Scarica Sentenza Tribunale di Arezzo N. 174 2026

Il Tribunale aderisce all’orientamento meno formalistico. La comunicazione effettuata al procuratore costituito può essere idonea ad assicurare alla parte la conoscenza della procedura, anche quando l’avvocato non disponga di una procura sostanziale che gli consenta di partecipare alla mediazione in sostituzione dell’assistito. Ricevere l’invito e rappresentare la parte nel procedimento, secondo la decisione, sono infatti questioni diverse.

La sentenza aggiunge un secondo principio, altrettanto importante: l’eventuale irregolarità dell’esperimento della mediazione deve essere contestata alla prima udienza successiva alla procedura. Non può essere dedotta per la prima volta nelle note conclusionali, dopo che il processo sia proseguito senza rilievi sulla condizione di procedibilità.

La pronuncia è particolarmente interessante perché ricostruisce espressamente il contrasto esistente e adotta una soluzione opposta a quella recentemente accolta dal Tribunale di Torre Annunziata, che aveva ritenuto insufficiente la convocazione inviata soltanto al difensore e aveva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.

L’opposizione al decreto ingiuntivo e la mediazione disposta dal giudice

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente affidato. Il credito, pari a 13.445,70 euro, era stato richiesto nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori.

L’opponente contestava la prova del credito e deduceva l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, oltre che di commissioni di massimo scoperto. La convenuta opposta chiedeva invece il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Con ordinanza del 19 settembre 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava alle parti il termine per presentare la relativa domanda. La procedura veniva quindi attivata e si concludeva senza accordo.

Soltanto nelle note conclusionali l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda monitoria. Sosteneva che la convocazione al primo incontro fosse irrituale perché l’organismo aveva inviato la comunicazione via PEC esclusivamente al difensore costituito nel processo e non anche alla parte personalmente. Evidenziava inoltre che l’avvocato non era munito di procura sostanziale per rappresentare l’assistita nella mediazione.

Il Tribunale respinge l’eccezione sia perché considera la comunicazione al procuratore idonea a raggiungere la parte, sia perché la contestazione era stata formulata tardivamente.

La norma richiede una comunicazione “alle parti”

Il punto di partenza è l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La disposizione contiene due indicazioni che possono condurre a soluzioni diverse.

Da un lato, la comunicazione è diretta “alle parti”. Questo dato può sostenere la necessità che l’invito raggiunga personalmente il titolare del rapporto sostanziale.

Dall’altro, la norma non prescrive una forma rigida, ma consente l’utilizzo di ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione. Questa formulazione valorizza il risultato concreto della comunicazione e l’effettiva conoscibilità della procedura, più che il rispetto di uno specifico schema notificatorio.

È proprio il rapporto tra queste due indicazioni a essere interpretato diversamente dalla giurisprudenza.

I due orientamenti sulla convocazione al difensore

Il Tribunale di Arezzo ricostruisce apertamente il contrasto.

Un primo orientamento privilegia il dato letterale. La domanda e la convocazione devono essere comunicate direttamente alla parte; l’invio alla PEC del difensore costituito non sarebbe sufficiente, perché il procedimento di mediazione è autonomo rispetto al processo e il procuratore non può essere considerato automaticamente domiciliatario anche per la fase stragiudiziale.

La sentenza richiama in questo senso la Corte d’Appello di Catania n. 1806/2024, secondo cui il requisito della comunicazione personale non è soddisfatto dal semplice invio all’indirizzo del procuratore.

Un secondo orientamento adotta invece una lettura teleologica. Quando il giudizio è già pendente e la parte è costituita mediante un difensore, la trasmissione alla PEC del procuratore è considerata idonea a rendere conoscibile l’avvio della mediazione. La procedura è caratterizzata da flessibilità e informalità, e non sarebbe coerente trasformare la modalità di comunicazione in un ostacolo alla decisione di merito quando l’invito sia pervenuto al professionista che assiste stabilmente la parte.

A sostegno di questa soluzione il Tribunale richiama le sentenze della Corte d’Appello di Napoli n. 2547/2022 e n. 586/2024 e, soprattutto, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1977/2025.

Il giudice di Arezzo aderisce espressamente a questo secondo orientamento.

Una lettura teleologica e non formalistica

La motivazione muove dalle finalità della mediazione.

Secondo il Tribunale, il sistema deve essere interpretato secondo buona fede e in modo coerente con i principi di celerità, flessibilità e informalità. Pretendere sempre una comunicazione personale, indipendentemente dalle caratteristiche del caso concreto e dall’effettiva conoscibilità della procedura, rischierebbe di trasformare la condizione di procedibilità in un meccanismo puramente formale.

La norma non impone la raccomandata con avviso di ricevimento né una specifica forma di notificazione. Richiede che il mezzo sia idoneo ad assicurare la ricezione. La valutazione deve quindi riguardare l’effettiva capacità della comunicazione di informare la parte e consentirle di partecipare.

Nel caso della mediazione disposta o comunque avviata durante un processo già pendente, la parte è assistita da un avvocato, ha normalmente eletto domicilio presso il suo studio e intrattiene con il professionista un rapporto continuativo relativo proprio alla controversia che viene portata in mediazione.

