Scarica Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n. 1662-2026

La decisione nasce da un giudizio introdotto come sfratto per finita locazione e poi proseguito con rito ordinario locatizio, nel quale la conduttrice, oltre a opporsi alla domanda di rilascio, aveva formulato una riconvenzionale restitutoria sostenendo di avere versato negli anni somme superiori al canone contrattualmente pattuito. Nel corso della causa era stato disposto l’esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva senza esito positivo. Il Tribunale, prima di affrontare il merito del rapporto locatizio, chiarisce quindi che la condizione di procedibilità risulta soddisfatta quanto alla domanda dei locatori e che non occorre alcun ulteriore tentativo per la domanda riconvenzionale.

Il passaggio più interessante della sentenza sta proprio nel modo in cui viene richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite. Il Tribunale osserva che la mediazione obbligatoria si collega non alla singola domanda considerata isolatamente, ma al processo introdotto con la domanda principale. Una volta che la lite è già stata instaurata e il processo è pendente, la funzione tipica dell’istituto, cioè evitare l’avvio del giudizio, viene meno. Per questo non avrebbe senso pretendere che ogni domanda riconvenzionale, anche se proposta nel medesimo processo, debba essere preceduta da un autonomo esperimento della mediazione.

È questo il profilo che rende la pronuncia utile. Non siamo davanti a una sentenza innovativa in assoluto, perché il Tribunale si colloca apertamente nel solco di Cass. Sez. Unite n. 3452/2024. Tuttavia, proprio l’applicazione concreta del principio in una controversia locatizia conferma un dato importante per la pratica: la mediazione obbligatoria non deve trasformarsi in una sequenza di filtri successivi che si moltiplicano all’interno dello stesso processo. Il suo scopo è creare un’occasione preventiva di confronto prima che la causa inizi; una volta che il processo è già nato, la riconvenzionale non riattiva quella stessa logica deflattiva.

Sotto questo profilo, la sentenza è favorevole alla mediazione in modo sobrio ma corretto, perché ne preserva la funzione autentica. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di piegare l’istituto a un uso meramente dilatorio o formalistico, imponendo nuovi adempimenti conciliativi in una fase in cui la controversia è già pienamente devoluta al giudice. La pronuncia, invece, ricorda che la mediazione obbligatoria serve a prevenire il processo, non a complicarne inutilmente lo sviluppo interno.

Il limite della decisione è che il tema ADR resta solo preliminare rispetto al cuore vero della causa, che riguarda soprattutto la natura novativa del contratto di locazione successivo, la corretta individuazione della scadenza del rapporto e il rigetto della domanda riconvenzionale per ragioni di merito e di prova. Per questo il commento sulla sentenza va tenuto rigorosamente ancorato al solo principio processuale sulla riconvenzionale, senza attribuirle una portata più ampia di quella che effettivamente ha.

Il messaggio che si può trarre dalla pronuncia è comunque chiaro: in materia di mediazione obbligatoria, il baricentro resta la domanda introduttiva del giudizio. Una volta che su quella domanda il tentativo è stato espletato e la causa è ormai pendente, la riconvenzionale non richiede una nuova mediazione. È una lettura coerente con la funzione deflattiva dell’istituto e utile per evitare che la condizione di procedibilità diventi un aggravio processuale privo di reale utilità conciliativa.

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La mediazione serve per introdurre la causa, non per ogni riconvenzionale

Con la sentenza n. 1662 dell’8 giugno 2026, il Tribunale di Torre Annunziata affronta un profilo processuale molto pratico in materia locatizia: dopo l’esperimento negativo della mediazione obbligatoria sulla domanda principale, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto necessita a sua volta di un autonomo tentativo di mediazione? La risposta del giudice è negativa. La pronuncia afferma infatti la procedibilità della domanda principale, perché la mediazione è stata regolarmente espletata senza accordo, e ribadisce la procedibilità anche della domanda riconvenzionale, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’obbligo di promuovere la mediazione riguarda solo l’atto che introduce il giudizio in via principale e non le riconvenzionali, neppure quando amplino l’oggetto della lite.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/06/2026
N° sentenza: 1662
Curia: Tribunale di Torre Annunziata
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: Locazione

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La decisione nasce da un giudizio introdotto come sfratto per finita locazione e poi proseguito con rito ordinario locatizio, nel quale la conduttrice, oltre a opporsi alla domanda di rilascio, aveva formulato una riconvenzionale restitutoria sostenendo di avere versato negli anni somme superiori al canone contrattualmente pattuito. Nel corso della causa era stato disposto l’esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva senza esito positivo. Il Tribunale, prima di affrontare il merito del rapporto locatizio, chiarisce quindi che la condizione di procedibilità risulta soddisfatta quanto alla domanda dei locatori e che non occorre alcun ulteriore tentativo per la domanda riconvenzionale.

Il passaggio più interessante della sentenza sta proprio nel modo in cui viene richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite. Il Tribunale osserva che la mediazione obbligatoria si collega non alla singola domanda considerata isolatamente, ma al processo introdotto con la domanda principale. Una volta che la lite è già stata instaurata e il processo è pendente, la funzione tipica dell’istituto, cioè evitare l’avvio del giudizio, viene meno. Per questo non avrebbe senso pretendere che ogni domanda riconvenzionale, anche se proposta nel medesimo processo, debba essere preceduta da un autonomo esperimento della mediazione.

È questo il profilo che rende la pronuncia utile. Non siamo davanti a una sentenza innovativa in assoluto, perché il Tribunale si colloca apertamente nel solco di Cass. Sez. Unite n. 3452/2024. Tuttavia, proprio l’applicazione concreta del principio in una controversia locatizia conferma un dato importante per la pratica: la mediazione obbligatoria non deve trasformarsi in una sequenza di filtri successivi che si moltiplicano all’interno dello stesso processo. Il suo scopo è creare un’occasione preventiva di confronto prima che la causa inizi; una volta che il processo è già nato, la riconvenzionale non riattiva quella stessa logica deflattiva.

Sotto questo profilo, la sentenza è favorevole alla mediazione in modo sobrio ma corretto, perché ne preserva la funzione autentica. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di piegare l’istituto a un uso meramente dilatorio o formalistico, imponendo nuovi adempimenti conciliativi in una fase in cui la controversia è già pienamente devoluta al giudice. La pronuncia, invece, ricorda che la mediazione obbligatoria serve a prevenire il processo, non a complicarne inutilmente lo sviluppo interno.

Il limite della decisione è che il tema ADR resta solo preliminare rispetto al cuore vero della causa, che riguarda soprattutto la natura novativa del contratto di locazione successivo, la corretta individuazione della scadenza del rapporto e il rigetto della domanda riconvenzionale per ragioni di merito e di prova. Per questo il commento sulla sentenza va tenuto rigorosamente ancorato al solo principio processuale sulla riconvenzionale, senza attribuirle una portata più ampia di quella che effettivamente ha.

Il messaggio che si può trarre dalla pronuncia è comunque chiaro: in materia di mediazione obbligatoria, il baricentro resta la domanda introduttiva del giudizio. Una volta che su quella domanda il tentativo è stato espletato e la causa è ormai pendente, la riconvenzionale non richiede una nuova mediazione. È una lettura coerente con la funzione deflattiva dell’istituto e utile per evitare che la condizione di procedibilità diventi un aggravio processuale privo di reale utilità conciliativa.

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