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La decisione non ha nella mediazione il suo tema principale, perché il cuore della controversia riguarda la cessazione di un contratto di locazione transitoria, il rilascio dell’immobile e il pagamento dell’indennità di occupazione. Tuttavia, contiene un passaggio finale molto utile sul piano pratico, che merita attenzione: che fine fanno le spese della mediazione obbligatoria, quando il procedimento è stato effettivamente esperito e il giudizio si conclude con una decisione di merito? Il Tribunale risponde in modo netto: tali spese rientrano nella regolazione finale dei costi di lite e seguono il criterio della soccombenza.

Il caso

Nel corso del giudizio, a seguito dell’opposizione e del mutamento del rito, il giudice assegnava alle parti il termine per l’attivazione della mediazione. La parte locatrice provvedeva tempestivamente ad avviare il procedimento davanti all’organismo competente e la mediazione si concludeva con esito negativo. All’esito della causa, il Tribunale accoglieva le domande dei locatori, dichiarava cessato il contratto di locazione, condannava il resistente al rilascio dell’immobile e al pagamento delle indennità di occupazione, dichiarando inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale dell’intimato.

A quel punto si poneva anche il problema della regolazione delle spese sostenute per la fase di mediazione.

Il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale di Treviso afferma che le spese della mediazione devono essere considerate assimilabili alle spese del processo e che, pertanto, anche esse vanno liquidate all’esito del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

La sentenza richiama espressamente l’orientamento secondo cui i costi della procedura di mediazione obbligatoria e l’attività del difensore svolta in quella sede non restano fuori dal perimetro della decisione sulle spese, ma costituiscono un costo processualmente necessario per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Proprio per questo, il giudice ne dispone la rifusione in favore della parte vittoriosa.

Una pronuncia favorevole alla mediazione perché la tratta come parte reale del percorso processuale

Il pregio della decisione sta nel fatto che non considera la mediazione come una parentesi esterna e separata rispetto al processo. Al contrario, la qualifica come un segmento funzionalmente collegato al giudizio, specie quando si tratta di mediazione obbligatoria o comunque demandata dal giudice.

Questo è il vero punto interessante. Se la mediazione è condizione di procedibilità, e se per il suo esperimento la parte deve sostenere costi e assistenza legale, è coerente che tali oneri non restino irrilevanti nella successiva regolazione delle spese. In questo senso, la pronuncia valorizza l’effettività dell’istituto: la mediazione non è un passaggio neutro o gratuito sul piano processuale, ma un momento che incide anche nella distribuzione finale dei costi della lite.

La liquidazione riguarda sia gli esborsi sia l’attività difensiva

Molto utile è anche il fatto che il Tribunale non si limiti a riconoscere genericamente le spese della mediazione, ma distingua tra:

  • le somme sostenute per l’avvio e la partecipazione al procedimento;
  • il compenso del difensore per l’attività prestata in sede di mediazione.

Nel caso concreto, il giudice liquida in favore della parte vittoriosa sia l’importo corrisposto come spesa di mediazione sia un autonomo compenso professionale per la relativa attività difensiva. Questo rende la decisione particolarmente utile sul piano operativo, perché offre un’indicazione concreta su come la fase mediativa possa essere valorizzata nel capo sulle spese.

Il collegamento con la funzione deflattiva dell’istituto

La sentenza sottolinea che questa soluzione è coerente con la ratio della mediazione, cioè con la sua funzione deflattiva. Il ragionamento è lineare: se l’ordinamento impone o richiede il previo esperimento della mediazione per favorire la composizione anticipata della lite, è ragionevole che i costi di tale fase, quando necessari, siano trattati come costi del processo e regolati secondo i principi generali sulla soccombenza.

È un passaggio importante perché evita di confinare la mediazione in una zona grigia, come se fosse un adempimento preliminare privo di piena rilevanza processuale. La pronuncia, invece, la inserisce correttamente nel continuum che conduce dalla fase stragiudiziale obbligatoria alla decisione di merito.