La PEC inviata al procuratore costituito è pertanto ritenuta dal Tribunale un mezzo normalmente idoneo a raggiungere la finalità prevista dall’art. 8: rendere la parte consapevole dell’avvio del procedimento e metterla nella condizione di partecipare personalmente al primo incontro.

Il ruolo dell’organismo nella convocazione

La sentenza valorizza anche il fatto che la gestione della procedura e delle convocazioni spetta all’organismo.

L’art. 8 attribuisce all’organismo l’obbligo di comunicare la domanda e la data del primo incontro. La parte istante può provvedere direttamente alla trasmissione della domanda già depositata, ma questa facoltà non sostituisce l’obbligo dell’organismo di curare la convocazione.

Da questa premessa il Tribunale ricava che eventuali errori nelle modalità di comunicazione non possono automaticamente gravare sulla parte che abbia correttamente presentato la domanda di mediazione. Una soluzione opposta rischierebbe di far dipendere la procedibilità della domanda giudiziale da un’attività organizzativa che la parte istante non controlla integralmente.

Il principio deve comunque essere letto con cautela. La responsabilità organizzativa dell’organismo non rende irrilevanti tutte le irregolarità della convocazione. La comunicazione deve pur sempre essere idonea a rendere conoscibile la procedura. La sentenza ritiene soddisfatta questa esigenza nel contesto specifico di un processo già pendente, con difensore costituito e comunicazione regolarmente ricevuta alla sua PEC.

Ricevere l’invito non significa poter rappresentare la parte

Uno dei passaggi più importanti della pronuncia è la distinzione tra il potere di ricevere la convocazione e il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.

L’opponente sosteneva che la comunicazione al difensore fosse invalida perché questi non disponeva di una procura sostanziale per rappresentarla nel procedimento.

Il Tribunale ritiene che l’argomento sovrapponga due piani diversi.

La procura sostanziale è necessaria quando l’avvocato debba intervenire al posto della parte, negoziare e assumere decisioni dispositive sul diritto controverso. Il tema della convocazione riguarda invece soltanto la conoscenza dell’inizio della procedura.

Un difensore può quindi non essere autorizzato a sostituire personalmente l’assistito nel primo incontro, ma essere comunque un destinatario idoneo della comunicazione, con l’obbligo di informare il cliente e consentirgli di partecipare direttamente o di conferire un’apposita rappresentanza.

La validità della convocazione non comporta dunque che il procuratore costituito diventi automaticamente rappresentante sostanziale della parte. Significa soltanto che, secondo il Tribunale, la trasmissione dell’invito al difensore può assicurare la conoscenza richiesta dall’art. 8.

Questa distinzione evita di estendere impropriamente i poteri derivanti dalla procura alle liti, ma consente nello stesso tempo di valorizzare la funzione informativa della comunicazione.

Le caratteristiche della procura nel caso concreto

La soluzione del Tribunale non viene formulata in astratto, prescindendo dal contenuto della procura rilasciata dall’opponente.

Nel caso concreto, la procura alle liti attribuiva al difensore ampie facoltà di transigere e conciliare. La parte aveva eletto domicilio presso lo studio del procuratore e aveva dichiarato di essere stata informata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.

Questi elementi non vengono considerati sufficienti a trasformare la procura processuale in una procura sostanziale per la partecipazione in sostituzione della parte. Rafforzano però, secondo il giudice, l’idoneità della comunicazione inviata al professionista a rendere effettivamente conoscibile l’avvio della mediazione.

La portata della sentenza deve quindi essere mantenuta entro il suo contesto. Non afferma necessariamente che qualsiasi invio a qualunque avvocato sia sempre valido. La comunicazione era stata diretta al procuratore già costituito nella stessa controversia, presso il quale la parte aveva eletto domicilio e al quale erano state attribuite anche ampie facoltà conciliative.

Il richiamo all’art. 170 c.p.c.

Il Tribunale richiama inoltre l’art. 170 c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e le comunicazioni si effettuano al procuratore costituito.

La mediazione non è una fase interna del processo. La stessa giurisprudenza di legittimità la qualifica come una parentesi non giurisdizionale, anche quando venga disposta durante una causa già pendente.

Il giudice di Arezzo non applica però direttamente l’art. 170 alla convocazione in mediazione. Utilizza la norma come argomento sistematico: nell’ambito di un giudizio già instaurato, il legislatore considera normalmente le comunicazioni al difensore idonee a raggiungere la parte.

Questa impostazione sostiene la conclusione secondo cui l’invio alla PEC del procuratore non può essere considerato, per sua natura, inidoneo a informare l’assistito della mediazione.

Il richiamo all’art. 170 è probabilmente il punto più discutibile della motivazione, perché il suo ambito diretto resta quello processuale. Tuttavia, la decisione non pretende di trasformare la convocazione in mediazione in una notificazione processuale: si limita a utilizzare la regola codicistica per valutare l’idoneità concreta del mezzo di comunicazione.

