In breve: il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito, ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. ___/2015
Tra
M.C. con l’avv.___
E
P.C., P.M., Z slr
Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00, innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:
(omissis)
L’avv. P. rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è stato introdotto il procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl;
accortisi dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura detto procedimento, seppure successivamente al termine assegnato;
il procedimento ha avuto peraltro esito negativo. Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi oltre nel giudizio con assegnazione die termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c..
L’avv. M. si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa alla richiesta di termini.
L’avv. B. si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle istanze dell’avv. M.
Il Giudice
sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;
ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;
P.Q.M
Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00.
Invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.
Il Giudice
Valentina Boroni

Mediazione esperita, anche se avviata oltre termine

Il Tribunale di Milano respinge le eccezioni di improcedibilità sollevate dai convenuti, poiché il tentativo di mediazione obbligatorio è stato effettivamente esperito, sebbene oltre il termine di 15 giorni fissato dal Giudice. In assenza di perentorietà del termine, prevale l’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento. Il giudice stabilisce inoltre che l’obbligo di mediazione non si estenda alla domanda di regresso e assegna i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa all’udienza successiva.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/09/2016
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Valentina Boroni
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione, Mediazione delegata, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Altre
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

In breve: il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito, ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. ___/2015
Tra
M.C. con l’avv.___
E
P.C., P.M., Z slr
Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00, innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:
(omissis)
L’avv. P. rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è stato introdotto il procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl;
accortisi dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura detto procedimento, seppure successivamente al termine assegnato;
il procedimento ha avuto peraltro esito negativo. Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi oltre nel giudizio con assegnazione die termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c..
L’avv. M. si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa alla richiesta di termini.
L’avv. B. si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle istanze dell’avv. M.
Il Giudice
sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;
ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;
P.Q.M
Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00.
Invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.
Il Giudice
Valentina Boroni

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