Scarica sentenza Tribunale di Ravenna 11 10 2023

Avviata un’azione di impugnazione di una delibera la mediazione va avviata solo nei confronti del Condominio e non del condòmino intervenuto a sostegno 

Condominio in mediazione se si impugna una delibera condominiale

Quando viene impugnata una delibera dell’assemblea condominiale, se un condòmino vuole intervenire volontariamente in giudizio a sostegno del Condominio ai sensi dell’articolo 105 c.p.c, la procedura di mediazione va però esperita solo nei confronti del Condominio, unico soggetto ad avere la legittimazione passiva nell’azione promossa. 

Lo ha chiarito il Tribunale di Ravenna nella sentenza n. 701 datata 11 ottobre 2023.

Impugnazione di delibera assembleare 

Gli eredi di una condòmina, poi deceduta in corso di causa, chiedono al giudice la sospensione di una delibera Condominiale e la dichiarazione di detta delibera, di una precedente e e del Regolamento non contrattuale del Condominio convenuto. 

Il Condominio costituitosi in giudizio lamenta invece l’omesso esperimento di un tentativo di mediazione valido.

Intervento volontario di un condomino e della sua convivente 

In giudizio intervengono volontariamente un condòmino e la convivente, a sostegno del Condominio convenuto.

Gli attori contestano l’intervento volontario della donna perchè la stessa, non essendo condomina, non ha alcun titolo per stare in giudizio. In ogni caso l’intervento di detti soggetti è del tutto inutile e non fa che aggravare il giudizio.

Viene quindi avviato un nuovo tentativo di mediazione con la stessa causa petendi e lo stesso petitum. La proposta conciliativa però viene rigettata dagli attori per cui la causa viene istruita su base documentale e decisa.

Niente mediazione per il condomino che interviene a sostegno del Condominio  

Il Tribunale adito tiene a precisare prima di tutto che l’intervento del condomino a sostegno del Condomino convenuto va qualificato come intervento adesivo dipendente. Il singolo condòmino infatti non ha la legittimazione passiva necessaria rispetto all’impugnazione di una delibera assembleare, come specificato in dettaglio dalla Cassazione nella sentenza n. 22952 del 2022.

La qualificazione dell’intervento del condòmino come adesivo dipendente fa concludere al Tribunale che la procedura di mediazione è stata correttamente intrapresa solo nei confronti del Condominiounico legittimato passivo dell’azione proposta anche in giudizio.

L’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal terzo intervenuto pertanto è infondata, ma anche inammissibile.

Del tutto inammissibile inoltre l’intervento della convivente del condòmino, stante la sua qualità di mera comodataria dell’immobile.  

Per il Tribunale ciò che legittima l’intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c comma 2 al fine di sostenere le ragioni di alcuna delle parti è la sussistenza di un interesse proprio di natura giuridica e non di mero fatto. Posizione di cui non è certamente titolare la convivente, il suo interesse in effetti è di mero fatto e si traduce solo nel maggior godimento dell’immobile di cui è comodataria. 

Leggi anche questo interessante articolo “Condominio: crescita ADR per risolvere le liti condominiali

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Intervento volontario condòmino: mediazione obbligatoria solo per il condominio

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 701 dell’11 ottobre 2023, ha stabilito che, in caso di impugnazione di una delibera assembleare, la mediazione obbligatoria va esperita esclusivamente nei confronti del Condominio, unico soggetto legittimato passivamente. Pertanto, l’intervento volontario di un condòmino a sostegno del Condominio non richiede un ulteriore tentativo di mediazione. È invece inammissibile l’intervento di terzi privi di un interesse giuridico proprio, come i comodatari.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/10/2023
Curia: Tribunale di Ravenna
Giudice: Gianluca Mulà
Argomento/i: Impugnazione delibera assembleare

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Avviata un’azione di impugnazione di una delibera la mediazione va avviata solo nei confronti del Condominio e non del condòmino intervenuto a sostegno 

Condominio in mediazione se si impugna una delibera condominiale

Quando viene impugnata una delibera dell’assemblea condominiale, se un condòmino vuole intervenire volontariamente in giudizio a sostegno del Condominio ai sensi dell’articolo 105 c.p.c, la procedura di mediazione va però esperita solo nei confronti del Condominio, unico soggetto ad avere la legittimazione passiva nell’azione promossa. 

Lo ha chiarito il Tribunale di Ravenna nella sentenza n. 701 datata 11 ottobre 2023.

Impugnazione di delibera assembleare 

Gli eredi di una condòmina, poi deceduta in corso di causa, chiedono al giudice la sospensione di una delibera Condominiale e la dichiarazione di detta delibera, di una precedente e e del Regolamento non contrattuale del Condominio convenuto. 

Il Condominio costituitosi in giudizio lamenta invece l’omesso esperimento di un tentativo di mediazione valido.

Intervento volontario di un condomino e della sua convivente 

In giudizio intervengono volontariamente un condòmino e la convivente, a sostegno del Condominio convenuto.

Gli attori contestano l’intervento volontario della donna perchè la stessa, non essendo condomina, non ha alcun titolo per stare in giudizio. In ogni caso l’intervento di detti soggetti è del tutto inutile e non fa che aggravare il giudizio.

Viene quindi avviato un nuovo tentativo di mediazione con la stessa causa petendi e lo stesso petitum. La proposta conciliativa però viene rigettata dagli attori per cui la causa viene istruita su base documentale e decisa.

Niente mediazione per il condomino che interviene a sostegno del Condominio  

Il Tribunale adito tiene a precisare prima di tutto che l’intervento del condomino a sostegno del Condomino convenuto va qualificato come intervento adesivo dipendente. Il singolo condòmino infatti non ha la legittimazione passiva necessaria rispetto all’impugnazione di una delibera assembleare, come specificato in dettaglio dalla Cassazione nella sentenza n. 22952 del 2022.

La qualificazione dell’intervento del condòmino come adesivo dipendente fa concludere al Tribunale che la procedura di mediazione è stata correttamente intrapresa solo nei confronti del Condominiounico legittimato passivo dell’azione proposta anche in giudizio.

L’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal terzo intervenuto pertanto è infondata, ma anche inammissibile.

Del tutto inammissibile inoltre l’intervento della convivente del condòmino, stante la sua qualità di mera comodataria dell’immobile.  

Per il Tribunale ciò che legittima l’intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c comma 2 al fine di sostenere le ragioni di alcuna delle parti è la sussistenza di un interesse proprio di natura giuridica e non di mero fatto. Posizione di cui non è certamente titolare la convivente, il suo interesse in effetti è di mero fatto e si traduce solo nel maggior godimento dell’immobile di cui è comodataria. 

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