I doveri informativi del difensore

Un ulteriore argomento riguarda i doveri professionali dell’avvocato.

Il procuratore costituito che riceve la convocazione alla mediazione relativa al giudizio nel quale assiste il cliente è tenuto, secondo il Tribunale, a informarlo tempestivamente. Tale dovere deriva sia dal rapporto professionale sia dai canoni di buona fede processuale e dagli obblighi deontologici.

La parte non può quindi sostenere, in via meramente astratta, che l’invio al difensore sia incapace di produrre conoscenza. Il sistema presuppone che il professionista comunichi all’assistito gli atti rilevanti ricevuti nell’ambito dell’incarico.

Anche questo argomento non elimina la necessità che la convocazione sia realmente pervenuta al difensore. Nel caso esaminato, però, la ricezione della PEC non era contestata.

L’opponente non negava che il procuratore avesse ricevuto la comunicazione. Contestava soltanto che tale ricezione fosse giuridicamente sufficiente. Il Tribunale considera questa obiezione eccessivamente formalistica.

L’eccezione doveva essere formulata alla prima udienza successiva

La sentenza contiene una seconda e autonoma ragione per respingere l’eccezione.

Il Tribunale richiama Cass. n. 12858/2025, secondo cui, quando il giudice rileva il mancato esperimento della mediazione e assegna alle parti un termine per procedervi, l’eventuale mancato adempimento deve essere eccepito o rilevato d’ufficio alla prima udienza successiva.

Se in quell’udienza il processo prosegue senza che venga contestato il mancato o irrituale esperimento della mediazione, il vizio non può essere fatto valere successivamente e la domanda deve considerarsi procedibile.

Nel caso concreto, l’udienza fissata per verificare l’esito della mediazione si era tenuta il 27 gennaio 2025. L’opponente non era comparsa e non aveva sollevato alcuna eccezione. Neppure il giudice aveva rilevato d’ufficio un difetto della condizione di procedibilità.

La contestazione veniva proposta soltanto nelle note conclusionali del 17 dicembre 2025, quasi un anno dopo l’udienza destinata alla verifica.

Anche qualora si fosse ritenuta irregolare la convocazione al solo difensore, dunque, l’eccezione sarebbe stata comunque tardiva.

Questo passaggio ha un’importanza pratica notevole. Le contestazioni relative alla mediazione non possono essere conservate fino alla fase decisoria come una riserva da utilizzare soltanto dopo lo svolgimento del giudizio. Devono essere formulate nel momento processuale individuato dalla legge, affinché il giudice possa eventualmente porre rimedio al difetto senza disperdere l’attività successivamente compiuta.

Due rationes autonome

La decisione non deve quindi essere sintetizzata affermando soltanto che il Tribunale ha considerato valida la convocazione al difensore.

Il rigetto dell’eccezione si fonda su due argomenti:

  1. la comunicazione alla PEC del procuratore costituito era idonea ad assicurare alla parte la conoscenza della mediazione;
  2. l’eventuale vizio non era stato eccepito alla prima udienza successiva, ma soltanto nelle note conclusionali.

La seconda ratio rende più stabile l’esito concreto della controversia. Anche una diversa interpretazione dell’art. 8 non avrebbe necessariamente condotto all’improcedibilità, perché la parte aveva lasciato proseguire il giudizio senza formulare tempestivamente la contestazione.

Nel commentare la sentenza, pertanto, non va trascurato il profilo temporale. La decisione non riconosce soltanto la validità della comunicazione al difensore: afferma anche la necessità di reagire immediatamente a un’eventuale irregolarità.

Il contrasto con il Tribunale di Torre Annunziata

Il valore editoriale della sentenza emerge soprattutto dal confronto con la sentenza n. 1688/2026 del Tribunale di Torre Annunziata.

Anche quella controversia riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. La convocazione alla mediazione era stata inviata soltanto al difensore degli opponenti, senza comunicazione personale alle parti.

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto che la procura alle liti non comprendesse automaticamente l’elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale. La comunicazione al solo procuratore era stata considerata insufficiente e l’irregolarità aveva comportato il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Arezzo segue la strada opposta.

Per Torre Annunziata, l’autonomia della mediazione rispetto al processo impone che la convocazione raggiunga direttamente la parte, salvo uno specifico titolo che abiliti il difensore a riceverla anche nella fase stragiudiziale.

Per Arezzo, l’autonomia del procedimento non esclude che la conoscenza possa essere assicurata tramite il procuratore costituito, specialmente quando la mediazione venga attivata durante il giudizio e la comunicazione sia effettivamente pervenuta alla PEC del professionista.

Il contrasto non riguarda la necessità della partecipazione personale o della procura sostanziale. Entrambe le impostazioni riconoscono che l’avvocato non può sostituire la parte sulla base della sola procura alle liti. Il dissenso riguarda il passaggio anteriore: se la convocazione ricevuta dal procuratore sia sufficiente a informare validamente l’assistito.

La necessità di evitare automatismi

La sentenza di Arezzo offre un’indicazione importante, ma non giustifica conclusioni indiscriminate.

