Per il tribunale di Benevento, l‘invio della convocazione in mediazione ad un indirizzo errato rende improcedibile la domanda giudiziale
Invio convocazione in mediazione ad indirizzo errato
L’invio della convocazione in mediazione ad un indirizzo errato rende improcedibile la domanda giudiziale. Lo ha affermato il tribunale di Benevento nella sentenza n. 845/2023 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui veniva ingiunto alla ricorrente il pagamento di quasi 7mila euro per rate insolute relative ad un contratto di finanziamento.
Tra le altre cose, la donna contestava l’applicazione di interessi usurari e la conseguente gratuità della pattuizione degli interessi, oltre a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale. Agiva, inoltre, in riconvenzionale per l’esistenza di un accordo simulatorio stipulato con la banca.
Improcedibilità della domanda
In via preliminare, osserva il giudice che il finanziamento è materia soggetta all’espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto specificamente individuata dall’art. 5 D.Lgs.28/2010.
La domanda, dunque, “risulta improcedibile in virtù del mancato espletamento della relativa procedura”.
Invero, spiega il tribunale, “la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione deve essere portata a conoscenza del diretto interessato ‘con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione’ ex art. 8 D.Lgs. n. 28/2010”.
Nella fattispecie, invece, la notifica, effettuata da parte opponente alla controparte, contenente l’indicazione errata della sede della società “non appare adeguata al raggiungimento dello scopo”. L’avviso di convocazione veniva notificato mediante pec ad un indirizzo non corretto, e non associabile, di conseguenza, alla Spa.
La decisione
Ad ogni modo, anche laddove la procedura di mediazione fosse stata correttamente disposta, la domanda riconvenzionale sull’accertamento dell’accordo simulatorio, sarebbe risultata infondata, per non aver adempiuto all’onere probatorio. “Sul piano probatorio – afferma infatti il giudicante – chi agisce per l’accertamento della simulazione afferma l’esistenza di un patto contrario, ossia l’accordo simulatorio, volto a negare gli effetti del contratto simulato. Pertanto, la parte che allega l’esistenza del contratto dissimulato deve produrre in giudizio una controdichiarazione o comunque un documento che attesti la simulazione e, quindi, l’effettivo accordo intercorso”.
Idem per quanto riguarda gli asseriti tassi usurari. “Chi ne eccepisce l’esistenza deve provare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, fornendo tutti gli elementi utili alla determinazione del tasso” osserva il giudice, ma nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto da parte opposta, la quale si è limitata ad una contestazione del tutto generica.
In conclusione, dunque, l‘opposizione, come formulata, non può essere accolta.