Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N. 7656-2026

La decisione si inserisce in una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria su alcuni buoni fruttiferi postali e su ulteriori rapporti bancari facenti capo alla de cuius. Sul piano della mediazione, il punto centrale riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata da una delle convenute, secondo cui vi sarebbe stata una divergenza tra l’oggetto della procedura di mediazione e quello della successiva domanda giudiziale. Il Tribunale respinge tale eccezione e adotta una lettura sostanziale dell’istituto, valorizzandone la natura informale e dialogica.

Il caso

I ricorrenti avevano introdotto il giudizio chiedendo la divisione di due buoni fruttiferi postali facenti parte dell’asse ereditario. Una delle convenute eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria svolta prima dell’introduzione del giudizio aveva avuto ad oggetto l’intera successione e non soltanto i due buoni indicati nel ricorso, e che mancasse quindi la necessaria corrispondenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale.

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, ritenendo che l’istanza di mediazione avesse comunque individuato in modo sufficientemente chiaro la pretesa fatta valere, comprensiva della divisione dei buoni postali, e che non sussistesse alcuna reale frattura tra il contenuto della mediazione e quello della domanda poi proposta in giudizio.

Il principio affermato dal Tribunale

La sentenza prende le mosse dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve indicare organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. Da qui il Tribunale ricava la necessità di una corrispondenza sostanziale tra i fatti esposti nella mediazione e quelli dedotti in giudizio. Tuttavia, il giudice precisa subito che tale simmetria non può essere letta in modo rigido, come se la domanda giudiziale dovesse riprodurre in modo pedissequo e letterale il testo dell’istanza di mediazione.

La mediazione disciplinata dal d.lgs. 28/2010 è infatti, per sua natura, una procedura informale, non soggetta a formalità particolari e destinata a svilupparsi in larga misura oralmente nel corso dell’incontro davanti al mediatore. Proprio per questo, secondo il Tribunale, le indicazioni contenute nell’istanza possono essere sintetiche, purché rendano comprensibile il conflitto e consentano alle parti di confrontarsi effettivamente sulla lite.

Sufficiente determinatezza dell’oggetto

Il punto più rilevante della decisione sta nell’affermazione secondo cui l’oggetto dell’istanza di mediazione deve essere sufficientemente determinato e intellegibile, ma non perfettamente sovrapponibile, in termini cartolari, alla futura domanda giudiziale. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che l’indicazione della successione, dei beni mobili e della divisione dei buoni postali fosse idonea a ricomprendere la successiva domanda proposta in giudizio, anche se quest’ultima risultava poi concentrata su una parte soltanto del più ampio compendio menzionato nella procedura di mediazione.

Ne consegue che non determina improcedibilità né il fatto che in mediazione l’oggetto fosse più ampio rispetto a quello del successivo giudizio, né la circostanza che nella procedura fosse stato coinvolto anche un soggetto terzo, in quanto tali elementi non avevano impedito di comprendere la sostanza della pretesa fatta valere.

Una lettura sostanziale della mediazione

La sentenza valorizza la mediazione come luogo di confronto effettivo e non come filtro dominato da tecnicismi. L’istanza non viene valutata come un atto da misurare con il metro della perfetta identità testuale rispetto al futuro ricorso, ma come l’atto introduttivo di una procedura informale nella quale l’oggetto del contendere può essere poi meglio precisato nel corso dell’incontro.

In questo senso, il Tribunale adotta una lettura coerente con la funzione dell’istituto: la mediazione deve consentire alle parti di capire il conflitto e di tentare una composizione, non trasformarsi in una trappola processuale fondata su divergenze meramente descrittive o redazionali.

I vizi imputabili all’organismo non determinano automaticamente improcedibilità

La sentenza contiene anche un ulteriore chiarimento utile. Secondo il Tribunale, eventuali irregolarità della procedura di mediazione imputabili all’organismo non determinano automaticamente l’improcedibilità della domanda. In tali ipotesi, il rimedio corretto sarebbe semmai il rinvio della causa per consentire un nuovo esperimento della mediazione, non la sanzione immediata dell’improcedibilità a carico della parte.

Anche questo passaggio si inserisce nella medesima linea interpretativa: la disciplina della mediazione non deve essere piegata a finalità meramente espulsive del processo, ma applicata in modo coerente con la funzione sostanziale dell’istituto.