Non può ricavarsene che ogni comunicazione indirizzata al legale sia sempre valida, indipendentemente dal contesto. Nel caso concreto:

  • il processo era già pendente;
  • il destinatario era il procuratore costituito nella stessa controversia;
  • la PEC risultava ricevuta;
  • la parte aveva eletto domicilio presso lo studio;
  • la procura conteneva ampie facoltà conciliative;
  • l’eccezione era stata formulata soltanto nella fase conclusiva.

La soluzione è costruita sull’insieme di questi elementi.

Resta inoltre una certa ambiguità nella ricostruzione documentale. La sentenza riferisce anche di una raccomandata consegnata personalmente all’opponente, ma non è del tutto chiaro se tale comunicazione contenesse la domanda e la convocazione originarie oppure una successiva nota della segreteria relativa alla mancata partecipazione.

Il Tribunale, comunque, fonda espressamente il proprio ragionamento sulla sufficienza della comunicazione alla PEC del procuratore. È quindi su questo principio, e non sull’eventuale raccomandata personale, che deve concentrarsi il commento.

Le indicazioni pratiche

La pronuncia contiene indicazioni utili sia per le parti sia per gli organismi.

Per la parte che presenta la domanda, la soluzione di Arezzo riduce il rischio che un errore imputabile all’organismo determini automaticamente l’improcedibilità. Tuttavia, considerato il contrasto giurisprudenziale, la scelta più prudente resta quella di indicare sia i recapiti personali della controparte sia quelli del difensore costituito e di verificare che la convocazione venga inviata a entrambi.

Per l’organismo, la doppia comunicazione rappresenta la modalità più sicura per evitare contestazioni successive. L’invio al difensore garantisce rapidità ed efficienza; quello alla parte elimina il dubbio derivante dalla formulazione letterale dell’art. 8.

Per la parte invitata, la sentenza è ancora più netta: l’eventuale irregolarità deve essere contestata tempestivamente. Attendere la fase conclusiva del giudizio può comportare la definitiva perdita della possibilità di eccepire il mancato avveramento della condizione di procedibilità.

La questione andrebbe sollevata alla prima udienza successiva alla mediazione, consentendo al giudice di verificarla e, se necessario, assegnare un nuovo termine o adottare gli opportuni provvedimenti.

Il merito della causa

Respinta l’eccezione preliminare, il Tribunale rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.

La banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, l’estratto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB, le fideiussioni, la comunicazione di risoluzione del rapporto e, nel giudizio di opposizione, gli estratti conto integrali.

Le contestazioni dell’opponente in materia di anatocismo, usura e commissioni di massimo scoperto vengono giudicate generiche e prive di adeguato riscontro. Il contratto prevedeva la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi; l’opponente non aveva indicato il tasso soglia asseritamente superato né il TEG concretamente applicato; le commissioni di massimo scoperto contestate non risultavano pattuite.

L’opposizione viene pertanto respinta e il decreto ingiuntivo confermato.

Il merito bancario resta però sullo sfondo rispetto all’interesse della pronuncia per la mediazione. La questione della convocazione riceve una trattazione autonoma e dettagliata, con l’espressa ricostruzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: quando la mediazione viene attivata durante un giudizio già pendente, la comunicazione della domanda e della convocazione alla PEC del procuratore costituito può essere considerata idonea ad assicurare alla parte la conoscenza del procedimento, anche se il difensore non dispone di procura sostanziale per rappresentarla in mediazione. Il potere di ricevere l’invito deve infatti essere distinto dal potere di partecipare in sostituzione della parte. L’eventuale vizio della procedura deve, inoltre, essere eccepito alla prima udienza successiva e non può essere dedotto soltanto nelle note conclusionali.

La sentenza non chiude il contrasto. Altre decisioni continuano a richiedere che la convocazione raggiunga personalmente la parte e attribuiscono all’autonomia della mediazione un peso maggiore rispetto al rapporto processuale già instaurato.

Proprio questa divergenza rende il provvedimento particolarmente importante. Sulla stessa questione, due tribunali sono giunti nel 2026 a conclusioni opposte: Torre Annunziata ha ritenuto insufficiente la comunicazione al solo avvocato; Arezzo l’ha considerata valida e, in ogni caso, ha reputato tardiva la contestazione proposta soltanto nella fase conclusiva.

In attesa di un chiarimento della giurisprudenza di legittimità, la prudenza operativa resta quindi essenziale: convocare sia la parte sia il difensore e sollevare immediatamente ogni eventuale contestazione. La mediazione è caratterizzata da informalità, ma l’informalità non dovrebbe trasformarsi né in un eccesso di formalismo né in incertezza sulla reale conoscenza della procedura da parte del soggetto chiamato a parteciparvi.

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La convocazione in mediazione inviata al solo avvocato è valida anche senza procura sostanziale?

