Il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, è intervenuto nuovamente su una problematica relativa alla mediazione. Nel caso in specie, era sorta la questione relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali, tra l’obbligatorietà prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/10 e la richiesta di risarcimento del danno (prevista come condizione di procedibilità della domanda) di cui all’art. 145 del Codice delle Assicurazioni.

Ebbene, il Tribunale ha qualificato la suddetta domanda di risarcimento del danno alla stregua di qualsiasi comunicazione facente parte dell’attività precontenziosa, stabilendo che essa non è affatto diversa da tutte le altre missive contenenti le più varie richieste, e che normalmente precedono il giudizio. Di conseguenza, ha stabilito che anche questa richiesta deve essere seguita dal tentativo di mediazione, prima di iniziare un eventuale procedimento giudiziale, pena improcedibilità della domanda.

Con la stessa sentenza, il Tribunale ha stabilito che, ai fini dell’applicazione o meno del D.Lgs. 28/10, ciò che conta è l’effettiva data di notifica della citazione al destinatario (in questo caso, 26 marzo 2012) e non quello della consegna all’Ufficiale Giudiziario (19 marzo 2012). Ha quindi dichiarato il procedimento come assoggettato alla disciplina e all’obbligatorietà, e ha concesso termine per l’esperimento del tentativo.

 

Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, ordinanza del 20.07.2012

 Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 4 luglio 2012;

osserva

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis. Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012.

Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2012).

Infatti, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/2002; 28/2004 e ord. 97/2004). Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.

Ora, poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012).

Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr. Cass., n. 9181/2006).

Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni).

In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10).

Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere.

La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.

Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente giudizio.

P.Q.M.

assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012 per attivare il procedimento di mediazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 23.1.2013, ore 10.30.

Si comunichi.

Bagheria, 20.7.2012

Il Giudice

Michele Ruvolo

Le domande di risarcimento in RC Auto e il tentativo di mediazione sono compatibili

Il Tribunale di Palermo (sez. Bagheria) ha stabilito che, nei sinistri stradali, la domanda di risarcimento prevista dal Codice delle Assicurazioni non sostituisce la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/10, ma rappresenta una semplice attività precontenziosa che deve essere seguita dal tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità. Inoltre, per determinare l’inizio del processo e l’applicabilità della norma, è rilevante la data di notifica della citazione al destinatario e non la consegna all’Ufficiale Giudiziario.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 20/07/2012
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Michele Ruvolo
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: RC Auto

Il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, è intervenuto nuovamente su una problematica relativa alla mediazione. Nel caso in specie, era sorta la questione relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali, tra l’obbligatorietà prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/10 e la richiesta di risarcimento del danno (prevista come condizione di procedibilità della domanda) di cui all’art. 145 del Codice delle Assicurazioni.

Ebbene, il Tribunale ha qualificato la suddetta domanda di risarcimento del danno alla stregua di qualsiasi comunicazione facente parte dell’attività precontenziosa, stabilendo che essa non è affatto diversa da tutte le altre missive contenenti le più varie richieste, e che normalmente precedono il giudizio. Di conseguenza, ha stabilito che anche questa richiesta deve essere seguita dal tentativo di mediazione, prima di iniziare un eventuale procedimento giudiziale, pena improcedibilità della domanda.

Con la stessa sentenza, il Tribunale ha stabilito che, ai fini dell’applicazione o meno del D.Lgs. 28/10, ciò che conta è l’effettiva data di notifica della citazione al destinatario (in questo caso, 26 marzo 2012) e non quello della consegna all’Ufficiale Giudiziario (19 marzo 2012). Ha quindi dichiarato il procedimento come assoggettato alla disciplina e all’obbligatorietà, e ha concesso termine per l’esperimento del tentativo.

 

Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, ordinanza del 20.07.2012

 Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 4 luglio 2012;

osserva

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis. Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012.

Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2012).

Infatti, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/2002; 28/2004 e ord. 97/2004). Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.

Ora, poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012).

Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr. Cass., n. 9181/2006).

Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni).

In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10).

Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere.

La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.

Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente giudizio.

P.Q.M.

assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012 per attivare il procedimento di mediazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 23.1.2013, ore 10.30.

Si comunichi.

Bagheria, 20.7.2012

Il Giudice

Michele Ruvolo

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