La mancata partecipazione resta sanzionabile

Alla lettura non formalistica della domanda di mediazione si accompagna però, nella sentenza, una rigorosa valorizzazione della partecipazione effettiva alla procedura. Il Tribunale, infatti, condanna due parti che non avevano partecipato senza giustificato motivo all’incontro di mediazione al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Questo passaggio completa il quadro in modo coerente. La sentenza evita formalismi inutili sul contenuto dell’istanza, ma non banalizza affatto la mediazione. Al contrario, chiarisce che, una volta avviata, la procedura deve essere affrontata con serietà e che la mancata partecipazione ingiustificata è suscettibile di sanzione.

Il significato della decisione

La pronuncia del Tribunale di Napoli si segnala per l’equilibrio della soluzione adottata. Da un lato, riconosce che una qualche simmetria tra mediazione e giudizio è necessaria, perché oggetto e ragioni della pretesa devono essere comprensibili già nella fase stragiudiziale. Dall’altro, esclude che tale requisito possa tradursi in una pretesa di perfetta identità formale, incompatibile con la natura stessa della mediazione.

Il messaggio che ne deriva è duplice: la mediazione non va burocratizzata, ma neppure svuotata. L’istanza deve essere abbastanza chiara da delimitare il conflitto; la partecipazione, poi, deve essere reale e responsabile.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Napoli afferma che la corrispondenza tra istanza di mediazione e domanda giudiziale non va intesa in modo rigido e formalistico, essendo sufficiente che l’oggetto della pretesa sia sufficientemente determinato e intellegibile; resta però fermo che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione può essere sanzionata.

Si tratta di una decisione utile perché propone una lettura sostanziale della mediazione obbligatoria, coerente con la sua funzione deflattiva e dialogica, senza rinunciare alla serietà delle conseguenze previste per chi diserta ingiustificatamente la procedura.

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La mediazione non richiede una perfetta identità formale con la domanda giudiziale, ma la mancata partecipazione resta sanzionabile

Con la sentenza n. 7656 del 6 maggio 2026, il Tribunale di Napoli afferma che, nella mediazione obbligatoria, la necessaria corrispondenza tra istanza di mediazione e domanda giudiziale non deve essere intesa in modo rigido e formalistico, essendo sufficiente che l’oggetto della pretesa sia sufficientemente determinato e intellegibile. La stessa sentenza ribadisce però che la mancata partecipazione senza giustificato motivo all’incontro di mediazione comporta la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 06/05/2026
N° sentenza: 7656
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Roberta De Luca
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Eredità

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La decisione si inserisce in una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria su alcuni buoni fruttiferi postali e su ulteriori rapporti bancari facenti capo alla de cuius. Sul piano della mediazione, il punto centrale riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata da una delle convenute, secondo cui vi sarebbe stata una divergenza tra l’oggetto della procedura di mediazione e quello della successiva domanda giudiziale. Il Tribunale respinge tale eccezione e adotta una lettura sostanziale dell’istituto, valorizzandone la natura informale e dialogica.

Il caso

I ricorrenti avevano introdotto il giudizio chiedendo la divisione di due buoni fruttiferi postali facenti parte dell’asse ereditario. Una delle convenute eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria svolta prima dell’introduzione del giudizio aveva avuto ad oggetto l’intera successione e non soltanto i due buoni indicati nel ricorso, e che mancasse quindi la necessaria corrispondenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale.

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, ritenendo che l’istanza di mediazione avesse comunque individuato in modo sufficientemente chiaro la pretesa fatta valere, comprensiva della divisione dei buoni postali, e che non sussistesse alcuna reale frattura tra il contenuto della mediazione e quello della domanda poi proposta in giudizio.

Il principio affermato dal Tribunale

La sentenza prende le mosse dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve indicare organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. Da qui il Tribunale ricava la necessità di una corrispondenza sostanziale tra i fatti esposti nella mediazione e quelli dedotti in giudizio. Tuttavia, il giudice precisa subito che tale simmetria non può essere letta in modo rigido, come se la domanda giudiziale dovesse riprodurre in modo pedissequo e letterale il testo dell’istanza di mediazione.