Con la sentenza n. 174 del 26 marzo 2026, il Tribunale di Arezzo prende posizione su una questione che continua a dividere la giurisprudenza: quando la mediazione viene avviata nel corso di un giudizio già pendente, la domanda e la convocazione al primo incontro devono essere comunicate necessariamente alla parte personalmente oppure è sufficiente l’invio alla PEC del suo difensore costituito?
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 26/03/2026
N° sentenza: 174
Curia: Tribunale di Arezzo
Giudice: Marina Rossi
Argomento/i: convocazione in mediazione, Mediazione demandata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Il Tribunale aderisce all’orientamento meno formalistico. La comunicazione effettuata al procuratore costituito può essere idonea ad assicurare alla parte la conoscenza della procedura, anche quando l’avvocato non disponga di una procura sostanziale che gli consenta di partecipare alla mediazione in sostituzione dell’assistito. Ricevere l’invito e rappresentare la parte nel procedimento, secondo la decisione, sono infatti questioni diverse.

La sentenza aggiunge un secondo principio, altrettanto importante: l’eventuale irregolarità dell’esperimento della mediazione deve essere contestata alla prima udienza successiva alla procedura. Non può essere dedotta per la prima volta nelle note conclusionali, dopo che il processo sia proseguito senza rilievi sulla condizione di procedibilità.

La pronuncia è particolarmente interessante perché ricostruisce espressamente il contrasto esistente e adotta una soluzione opposta a quella recentemente accolta dal Tribunale di Torre Annunziata, che aveva ritenuto insufficiente la convocazione inviata soltanto al difensore e aveva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.

L’opposizione al decreto ingiuntivo e la mediazione disposta dal giudice

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente affidato. Il credito, pari a 13.445,70 euro, era stato richiesto nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori.

L’opponente contestava la prova del credito e deduceva l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, oltre che di commissioni di massimo scoperto. La convenuta opposta chiedeva invece il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Con ordinanza del 19 settembre 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava alle parti il termine per presentare la relativa domanda. La procedura veniva quindi attivata e si concludeva senza accordo.

Soltanto nelle note conclusionali l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda monitoria. Sosteneva che la convocazione al primo incontro fosse irrituale perché l’organismo aveva inviato la comunicazione via PEC esclusivamente al difensore costituito nel processo e non anche alla parte personalmente. Evidenziava inoltre che l’avvocato non era munito di procura sostanziale per rappresentare l’assistita nella mediazione.

Il Tribunale respinge l’eccezione sia perché considera la comunicazione al procuratore idonea a raggiungere la parte, sia perché la contestazione era stata formulata tardivamente.

La norma richiede una comunicazione “alle parti”

Il punto di partenza è l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La disposizione contiene due indicazioni che possono condurre a soluzioni diverse.

Da un lato, la comunicazione è diretta “alle parti”. Questo dato può sostenere la necessità che l’invito raggiunga personalmente il titolare del rapporto sostanziale.

Dall’altro, la norma non prescrive una forma rigida, ma consente l’utilizzo di ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione. Questa formulazione valorizza il risultato concreto della comunicazione e l’effettiva conoscibilità della procedura, più che il rispetto di uno specifico schema notificatorio.

È proprio il rapporto tra queste due indicazioni a essere interpretato diversamente dalla giurisprudenza.

I due orientamenti sulla convocazione al difensore

Il Tribunale di Arezzo ricostruisce apertamente il contrasto.

Un primo orientamento privilegia il dato letterale. La domanda e la convocazione devono essere comunicate direttamente alla parte; l’invio alla PEC del difensore costituito non sarebbe sufficiente, perché il procedimento di mediazione è autonomo rispetto al processo e il procuratore non può essere considerato automaticamente domiciliatario anche per la fase stragiudiziale.

La sentenza richiama in questo senso la Corte d’Appello di Catania n. 1806/2024, secondo cui il requisito della comunicazione personale non è soddisfatto dal semplice invio all’indirizzo del procuratore.

Un secondo orientamento adotta invece una lettura teleologica. Quando il giudizio è già pendente e la parte è costituita mediante un difensore, la trasmissione alla PEC del procuratore è considerata idonea a rendere conoscibile l’avvio della mediazione. La procedura è caratterizzata da flessibilità e informalità, e non sarebbe coerente trasformare la modalità di comunicazione in un ostacolo alla decisione di merito quando l’invito sia pervenuto al professionista che assiste stabilmente la parte.

A sostegno di questa soluzione il Tribunale richiama le sentenze della Corte d’Appello di Napoli n. 2547/2022 e n. 586/2024 e, soprattutto, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1977/2025.

Il giudice di Arezzo aderisce espressamente a questo secondo orientamento.

Una lettura teleologica e non formalistica

La motivazione muove dalle finalità della mediazione.

Secondo il Tribunale, il sistema deve essere interpretato secondo buona fede e in modo coerente con i principi di celerità, flessibilità e informalità. Pretendere sempre una comunicazione personale, indipendentemente dalle caratteristiche del caso concreto e dall’effettiva conoscibilità della procedura, rischierebbe di trasformare la condizione di procedibilità in un meccanismo puramente formale.

La norma non impone la raccomandata con avviso di ricevimento né una specifica forma di notificazione. Richiede che il mezzo sia idoneo ad assicurare la ricezione. La valutazione deve quindi riguardare l’effettiva capacità della comunicazione di informare la parte e consentirle di partecipare.