Il valore pratico della sentenza

Per gli operatori, il messaggio è molto chiaro: quando la mediazione viene effettivamente svolta e la causa prosegue, la parte vittoriosa può chiedere al giudice la liquidazione delle relative spese, non solo quanto versato all’organismo, ma anche il compenso dell’avvocato per l’attività svolta nella procedura.

Questo aspetto è particolarmente utile nelle controversie in cui la mediazione rappresenta un passaggio necessario e non una scelta facoltativa. La decisione del Tribunale di Treviso rafforza, dunque, un’impostazione concreta: i costi della mediazione non vanno dispersi o lasciati senza disciplina, ma devono essere recuperati nella sentenza finale secondo il principio ordinario per cui paga chi perde.

Il limite della pronuncia

Il limite, naturalmente, è che la sentenza non sviluppa in modo ampio il tema ADR, perché la mediazione compare solo nella parte finale dedicata alle spese. Non si tratta, quindi, di una decisione “di sistema” sulla mediazione, né di una pronuncia particolarmente innovativa.

Tuttavia, proprio la sua concretezza la rende utile: non propone teorie astratte, ma offre una risposta semplice e operativa a un problema che nella pratica si pone spesso.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Treviso è interessante perché chiarisce che le spese della mediazione obbligatoria, comprese quelle relative all’attività difensiva svolta in quella sede, possono essere liquidate dal giudice all’esito del giudizio e poste a carico della parte soccombente, in quanto assimilabili alle spese del processo.

È una pronuncia utile perché conferma un dato importante: la mediazione, quando è realmente inserita nel percorso di accesso alla tutela giurisdizionale, non resta ai margini nemmeno sul piano economico, ma entra a pieno titolo nella regolazione finale dei costi della lite.

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Le spese della mediazione seguono la soccombenza e possono essere liquidate in sentenza

Con la sentenza n. 688 del 19 maggio 2026, il Tribunale di Treviso affronta un profilo molto pratico della mediazione obbligatoria: i costi della procedura e il compenso dell’avvocato per l’attività svolta in mediazione possono essere liquidati dal giudice all’esito della causa e posti a carico della parte soccombente, in quanto assimilabili alle spese del processo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/05/2026
N° sentenza: 688
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Sonia Andreatta
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Locazione

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La decisione non ha nella mediazione il suo tema principale, perché il cuore della controversia riguarda la cessazione di un contratto di locazione transitoria, il rilascio dell’immobile e il pagamento dell’indennità di occupazione. Tuttavia, contiene un passaggio finale molto utile sul piano pratico, che merita attenzione: che fine fanno le spese della mediazione obbligatoria, quando il procedimento è stato effettivamente esperito e il giudizio si conclude con una decisione di merito? Il Tribunale risponde in modo netto: tali spese rientrano nella regolazione finale dei costi di lite e seguono il criterio della soccombenza.

Il caso

Nel corso del giudizio, a seguito dell’opposizione e del mutamento del rito, il giudice assegnava alle parti il termine per l’attivazione della mediazione. La parte locatrice provvedeva tempestivamente ad avviare il procedimento davanti all’organismo competente e la mediazione si concludeva con esito negativo. All’esito della causa, il Tribunale accoglieva le domande dei locatori, dichiarava cessato il contratto di locazione, condannava il resistente al rilascio dell’immobile e al pagamento delle indennità di occupazione, dichiarando inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale dell’intimato.

A quel punto si poneva anche il problema della regolazione delle spese sostenute per la fase di mediazione.

Il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale di Treviso afferma che le spese della mediazione devono essere considerate assimilabili alle spese del processo e che, pertanto, anche esse vanno liquidate all’esito del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

La sentenza richiama espressamente l’orientamento secondo cui i costi della procedura di mediazione obbligatoria e l’attività del difensore svolta in quella sede non restano fuori dal perimetro della decisione sulle spese, ma costituiscono un costo processualmente necessario per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Proprio per questo, il giudice ne dispone la rifusione in favore della parte vittoriosa.

