.
Per utile esperimento deve intendersi almeno lo svolgimento del primo incontro dinanzi al mediatore, conclusosi senza accordo. Ma perché l’incontro possa considerarsi ritualmente svolto è necessario che le parti siano state poste nella condizione di parteciparvi effettivamente.
La mediazione non può quindi ridursi al deposito telematico o materiale di un’istanza presso un organismo. L’attivazione formale è solo il primo passaggio. Occorre che la domanda e la convocazione siano comunicate secondo modalità idonee, che il primo incontro sia concretamente organizzato e che le parti possano prendervi parte con piena consapevolezza.
È in questa prospettiva che il Tribunale richiama anche Cass. n. 8473/2019: il legislatore ha attribuito rilievo alla presenza delle parti perché la mediazione si fonda sull’interlocuzione diretta, informale e sostanziale con il mediatore. Una procedura nella quale una parte non sia stata ritualmente convocata non può assolvere tale funzione.
La comunicazione prevista dall’art. 8 d.lgs. 28/2010
Il fulcro della decisione è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010.
La norma stabilisce che, dopo il deposito della domanda, l’organismo designa il mediatore, fissa il primo incontro e comunica alle parti:
- la domanda di mediazione;
- la designazione del mediatore;
- la sede e l’orario dell’incontro;
- le modalità di svolgimento;
- la data del primo incontro;
- ogni altra informazione utile.
La comunicazione deve essere effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, il riferimento normativo alle “parti” impone che l’invito sia portato a conoscenza del diretto interessato. La disciplina non prevede espressamente che la domanda possa essere comunicata soltanto al procuratore costituito nel giudizio, né consente di estendere automaticamente alla mediazione l’elezione di domicilio processuale eventualmente contenuta nella procura alle liti.
Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta non risultava alcuna comunicazione inviata personalmente agli opponenti. L’invito era stato trasmesso esclusivamente al loro avvocato e la procura processuale non conteneva, secondo l’accertamento del giudice, una specifica elezione di domicilio presso il difensore riferita anche alla fase stragiudiziale di mediazione.
Il Tribunale ritiene pertanto che i debitori non fossero stati ritualmente convocati.
La procura alle liti non comprende automaticamente la fase mediativa
La parte opposta sosteneva che la comunicazione al difensore dovesse considerarsi sufficiente perché gli opponenti avevano eletto domicilio presso di lui nel giudizio.
La sentenza respinge questa impostazione, distinguendo nettamente il processo dalla mediazione.
La procura alle liti disciplina il rapporto rappresentativo nella causa e attribuisce al difensore i poteri necessari per svolgere l’attività processuale. La mediazione è invece un procedimento autonomo e stragiudiziale, nel quale la parte è chiamata a partecipare personalmente o per mezzo di un rappresentante sostanziale dotato di poteri adeguati.
Da questa autonomia il Tribunale ricava che non può presumersi una generale estensione dell’elezione di domicilio processuale anche alle comunicazioni relative alla mediazione. Perché l’invito possa essere validamente indirizzato al difensore al posto della parte, occorrerebbe un titolo specifico che comprenda anche la fase mediativa.
Il principio formulato dalla sentenza non esclude, dunque, che l’avvocato possa ricevere la comunicazione per conto dell’assistito. Esclude però che ciò possa derivare automaticamente dalla sola procura alle liti. Occorre che dalla procura, dall’elezione di domicilio o da altro atto risulti chiaramente che il difensore è abilitato a ricevere anche le comunicazioni relative alla mediazione.
Questa precisazione è importante anche sul piano operativo. La questione non riguarda soltanto l’indirizzo al quale viene inviata una PEC, ma il titolo in base al quale il destinatario può essere considerato rappresentante della parte anche nella fase mediativa.
Dalla convocazione irregolare alla revoca del decreto ingiuntivo
Accertata l’irregolarità della comunicazione, il Tribunale ne trae una conseguenza particolarmente incisiva.
La mancata rituale convocazione impedisce di considerare utilmente esperita la mediazione. Non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità, la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
Poiché l’onere della mediazione gravava sul creditore opposto, il decreto ingiuntivo viene revocato.
Il giudice non esamina quindi:
- la dedotta usurarietà degli interessi;
- la validità del contratto di finanziamento;
- l’esistenza e l’entità del credito;
- le questioni relative alla successiva cessione del credito.
La carenza della condizione di procedibilità è ritenuta pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni valutazione di merito.
La vicenda mostra quanto possano essere rilevanti, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, gli adempimenti relativi alla mediazione. Un difetto apparentemente formale nella comunicazione della convocazione può determinare la caducazione di un decreto ingiuntivo per un importo superiore a 200.000 euro, senza che il giudice arrivi a valutare la fondatezza sostanziale della pretesa.