Nel caso della mediazione disposta o comunque avviata durante un processo già pendente, la parte è assistita da un avvocato, ha normalmente eletto domicilio presso il suo studio e intrattiene con il professionista un rapporto continuativo relativo proprio alla controversia che viene portata in mediazione.

La PEC inviata al procuratore costituito è pertanto ritenuta dal Tribunale un mezzo normalmente idoneo a raggiungere la finalità prevista dall’art. 8: rendere la parte consapevole dell’avvio del procedimento e metterla nella condizione di partecipare personalmente al primo incontro.

Il ruolo dell’organismo nella convocazione

La sentenza valorizza anche il fatto che la gestione della procedura e delle convocazioni spetta all’organismo.

L’art. 8 attribuisce all’organismo l’obbligo di comunicare la domanda e la data del primo incontro. La parte istante può provvedere direttamente alla trasmissione della domanda già depositata, ma questa facoltà non sostituisce l’obbligo dell’organismo di curare la convocazione.

Da questa premessa il Tribunale ricava che eventuali errori nelle modalità di comunicazione non possono automaticamente gravare sulla parte che abbia correttamente presentato la domanda di mediazione. Una soluzione opposta rischierebbe di far dipendere la procedibilità della domanda giudiziale da un’attività organizzativa che la parte istante non controlla integralmente.

Il principio deve comunque essere letto con cautela. La responsabilità organizzativa dell’organismo non rende irrilevanti tutte le irregolarità della convocazione. La comunicazione deve pur sempre essere idonea a rendere conoscibile la procedura. La sentenza ritiene soddisfatta questa esigenza nel contesto specifico di un processo già pendente, con difensore costituito e comunicazione regolarmente ricevuta alla sua PEC.

Ricevere l’invito non significa poter rappresentare la parte

Uno dei passaggi più importanti della pronuncia è la distinzione tra il potere di ricevere la convocazione e il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.

L’opponente sosteneva che la comunicazione al difensore fosse invalida perché questi non disponeva di una procura sostanziale per rappresentarla nel procedimento.

Il Tribunale ritiene che l’argomento sovrapponga due piani diversi.

La procura sostanziale è necessaria quando l’avvocato debba intervenire al posto della parte, negoziare e assumere decisioni dispositive sul diritto controverso. Il tema della convocazione riguarda invece soltanto la conoscenza dell’inizio della procedura.

Un difensore può quindi non essere autorizzato a sostituire personalmente l’assistito nel primo incontro, ma essere comunque un destinatario idoneo della comunicazione, con l’obbligo di informare il cliente e consentirgli di partecipare direttamente o di conferire un’apposita rappresentanza.

La validità della convocazione non comporta dunque che il procuratore costituito diventi automaticamente rappresentante sostanziale della parte. Significa soltanto che, secondo il Tribunale, la trasmissione dell’invito al difensore può assicurare la conoscenza richiesta dall’art. 8.

Questa distinzione evita di estendere impropriamente i poteri derivanti dalla procura alle liti, ma consente nello stesso tempo di valorizzare la funzione informativa della comunicazione.

Le caratteristiche della procura nel caso concreto

La soluzione del Tribunale non viene formulata in astratto, prescindendo dal contenuto della procura rilasciata dall’opponente.

Nel caso concreto, la procura alle liti attribuiva al difensore ampie facoltà di transigere e conciliare. La parte aveva eletto domicilio presso lo studio del procuratore e aveva dichiarato di essere stata informata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.

Questi elementi non vengono considerati sufficienti a trasformare la procura processuale in una procura sostanziale per la partecipazione in sostituzione della parte. Rafforzano però, secondo il giudice, l’idoneità della comunicazione inviata al professionista a rendere effettivamente conoscibile l’avvio della mediazione.

La portata della sentenza deve quindi essere mantenuta entro il suo contesto. Non afferma necessariamente che qualsiasi invio a qualunque avvocato sia sempre valido. La comunicazione era stata diretta al procuratore già costituito nella stessa controversia, presso il quale la parte aveva eletto domicilio e al quale erano state attribuite anche ampie facoltà conciliative.

Il richiamo all’art. 170 c.p.c.

Il Tribunale richiama inoltre l’art. 170 c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e le comunicazioni si effettuano al procuratore costituito.

La mediazione non è una fase interna del processo. La stessa giurisprudenza di legittimità la qualifica come una parentesi non giurisdizionale, anche quando venga disposta durante una causa già pendente.

Il giudice di Arezzo non applica però direttamente l’art. 170 alla convocazione in mediazione. Utilizza la norma come argomento sistematico: nell’ambito di un giudizio già instaurato, il legislatore considera normalmente le comunicazioni al difensore idonee a raggiungere la parte.

Questa impostazione sostiene la conclusione secondo cui l’invio alla PEC del procuratore non può essere considerato, per sua natura, inidoneo a informare l’assistito della mediazione.

