Scarica Sentenza del Tribunale di Napoli n. 9211-2026
La causa riguardava la domanda proposta dal figlio di una paziente deceduta per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura ospedaliera. La resistente aveva eccepito, tra l’altro, la prescrizione del diritto, sostenendo l’applicabilità del termine quinquennale ordinario. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza, tra i diversi argomenti, proprio il ruolo della mediazione quale atto idoneo a interrompere il decorso del termine.
La sentenza, in realtà, costruisce il ragionamento su due livelli. Anzitutto ritiene applicabile il più lungo termine previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., sul rilievo che il fatto storico già accertato in sede civile fosse astrattamente riconducibile alla fattispecie dell’omicidio colposo sanitario. Il Tribunale precisa che, a tal fine, non è necessaria una sentenza penale di condanna, potendo il giudice civile verificare incidenter tantum la sussistenza degli elementi del fatto previsto dalla legge come reato, ai soli fini dell’individuazione del corretto termine prescrizionale.
Ma il punto che più interessa in chiave mediazione viene subito dopo. Il Tribunale osserva che, anche assumendo come dies a quo la data del decesso, il termine prescrizionale così individuato non era ancora decorso al momento dell’attivazione della procedura di mediazione nel marzo 2023. Per questa ragione afferma espressamente che la domanda di mediazione ha validamente interrotto il corso della prescrizione. Non solo: aggiunge che, per effetto dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 28/2010, dalla conclusione della procedura decorre un nuovo termine, con la conseguenza che anche sotto questo profilo l’azione giudiziaria deve considerarsi tempestiva.
È proprio questo il profilo che rende la pronuncia particolarmente utile. Spesso la mediazione viene percepita soltanto come condizione di procedibilità, cioè come un passaggio preliminare imposto prima del giudizio. La sentenza di Napoli ricorda invece che la mediazione può incidere direttamente anche sul piano sostanziale, perché l’atto introduttivo del procedimento non si limita a consentire l’accesso al giudice, ma può anche impedire che il diritto si estingua per decorso del tempo.
Sotto questo aspetto, la pronuncia è favorevole alla mediazione nel modo più concreto possibile. Non la esalta in astratto, ma ne mostra l’utilità pratica: attivare tempestivamente il procedimento può rivelarsi decisivo per la conservazione della pretesa risarcitoria. In materie ad alta litigiosità e con questioni complesse di decorrenza della prescrizione, come la responsabilità sanitaria, questo effetto è tutt’altro che secondario.
La sentenza aggiunge anche un ulteriore elemento di interesse, osservando che, in materia di malpractice sanitaria, la decorrenza della prescrizione non coincide necessariamente con il giorno del decesso o dell’evento dannoso, ma va rapportata al momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, conoscenza della riconducibilità causale dell’evento alla condotta sanitaria. Nel caso concreto, il Tribunale richiama anche questo diverso possibile dies a quo, ma il dato che qui più rileva resta il riconoscimento del pieno effetto interruttivo della domanda di mediazione.
Naturalmente, il limite della pronuncia va tenuto presente. Il cuore complessivo della decisione non è la mediazione, ma la prescrizione, il precedente giudicato sulla responsabilità sanitaria e la liquidazione del danno parentale. Proprio per questo, però, il passaggio sull’effetto interruttivo appare ancora più significativo: non è un’affermazione di contorno, ma un tassello decisivo nel rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Il principio che si può ricavare dalla sentenza è chiaro: la domanda di mediazione, in quanto idonea a interrompere la prescrizione e a far decorrere un nuovo termine dalla conclusione del procedimento, non svolge soltanto una funzione processuale, ma assume un rilievo sostanziale diretto nella tutela del diritto. È un messaggio importante, perché conferma che la mediazione, se attivata per tempo, può essere non solo il passaggio necessario prima della causa, ma anche lo strumento che evita la perdita definitiva della pretesa risarcitoria.