Scarica Sentenza Tribunale di Latina N. 198-2026
La risposta del Tribunale è negativa. Il dato letterale della norma limita infatti la condanna alla «parte costituita» che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo. Se il soggetto invitato in mediazione resta poi contumace per tutta la durata del processo, manca il presupposto soggettivo richiesto dalla disposizione e non può essere pronunciata la condanna al versamento del doppio contributo unificato.
La decisione è interessante perché mette in evidenza un limite spesso trascurato del sistema sanzionatorio collegato alla mediazione. La mancata partecipazione, da sola, non è sufficiente: per applicare la specifica sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 occorre anche che il soggetto assente abbia assunto la qualità di parte costituita nel giudizio.
L’impugnazione della delibera condominiale
La controversia nasceva dall’impugnazione di una delibera assembleare con la quale un condominio aveva approvato il bilancio consuntivo del 2023 e quello preventivo del 2024, con i rispettivi stati di riparto.
L’attrice, proprietaria di un ampio locale garage compreso nell’edificio, contestava che nella distribuzione delle spese fossero stati esclusi alcuni proprietari di box, ai quali era stato attribuito un valore pari a zero. Tale esclusione aveva determinato un incremento degli oneri posti a suo carico e, secondo la prospettazione proposta, violava il criterio legale stabilito dall’art. 1123 c.c.
Prima di promuovere il giudizio era stata attivata la mediazione obbligatoria prevista per le controversie condominiali, ma il condominio non aveva partecipato. Neppure dopo la notificazione dell’atto di citazione il condominio si costituiva, rimanendo contumace per tutta la durata della causa.
L’attrice chiedeva quindi non soltanto l’annullamento della delibera, ma anche la condanna del condominio al versamento in favore dello Stato della sanzione collegata alla mancata partecipazione alla mediazione.
Il Tribunale accoglie la domanda relativa alla delibera, ma respinge quella sanzionatoria.
La delibera era annullabile, non nulla
Prima di affrontare il profilo relativo alla mediazione, il Tribunale distingue correttamente tra delibere condominiali nulle e annullabili.
Sono nulle, in particolare, le deliberazioni prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, estranee alle competenze dell’assemblea oppure lesive dei diritti individuali dei condomini sulle proprietà esclusive o sulle parti comuni. Sono invece annullabili le deliberazioni affette da vizi relativi alla costituzione dell’assemblea, alle maggioranze, al procedimento di convocazione o alla concreta applicazione dei criteri di riparto.
Anche in materia di spese condominiali occorre distinguere. La delibera che modifica in via generale i criteri legali o convenzionali di ripartizione senza il consenso unanime è nulla; quella che, senza modificare il criterio, lo applica erroneamente in uno specifico rendiconto è invece annullabile e deve essere impugnata nel termine previsto dall’art. 1137 c.c.
Nel caso esaminato, l’assemblea non aveva formalmente introdotto un nuovo criterio generale di ripartizione. Aveva però distribuito concretamente gli oneri escludendo alcuni proprietari di box. Il vizio riguardava quindi l’applicazione del criterio e determinava l’annullabilità della delibera, non la sua radicale nullità.
Il Tribunale ritiene fondata la contestazione. Il proprietario di un box inserito nell’edificio condominiale partecipa alle spese relative alle parti comuni e ai servizi di cui il bene può beneficiare, secondo la natura della spesa e i criteri legali o regolamentari applicabili. Non era pertanto legittimo attribuire indiscriminatamente un valore pari a zero ai proprietari dei garage, riversando i relativi costi sugli altri condomini.
La delibera viene così annullata nella parte relativa all’approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, con i rispettivi stati di riparto.
La domanda di applicazione della sanzione per l’assenza in mediazione
L’attrice aveva inoltre chiesto di sanzionare il condominio per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
La richiesta richiamava il precedente art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010 e indicava come sanzione una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il Tribunale prende però in considerazione la disciplina attualmente contenuta nell’art. 12-bis, introdotta dalla riforma della mediazione.
La disposizione stabilisce, al comma 1, che il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro. Il comma 2 prevede poi che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte costituita che non abbia partecipato senza giustificato motivo al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Il nuovo regime è quindi più severo di quello richiamato nella domanda: non più una somma pari al contributo unificato, ma una somma corrispondente al doppio. Tuttavia, nel caso concreto, il problema della misura della sanzione resta assorbito da una questione preliminare: il condominio non si era mai costituito in giudizio.