Il richiamo all’art. 170 è probabilmente il punto più discutibile della motivazione, perché il suo ambito diretto resta quello processuale. Tuttavia, la decisione non pretende di trasformare la convocazione in mediazione in una notificazione processuale: si limita a utilizzare la regola codicistica per valutare l’idoneità concreta del mezzo di comunicazione.

I doveri informativi del difensore

Un ulteriore argomento riguarda i doveri professionali dell’avvocato.

Il procuratore costituito che riceve la convocazione alla mediazione relativa al giudizio nel quale assiste il cliente è tenuto, secondo il Tribunale, a informarlo tempestivamente. Tale dovere deriva sia dal rapporto professionale sia dai canoni di buona fede processuale e dagli obblighi deontologici.

La parte non può quindi sostenere, in via meramente astratta, che l’invio al difensore sia incapace di produrre conoscenza. Il sistema presuppone che il professionista comunichi all’assistito gli atti rilevanti ricevuti nell’ambito dell’incarico.

Anche questo argomento non elimina la necessità che la convocazione sia realmente pervenuta al difensore. Nel caso esaminato, però, la ricezione della PEC non era contestata.

L’opponente non negava che il procuratore avesse ricevuto la comunicazione. Contestava soltanto che tale ricezione fosse giuridicamente sufficiente. Il Tribunale considera questa obiezione eccessivamente formalistica.

L’eccezione doveva essere formulata alla prima udienza successiva

La sentenza contiene una seconda e autonoma ragione per respingere l’eccezione.

Il Tribunale richiama Cass. n. 12858/2025, secondo cui, quando il giudice rileva il mancato esperimento della mediazione e assegna alle parti un termine per procedervi, l’eventuale mancato adempimento deve essere eccepito o rilevato d’ufficio alla prima udienza successiva.

Se in quell’udienza il processo prosegue senza che venga contestato il mancato o irrituale esperimento della mediazione, il vizio non può essere fatto valere successivamente e la domanda deve considerarsi procedibile.

Nel caso concreto, l’udienza fissata per verificare l’esito della mediazione si era tenuta il 27 gennaio 2025. L’opponente non era comparsa e non aveva sollevato alcuna eccezione. Neppure il giudice aveva rilevato d’ufficio un difetto della condizione di procedibilità.

La contestazione veniva proposta soltanto nelle note conclusionali del 17 dicembre 2025, quasi un anno dopo l’udienza destinata alla verifica.

Anche qualora si fosse ritenuta irregolare la convocazione al solo difensore, dunque, l’eccezione sarebbe stata comunque tardiva.

Questo passaggio ha un’importanza pratica notevole. Le contestazioni relative alla mediazione non possono essere conservate fino alla fase decisoria come una riserva da utilizzare soltanto dopo lo svolgimento del giudizio. Devono essere formulate nel momento processuale individuato dalla legge, affinché il giudice possa eventualmente porre rimedio al difetto senza disperdere l’attività successivamente compiuta.

Due rationes autonome

La decisione non deve quindi essere sintetizzata affermando soltanto che il Tribunale ha considerato valida la convocazione al difensore.

Il rigetto dell’eccezione si fonda su due argomenti:

  1. la comunicazione alla PEC del procuratore costituito era idonea ad assicurare alla parte la conoscenza della mediazione;
  2. l’eventuale vizio non era stato eccepito alla prima udienza successiva, ma soltanto nelle note conclusionali.

La seconda ratio rende più stabile l’esito concreto della controversia. Anche una diversa interpretazione dell’art. 8 non avrebbe necessariamente condotto all’improcedibilità, perché la parte aveva lasciato proseguire il giudizio senza formulare tempestivamente la contestazione.

Nel commentare la sentenza, pertanto, non va trascurato il profilo temporale. La decisione non riconosce soltanto la validità della comunicazione al difensore: afferma anche la necessità di reagire immediatamente a un’eventuale irregolarità.

Il contrasto con il Tribunale di Torre Annunziata

Il valore editoriale della sentenza emerge soprattutto dal confronto con la sentenza n. 1688/2026 del Tribunale di Torre Annunziata.

Anche quella controversia riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. La convocazione alla mediazione era stata inviata soltanto al difensore degli opponenti, senza comunicazione personale alle parti.

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto che la procura alle liti non comprendesse automaticamente l’elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale. La comunicazione al solo procuratore era stata considerata insufficiente e l’irregolarità aveva comportato il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Arezzo segue la strada opposta.

Per Torre Annunziata, l’autonomia della mediazione rispetto al processo impone che la convocazione raggiunga direttamente la parte, salvo uno specifico titolo che abiliti il difensore a riceverla anche nella fase stragiudiziale.

Per Arezzo, l’autonomia del procedimento non esclude che la conoscenza possa essere assicurata tramite il procuratore costituito, specialmente quando la mediazione venga attivata durante il giudizio e la comunicazione sia effettivamente pervenuta alla PEC del professionista.

Il contrasto non riguarda la necessità della partecipazione personale o della procura sostanziale. Entrambe le impostazioni riconoscono che l’avvocato non può sostituire la parte sulla base della sola procura alle liti. Il dissenso riguarda il passaggio anteriore: se la convocazione ricevuta dal procuratore sia sufficiente a informare validamente l’assistito.

