Per il tribunale di Pavia, la parte convenuta assente ingiustificata non ha interesse ad eccepire l’ineffettività della mediazione

Improcedibilità della domanda ed effettività della mediazione

È inammissibile per difetto di interesse, l’eccezione d’improcedibilità della domanda con cui parte convenuta, assente ingiustificata nel procedimento, si duole dell’ineffettività della mediazione per avere la controparte partecipato al primo incontro solo attraverso il procuratore e non personalmente. Così il tribunale di Pavia, nella sentenza n. 281/2023, decidendo una vertenza avente ad oggetto l’apposizione di confini tra fondi contigui. 

Nella vicenda, il proprietario di un appezzamento di terreno agricolo confinante con un altro appezzamento, deducendo l’incertezza del confine e l’assenza di termini riconoscibili tra i due fondi citava in giudizio i rispettivi proprietari. Questi ultimi si costituivano in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda e la sua infondatezza. In particolare, eccepivano la genericità dell’istanza di mediazione e la sua ineffettività in quanto al primo incontro avrebbe partecipato soltanto il procuratore della parte e non personalmente. 

Interesse all’effettività della mediazione

Per il giudice la prima eccezione è infondata, in quanto l’istanza contiene una sufficiente descrizione delle ragioni fondative della domanda, essendo specificato che la mediazione è finalizzata al regolamento di confini e all’apposizione di termini tra i fondi contigui. La seconda eccezione è invece inammissibile. 

Emerge, infatti, dal verbale del primo incontro di mediazione che la parte convenuta non ha proprio risposto alla convocazione omettendo, quindi, di partecipare allo stesso. 

Per cui, ritiene il giudice che “la parte convenuta, non avendo partecipato all’incontro, non ha alcun interesse ad eccepire l’ineffettività del tentativo di mediazione”. 

Nel merito, a seguito della CTU svolta nel corso del giudizio, non essendo presenti elementi utili o manufatti che delimitino in modo univoco il confine tra i due fondi e accertato uno sconfinamento da parte dei convenuti, condanna gli stessi alla restituzione dell’area indebitamente occupata libera da cose di propria pertinenza. 

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 01 03 2023

Ineffettività della mediazione per partecipazione del procuratore

Il Tribunale di Pavia (sent. 281/2023) ha stabilito che la parte convenuta, assente ingiustificatamente al primo incontro di mediazione, non ha interesse a eccepirne l’ineffettività per la mancata partecipazione personale della controparte. Tale eccezione è stata dichiarata inammissibile, così come infondata l’contestazione sulla genericità dell’istanza. Nel merito, accertato uno sconfinamento tramite CTU, il giudice ha condannato i convenuti alla restituzione dell’area indebitamente occupata.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 01/03/2023
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Andrea Francesco Forcina
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: ineffettività mediazione

Per il tribunale di Pavia, la parte convenuta assente ingiustificata non ha interesse ad eccepire l’ineffettività della mediazione

Improcedibilità della domanda ed effettività della mediazione

È inammissibile per difetto di interesse, l’eccezione d’improcedibilità della domanda con cui parte convenuta, assente ingiustificata nel procedimento, si duole dell’ineffettività della mediazione per avere la controparte partecipato al primo incontro solo attraverso il procuratore e non personalmente. Così il tribunale di Pavia, nella sentenza n. 281/2023, decidendo una vertenza avente ad oggetto l’apposizione di confini tra fondi contigui. 

Nella vicenda, il proprietario di un appezzamento di terreno agricolo confinante con un altro appezzamento, deducendo l’incertezza del confine e l’assenza di termini riconoscibili tra i due fondi citava in giudizio i rispettivi proprietari. Questi ultimi si costituivano in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda e la sua infondatezza. In particolare, eccepivano la genericità dell’istanza di mediazione e la sua ineffettività in quanto al primo incontro avrebbe partecipato soltanto il procuratore della parte e non personalmente. 

Interesse all’effettività della mediazione

Per il giudice la prima eccezione è infondata, in quanto l’istanza contiene una sufficiente descrizione delle ragioni fondative della domanda, essendo specificato che la mediazione è finalizzata al regolamento di confini e all’apposizione di termini tra i fondi contigui. La seconda eccezione è invece inammissibile. 

Emerge, infatti, dal verbale del primo incontro di mediazione che la parte convenuta non ha proprio risposto alla convocazione omettendo, quindi, di partecipare allo stesso. 

Per cui, ritiene il giudice che “la parte convenuta, non avendo partecipato all’incontro, non ha alcun interesse ad eccepire l’ineffettività del tentativo di mediazione”. 

Nel merito, a seguito della CTU svolta nel corso del giudizio, non essendo presenti elementi utili o manufatti che delimitino in modo univoco il confine tra i due fondi e accertato uno sconfinamento da parte dei convenuti, condanna gli stessi alla restituzione dell’area indebitamente occupata libera da cose di propria pertinenza. 

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 01 03 2023

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