La mediazione disciplinata dal d.lgs. 28/2010 è infatti, per sua natura, una procedura informale, non soggetta a formalità particolari e destinata a svilupparsi in larga misura oralmente nel corso dell’incontro davanti al mediatore. Proprio per questo, secondo il Tribunale, le indicazioni contenute nell’istanza possono essere sintetiche, purché rendano comprensibile il conflitto e consentano alle parti di confrontarsi effettivamente sulla lite.

Sufficiente determinatezza dell’oggetto

Il punto più rilevante della decisione sta nell’affermazione secondo cui l’oggetto dell’istanza di mediazione deve essere sufficientemente determinato e intellegibile, ma non perfettamente sovrapponibile, in termini cartolari, alla futura domanda giudiziale. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che l’indicazione della successione, dei beni mobili e della divisione dei buoni postali fosse idonea a ricomprendere la successiva domanda proposta in giudizio, anche se quest’ultima risultava poi concentrata su una parte soltanto del più ampio compendio menzionato nella procedura di mediazione.

Ne consegue che non determina improcedibilità né il fatto che in mediazione l’oggetto fosse più ampio rispetto a quello del successivo giudizio, né la circostanza che nella procedura fosse stato coinvolto anche un soggetto terzo, in quanto tali elementi non avevano impedito di comprendere la sostanza della pretesa fatta valere.

Una lettura sostanziale della mediazione

La sentenza valorizza la mediazione come luogo di confronto effettivo e non come filtro dominato da tecnicismi. L’istanza non viene valutata come un atto da misurare con il metro della perfetta identità testuale rispetto al futuro ricorso, ma come l’atto introduttivo di una procedura informale nella quale l’oggetto del contendere può essere poi meglio precisato nel corso dell’incontro.

In questo senso, il Tribunale adotta una lettura coerente con la funzione dell’istituto: la mediazione deve consentire alle parti di capire il conflitto e di tentare una composizione, non trasformarsi in una trappola processuale fondata su divergenze meramente descrittive o redazionali.

I vizi imputabili all’organismo non determinano automaticamente improcedibilità

La sentenza contiene anche un ulteriore chiarimento utile. Secondo il Tribunale, eventuali irregolarità della procedura di mediazione imputabili all’organismo non determinano automaticamente l’improcedibilità della domanda. In tali ipotesi, il rimedio corretto sarebbe semmai il rinvio della causa per consentire un nuovo esperimento della mediazione, non la sanzione immediata dell’improcedibilità a carico della parte.

Anche questo passaggio si inserisce nella medesima linea interpretativa: la disciplina della mediazione non deve essere piegata a finalità meramente espulsive del processo, ma applicata in modo coerente con la funzione sostanziale dell’istituto.

La mancata partecipazione resta sanzionabile

Alla lettura non formalistica della domanda di mediazione si accompagna però, nella sentenza, una rigorosa valorizzazione della partecipazione effettiva alla procedura. Il Tribunale, infatti, condanna due parti che non avevano partecipato senza giustificato motivo all’incontro di mediazione al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Questo passaggio completa il quadro in modo coerente. La sentenza evita formalismi inutili sul contenuto dell’istanza, ma non banalizza affatto la mediazione. Al contrario, chiarisce che, una volta avviata, la procedura deve essere affrontata con serietà e che la mancata partecipazione ingiustificata è suscettibile di sanzione.

Il significato della decisione

La pronuncia del Tribunale di Napoli si segnala per l’equilibrio della soluzione adottata. Da un lato, riconosce che una qualche simmetria tra mediazione e giudizio è necessaria, perché oggetto e ragioni della pretesa devono essere comprensibili già nella fase stragiudiziale. Dall’altro, esclude che tale requisito possa tradursi in una pretesa di perfetta identità formale, incompatibile con la natura stessa della mediazione.

Il messaggio che ne deriva è duplice: la mediazione non va burocratizzata, ma neppure svuotata. L’istanza deve essere abbastanza chiara da delimitare il conflitto; la partecipazione, poi, deve essere reale e responsabile.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Napoli afferma che la corrispondenza tra istanza di mediazione e domanda giudiziale non va intesa in modo rigido e formalistico, essendo sufficiente che l’oggetto della pretesa sia sufficientemente determinato e intellegibile; resta però fermo che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione può essere sanzionata.

Si tratta di una decisione utile perché propone una lettura sostanziale della mediazione obbligatoria, coerente con la sua funzione deflattiva e dialogica, senza rinunciare alla serietà delle conseguenze previste per chi diserta ingiustificatamente la procedura.

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