La procedura di mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità, e deve essere nuovamente esperita, in quanto parte attrice ha introdotto in giudizio nuove pretese rispetto a quelle in mediazione.

In particolare, in una controversia bancaria la parte attrice aveva svolto la prcedura di mediazione indicando come oggetto della controversia la lamentata applicazione di interessi usurai da parte dell’istituto bancario. Nel giudizio successivo, la parte attrice ha però posto a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente anche la doglianza relativa all’applicazione di interessi anatocistici che non era stata prospettata nemmeno nell’atp svoltosi tra le parti prima della mediazione.

Per i motivi esposti, il giudice dott. Massimo Vaccari invita le parti a esperire un nuovo tentativo di mediazione.

Verona, 19.1.2017

Tribunale Ordinario di Verona

Terza sezione Civile

Il Giudice dott. Massimo Vaccari

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Società

contro

Banca

A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza.

Rilevato

Che la mediazione esperita ante causam, su iniziativa dell’attrice, non soddisfa integralmente la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010;

che infatti dall’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, emerge che la procedura ha riguardato solo una delle pretese sulla base delle quali l’attrice ha agito, ovvero quella relativa all’applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari;

che l’attrice ha però posto a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente anche la doglianza relativa all’applicazione di interessi anatocistici che non era stata prospettata nemmeno nell’atp svoltosi tra le parti prima della mediazione, e la responsabilità dell’istituto per violazione dell’obbligo di buona fede;

che l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, II comma, d.lgs. 28/2010;

Che lo svolgimento dell’atp non esonera dall’assolvimento della condizione di procedibilità, a fortiori nel caso in cui tale procedimento non abbia riguardato l’intera materia del contendere, come nel caso di specie;

che al fine di favorire la finalità conciliativa della nuova fase conciliativa è opportuno anche demandare la mediazione sui profili sui quali essa si è già svolta;

P.Q.M.

Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo a tutte le ragioni delle pretese azionate in giudizio e rinvia la causa all’udienza del 18 maggio 2007, ore 10.00.

Verona, 19 gennaio 2017

Il Giudice

Massimo Vaccari

La domanda di mediazione deve riferirsi a tutte le questioni oggetto della successiva controversia giudiziale

Il Tribunale di Verona ha stabilito che la mediazione esperita non soddisfa la condizione di procedibilità, poiché l’attrice ha introdotto in giudizio pretese non trattate in sede conciliativa. Nello specifico, mentre la mediazione riguardava solo gli interessi usurari, l’atto di citazione include anche doglianze su interessi anatocistici e violazione della buona fede. Pertanto, il giudice ordina alle parti di esperire un nuovo tentativo di mediazione che abbracci l’intera materia del contendere.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/01/2017
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Massimo Vaccari
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Contratto bancario
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

La procedura di mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità, e deve essere nuovamente esperita, in quanto parte attrice ha introdotto in giudizio nuove pretese rispetto a quelle in mediazione.

In particolare, in una controversia bancaria la parte attrice aveva svolto la prcedura di mediazione indicando come oggetto della controversia la lamentata applicazione di interessi usurai da parte dell’istituto bancario. Nel giudizio successivo, la parte attrice ha però posto a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente anche la doglianza relativa all’applicazione di interessi anatocistici che non era stata prospettata nemmeno nell’atp svoltosi tra le parti prima della mediazione.

Per i motivi esposti, il giudice dott. Massimo Vaccari invita le parti a esperire un nuovo tentativo di mediazione.

Verona, 19.1.2017

Tribunale Ordinario di Verona

Terza sezione Civile

Il Giudice dott. Massimo Vaccari

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Società

contro

Banca

A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza.

Rilevato

Che la mediazione esperita ante causam, su iniziativa dell’attrice, non soddisfa integralmente la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010;

che infatti dall’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, emerge che la procedura ha riguardato solo una delle pretese sulla base delle quali l’attrice ha agito, ovvero quella relativa all’applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari;

che l’attrice ha però posto a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente anche la doglianza relativa all’applicazione di interessi anatocistici che non era stata prospettata nemmeno nell’atp svoltosi tra le parti prima della mediazione, e la responsabilità dell’istituto per violazione dell’obbligo di buona fede;

che l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, II comma, d.lgs. 28/2010;

Che lo svolgimento dell’atp non esonera dall’assolvimento della condizione di procedibilità, a fortiori nel caso in cui tale procedimento non abbia riguardato l’intera materia del contendere, come nel caso di specie;

che al fine di favorire la finalità conciliativa della nuova fase conciliativa è opportuno anche demandare la mediazione sui profili sui quali essa si è già svolta;

P.Q.M.

Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo a tutte le ragioni delle pretese azionate in giudizio e rinvia la causa all’udienza del 18 maggio 2007, ore 10.00.

Verona, 19 gennaio 2017

Il Giudice

Massimo Vaccari

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