La norma sanziona soltanto la “parte costituita”
Il passaggio decisivo della motivazione è estremamente netto.
L’art. 12-bis, comma 2, non si riferisce genericamente alla parte che non abbia partecipato alla mediazione, ma alla parte costituita. Il Tribunale attribuisce a questa precisazione un significato vincolante: la condanna può essere pronunciata soltanto nei confronti del soggetto che, oltre ad avere ingiustificatamente disertato il primo incontro, si sia successivamente costituito nel processo.
Poiché il condominio era rimasto contumace per tutta la durata del giudizio, la specifica sanzione pecuniaria non poteva essere applicata.
Il principio affermato dalla sentenza può quindi essere così sintetizzato: la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione non è sufficiente, da sola, a determinare la condanna al doppio contributo unificato; è necessario che il soggetto assente sia anche parte costituita nel successivo processo.
Si tratta di una conclusione fondata direttamente sulla formulazione della disposizione. L’utilizzo dell’aggettivo “costituita” delimita il perimetro soggettivo della sanzione e non consente, secondo il Tribunale, di estenderla alla parte contumace.
Un risultato apparentemente paradossale
La soluzione può apparire, a prima lettura, paradossale.
La parte che non partecipa alla mediazione e poi si costituisce nel giudizio può essere condannata al pagamento del doppio contributo unificato. La parte che tiene la medesima condotta nella fase mediativa ma decide di non costituirsi nel processo sfugge, invece, alla specifica sanzione prevista dal comma 2.
In termini di effettività della mediazione, potrebbe sembrare che il soggetto che mantiene una condotta ancora più radicalmente passiva riceva un trattamento più favorevole. Il Tribunale, tuttavia, non compie una valutazione di opportunità: applica il limite soggettivo espressamente stabilito dal legislatore.
La natura sanzionatoria della disposizione, del resto, impone una lettura rigorosa. Non è possibile estendere in via interpretativa una condanna pecuniaria a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. L’espressione “parte costituita” non può essere trattata come una precisazione superflua.
La sentenza mette quindi in luce una precisa scelta legislativa o, quantomeno, un limite testuale della disciplina vigente. Un’eventuale estensione della sanzione anche alla parte contumace richiederebbe un intervento normativo e non può essere realizzata dal giudice attraverso un’interpretazione analogica.
La contumacia non rende però irrilevante la mediazione
La conclusione del Tribunale non deve essere interpretata nel senso che la contumacia cancelli o renda irrilevante ogni conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione.
La decisione riguarda soltanto la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2. Il giudice non afferma che la parte contumace possa sempre disinteressarsi della procedura senza alcun possibile effetto.
Il comma 1 della stessa disposizione stabilisce infatti che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice possa desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. In tale comma non compare l’espressione “parte costituita”.
La sentenza di Latina non approfondisce il rapporto tra questa disposizione e la contumacia, né utilizza la mancata partecipazione come argomento di prova. La domanda di annullamento era già adeguatamente fondata sulla documentazione relativa ai bilanci e agli stati di riparto, e il giudice decide sulla base di tali elementi.
Non sarebbe quindi corretto ricavare dalla pronuncia un principio generale secondo cui la parte contumace è sottratta a tutte le conseguenze previste dall’art. 12-bis. Il principio affermato è più limitato: la contumacia impedisce l’applicazione della specifica condanna pecuniaria al doppio contributo unificato prevista dal comma 2.
Il rapporto con la condanna in favore della controparte
L’art. 12-bis, comma 3, prevede inoltre che, nei casi contemplati dal comma 2, il giudice possa, su richiesta, condannare la parte soccombente che non abbia partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione del procedimento.
Anche questa ulteriore conseguenza è collegata testualmente ai «casi di cui al comma 2». Ne deriva che il requisito della costituzione in giudizio assume rilievo non soltanto per il versamento al bilancio dello Stato, ma anche per l’eventuale condanna aggiuntiva in favore della controparte.