La necessità di evitare automatismi

La sentenza di Arezzo offre un’indicazione importante, ma non giustifica conclusioni indiscriminate.

Non può ricavarsene che ogni comunicazione indirizzata al legale sia sempre valida, indipendentemente dal contesto. Nel caso concreto:

  • il processo era già pendente;
  • il destinatario era il procuratore costituito nella stessa controversia;
  • la PEC risultava ricevuta;
  • la parte aveva eletto domicilio presso lo studio;
  • la procura conteneva ampie facoltà conciliative;
  • l’eccezione era stata formulata soltanto nella fase conclusiva.

La soluzione è costruita sull’insieme di questi elementi.

Resta inoltre una certa ambiguità nella ricostruzione documentale. La sentenza riferisce anche di una raccomandata consegnata personalmente all’opponente, ma non è del tutto chiaro se tale comunicazione contenesse la domanda e la convocazione originarie oppure una successiva nota della segreteria relativa alla mancata partecipazione.

Il Tribunale, comunque, fonda espressamente il proprio ragionamento sulla sufficienza della comunicazione alla PEC del procuratore. È quindi su questo principio, e non sull’eventuale raccomandata personale, che deve concentrarsi il commento.

Le indicazioni pratiche

La pronuncia contiene indicazioni utili sia per le parti sia per gli organismi.

Per la parte che presenta la domanda, la soluzione di Arezzo riduce il rischio che un errore imputabile all’organismo determini automaticamente l’improcedibilità. Tuttavia, considerato il contrasto giurisprudenziale, la scelta più prudente resta quella di indicare sia i recapiti personali della controparte sia quelli del difensore costituito e di verificare che la convocazione venga inviata a entrambi.

Per l’organismo, la doppia comunicazione rappresenta la modalità più sicura per evitare contestazioni successive. L’invio al difensore garantisce rapidità ed efficienza; quello alla parte elimina il dubbio derivante dalla formulazione letterale dell’art. 8.

Per la parte invitata, la sentenza è ancora più netta: l’eventuale irregolarità deve essere contestata tempestivamente. Attendere la fase conclusiva del giudizio può comportare la definitiva perdita della possibilità di eccepire il mancato avveramento della condizione di procedibilità.

La questione andrebbe sollevata alla prima udienza successiva alla mediazione, consentendo al giudice di verificarla e, se necessario, assegnare un nuovo termine o adottare gli opportuni provvedimenti.

Il merito della causa

Respinta l’eccezione preliminare, il Tribunale rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.

La banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, l’estratto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB, le fideiussioni, la comunicazione di risoluzione del rapporto e, nel giudizio di opposizione, gli estratti conto integrali.

Le contestazioni dell’opponente in materia di anatocismo, usura e commissioni di massimo scoperto vengono giudicate generiche e prive di adeguato riscontro. Il contratto prevedeva la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi; l’opponente non aveva indicato il tasso soglia asseritamente superato né il TEG concretamente applicato; le commissioni di massimo scoperto contestate non risultavano pattuite.

L’opposizione viene pertanto respinta e il decreto ingiuntivo confermato.

Il merito bancario resta però sullo sfondo rispetto all’interesse della pronuncia per la mediazione. La questione della convocazione riceve una trattazione autonoma e dettagliata, con l’espressa ricostruzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: quando la mediazione viene attivata durante un giudizio già pendente, la comunicazione della domanda e della convocazione alla PEC del procuratore costituito può essere considerata idonea ad assicurare alla parte la conoscenza del procedimento, anche se il difensore non dispone di procura sostanziale per rappresentarla in mediazione. Il potere di ricevere l’invito deve infatti essere distinto dal potere di partecipare in sostituzione della parte. L’eventuale vizio della procedura deve, inoltre, essere eccepito alla prima udienza successiva e non può essere dedotto soltanto nelle note conclusionali.

La sentenza non chiude il contrasto. Altre decisioni continuano a richiedere che la convocazione raggiunga personalmente la parte e attribuiscono all’autonomia della mediazione un peso maggiore rispetto al rapporto processuale già instaurato.

Proprio questa divergenza rende il provvedimento particolarmente importante. Sulla stessa questione, due tribunali sono giunti nel 2026 a conclusioni opposte: Torre Annunziata ha ritenuto insufficiente la comunicazione al solo avvocato; Arezzo l’ha considerata valida e, in ogni caso, ha reputato tardiva la contestazione proposta soltanto nella fase conclusiva.

In attesa di un chiarimento della giurisprudenza di legittimità, la prudenza operativa resta quindi essenziale: convocare sia la parte sia il difensore e sollevare immediatamente ogni eventuale contestazione. La mediazione è caratterizzata da informalità, ma l’informalità non dovrebbe trasformarsi né in un eccesso di formalismo né in incertezza sulla reale conoscenza della procedura da parte del soggetto chiamato a parteciparvi.

Scarica Sentenza Tribunale di Arezzo N. 174 2026

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