Una pronuncia favorevole alla mediazione perché la tratta come parte reale del percorso processuale

Il pregio della decisione sta nel fatto che non considera la mediazione come una parentesi esterna e separata rispetto al processo. Al contrario, la qualifica come un segmento funzionalmente collegato al giudizio, specie quando si tratta di mediazione obbligatoria o comunque demandata dal giudice.

Questo è il vero punto interessante. Se la mediazione è condizione di procedibilità, e se per il suo esperimento la parte deve sostenere costi e assistenza legale, è coerente che tali oneri non restino irrilevanti nella successiva regolazione delle spese. In questo senso, la pronuncia valorizza l’effettività dell’istituto: la mediazione non è un passaggio neutro o gratuito sul piano processuale, ma un momento che incide anche nella distribuzione finale dei costi della lite.

La liquidazione riguarda sia gli esborsi sia l’attività difensiva

Molto utile è anche il fatto che il Tribunale non si limiti a riconoscere genericamente le spese della mediazione, ma distingua tra:

  • le somme sostenute per l’avvio e la partecipazione al procedimento;
  • il compenso del difensore per l’attività prestata in sede di mediazione.

Nel caso concreto, il giudice liquida in favore della parte vittoriosa sia l’importo corrisposto come spesa di mediazione sia un autonomo compenso professionale per la relativa attività difensiva. Questo rende la decisione particolarmente utile sul piano operativo, perché offre un’indicazione concreta su come la fase mediativa possa essere valorizzata nel capo sulle spese.

Il collegamento con la funzione deflattiva dell’istituto

La sentenza sottolinea che questa soluzione è coerente con la ratio della mediazione, cioè con la sua funzione deflattiva. Il ragionamento è lineare: se l’ordinamento impone o richiede il previo esperimento della mediazione per favorire la composizione anticipata della lite, è ragionevole che i costi di tale fase, quando necessari, siano trattati come costi del processo e regolati secondo i principi generali sulla soccombenza.

È un passaggio importante perché evita di confinare la mediazione in una zona grigia, come se fosse un adempimento preliminare privo di piena rilevanza processuale. La pronuncia, invece, la inserisce correttamente nel continuum che conduce dalla fase stragiudiziale obbligatoria alla decisione di merito.

Il valore pratico della sentenza

Per gli operatori, il messaggio è molto chiaro: quando la mediazione viene effettivamente svolta e la causa prosegue, la parte vittoriosa può chiedere al giudice la liquidazione delle relative spese, non solo quanto versato all’organismo, ma anche il compenso dell’avvocato per l’attività svolta nella procedura.

Questo aspetto è particolarmente utile nelle controversie in cui la mediazione rappresenta un passaggio necessario e non una scelta facoltativa. La decisione del Tribunale di Treviso rafforza, dunque, un’impostazione concreta: i costi della mediazione non vanno dispersi o lasciati senza disciplina, ma devono essere recuperati nella sentenza finale secondo il principio ordinario per cui paga chi perde.

Il limite della pronuncia

Il limite, naturalmente, è che la sentenza non sviluppa in modo ampio il tema ADR, perché la mediazione compare solo nella parte finale dedicata alle spese. Non si tratta, quindi, di una decisione “di sistema” sulla mediazione, né di una pronuncia particolarmente innovativa.

Tuttavia, proprio la sua concretezza la rende utile: non propone teorie astratte, ma offre una risposta semplice e operativa a un problema che nella pratica si pone spesso.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Treviso è interessante perché chiarisce che le spese della mediazione obbligatoria, comprese quelle relative all’attività difensiva svolta in quella sede, possono essere liquidate dal giudice all’esito del giudizio e poste a carico della parte soccombente, in quanto assimilabili alle spese del processo.

È una pronuncia utile perché conferma un dato importante: la mediazione, quando è realmente inserita nel percorso di accesso alla tutela giurisdizionale, non resta ai margini nemmeno sul piano economico, ma entra a pieno titolo nella regolazione finale dei costi della lite.

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