La sentenza non affronta espressamente tale profilo, perché l’attrice aveva richiesto soltanto la sanzione da versare allo Stato. Il richiamo sistematico conferma però l’importanza della qualificazione soggettiva operata dal Tribunale: l’art. 12-bis costruisce una parte delle conseguenze sanzionatorie sulla condotta del soggetto che, dopo avere disertato la mediazione, entra comunque nel processo e vi svolge le proprie difese.
Non basta dimostrare l’assenza: occorre verificare tutti i presupposti
La pronuncia offre anche un’indicazione pratica sul modo in cui deve essere formulata e valutata la richiesta di applicazione delle sanzioni.
Non è sufficiente documentare che la controparte non abbia partecipato al primo incontro. Occorre verificare:
- che la mediazione costituisse condizione di procedibilità;
- che il soggetto fosse stato ritualmente convocato;
- che l’assenza fosse priva di un giustificato motivo;
- che il destinatario della richiesta si fosse costituito nel successivo giudizio.
Soltanto quando ricorrano tutti questi presupposti il giudice può applicare la sanzione del doppio contributo unificato.
Nel caso deciso dal Tribunale di Latina, la procedura riguardava una materia soggetta a mediazione obbligatoria e l’assenza del condominio era stata allegata dall’attrice. Mancava però il requisito finale della costituzione in giudizio, circostanza sufficiente a determinare il rigetto della domanda sanzionatoria.
La differenza rispetto alla sentenza del Tribunale di Lodi
Il confronto con altre pronunce recenti aiuta a comprendere meglio la portata della decisione.
Il Tribunale di Lodi, nella sentenza n. 255/2026, aveva applicato la sanzione del doppio contributo unificato alla parte che, dopo avere eccepito la mancata mediazione, non aveva partecipato al primo incontro della procedura successivamente attivata. In quel caso, però, la parte assente era regolarmente costituita nel giudizio e aveva svolto attivamente le proprie difese.
La differenza tra le due decisioni non deriva quindi da una diversa valutazione dell’importanza della partecipazione, ma dalla presenza o meno del requisito soggettivo previsto dall’art. 12-bis, comma 2.
La sentenza di Lodi mostra la severità delle conseguenze applicabili alla parte costituita che diserti ingiustificatamente la mediazione; quella di Latina individua il confine oltre il quale la specifica sanzione non può operare: la contumacia nel successivo processo.
Le due pronunce, lette insieme, definiscono con particolare chiarezza il funzionamento della disposizione.
Le indicazioni operative
Dal punto di vista pratico, la sentenza suggerisce anzitutto di formulare con precisione le richieste relative alla mancata partecipazione.
La parte interessata dovrebbe richiamare l’art. 12-bis nella versione vigente, chiedere l’applicazione della sanzione pari al doppio del contributo unificato e, quando ne ricorrano i presupposti, domandare anche la condanna equitativa prevista dal comma 3.
Occorre però verificare preliminarmente se la controparte si sia costituita. In caso di contumacia, una domanda fondata sul comma 2 è destinata, alla luce della decisione del Tribunale di Latina, a essere respinta.
La pronuncia ricorda inoltre che l’assenza in mediazione e la contumacia in giudizio sono fatti distinti. La prima attiene alla partecipazione al procedimento stragiudiziale; la seconda riguarda il mancato esercizio del diritto di difesa nel processo. Il legislatore ha scelto di collegare la sanzione pecuniaria alla combinazione di entrambe le circostanze: assenza ingiustificata in mediazione e successiva costituzione in giudizio.
Conclusione
Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può essere applicata soltanto alla parte costituita nel successivo giudizio. Qualora il soggetto invitato rimanga contumace, manca il presupposto soggettivo espressamente richiesto dalla norma e non può essere pronunciata la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
La contumacia non sana la mancata partecipazione alla mediazione e non rende necessariamente la condotta irrilevante sotto ogni diverso profilo. Impedisce però, secondo il Tribunale di Latina, l’applicazione della specifica sanzione prevista dal comma 2.
È una decisione utile perché delimita con precisione l’ambito soggettivo del nuovo regime sanzionatorio. La riforma ha rafforzato le conseguenze dell’assenza ingiustificata dal primo incontro, ma il giudice non può andare oltre il testo della legge: il doppio contributo unificato colpisce la parte assente che si costituisce nel processo, non quella che rimane contumace.