La mediazione come procedimento effettivo, non come formalità
La soluzione adottata si inserisce in una concezione sostanziale della mediazione.
Il Tribunale non ritiene sufficiente che l’organismo abbia aperto un fascicolo, nominato un mediatore e fissato un incontro. La procedura deve essere concretamente idonea a creare un’occasione di confronto tra i soggetti titolari degli interessi in conflitto.
Se la convocazione non raggiunge la parte e viene comunicata soltanto a un soggetto che non risulta specificamente autorizzato a riceverla nella fase mediativa, l’incontro non può svolgere la funzione per la quale è stato previsto. L’assenza della parte non dipende in quel caso da una scelta consapevole di non partecipare, ma dalla mancanza di una rituale informazione sull’esistenza e sulle modalità del procedimento.
La decisione distingue quindi implicitamente due situazioni molto diverse:
- la parte ritualmente convocata che decide di non aderire o non comparire;
- la parte che non è stata posta in condizione di conoscere direttamente la convocazione.
Nel primo caso la procedura può comunque concludersi e la condizione di procedibilità può essere soddisfatta. Nel secondo, secondo il Tribunale, manca il presupposto stesso per considerare il tentativo utilmente esperito.
La questione della competenza territoriale resta assorbita
Gli opponenti avevano contestato anche la competenza territoriale dell’organismo davanti al quale la mediazione era stata promossa.
La sentenza, tuttavia, non sviluppa tale questione e non formula un principio sul punto. Il Tribunale ritiene sufficiente, per decidere la causa, l’accertata irregolarità della comunicazione dell’invito.
Non sarebbe quindi corretto presentare la pronuncia come una decisione sulla sede territorialmente competente per la mediazione. Il suo nucleo riguarda esclusivamente il destinatario e la regolarità della convocazione.
Una conclusione rigorosa, ma non ancora pacifica
La decisione deve essere letta con prudenza.
La formulazione dell’art. 8 richiede che la comunicazione sia effettuata alle parti con modalità idonee ad assicurarne la ricezione, ma la giurisprudenza non è uniforme nel valutare se la trasmissione al difensore costituito possa, in determinate circostanze, essere sufficiente a garantire la conoscenza della convocazione.
Possono assumere rilievo diversi elementi:
- il contenuto concreto della procura;
- l’eventuale elezione di domicilio estesa alla fase mediativa;
- l’esistenza di un mandato sostanziale;
- la prova dell’effettiva conoscenza acquisita dalla parte;
- il comportamento successivamente tenuto nel procedimento.
Il Tribunale di Torre Annunziata adotta una lettura rigorosa: in assenza di un titolo specifico, la comunicazione al solo difensore non equivale alla comunicazione alla parte. Ma la sentenza non deve essere presentata come espressione di un principio definitivamente consolidato.
La stessa compensazione integrale delle spese viene motivata con la peculiarità della questione e con la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali. Questo passaggio rappresenta un segnale esplicito della consapevolezza, da parte del giudice, del carattere controverso della soluzione.
Le conseguenze pratiche
La pronuncia contiene un’indicazione operativa molto netta per la parte onerata dell’attivazione della mediazione.
Quando è già pendente un giudizio e la controparte è assistita da un avvocato, non è prudente limitarsi a inviare la convocazione al solo difensore facendo affidamento sulla procura processuale. Salvo che risulti chiaramente un mandato riferito anche alla mediazione, la domanda e l’invito dovrebbero essere comunicati direttamente alla parte, eventualmente anche al difensore in aggiunta.
Allo stesso modo, l’organismo dovrebbe verificare con particolare attenzione i recapiti dei destinatari e conservare la prova dell’effettiva ricezione della comunicazione. Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, infatti, l’eventuale irregolarità non produce un effetto marginale: può determinare la revoca del titolo monitorio.
Conclusione
Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato con la necessaria cautela nei seguenti termini: nelle controversie bancarie introdotte mediante decreto ingiuntivo, l’onere della mediazione grava sul creditore opposto; secondo il Tribunale di Torre Annunziata, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta quando la domanda e la convocazione siano state comunicate soltanto al difensore degli opponenti, senza che la procura alle liti o un altro atto attribuiscano al professionista il potere di ricevere le comunicazioni anche per la fase mediativa. L’irregolarità della convocazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
La decisione conferma, ancora una volta, che la mediazione obbligatoria non è un adempimento da assolvere soltanto sul piano documentale. Il deposito dell’istanza non basta: la procedura deve essere correttamente instaurata e le parti devono essere poste nella reale condizione di partecipare al primo incontro. Al tempo stesso, proprio per la severità delle conseguenze e per il contrasto ancora esistente sul valore della comunicazione al difensore, il principio richiede una lettura prudente e strettamente ancorata alle circostanze del caso concreto.