Scarica Sentenza Tribunale di Nocera Inferiore n.1975-2025

L’azione di responsabilità che viene avviata nei confronti dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria?

Azione di responsabilità amministratore di condominio e mediazione
La richiesta avanzata dal Condominio, volta a ottenere la condanna dell’ex amministratore per le gravi mancanze nella gestione dell’incarico, con conseguente restituzione delle somme percepite senza titolo e risarcimento dei danni arrecati all’ente, non rientra nell’ambito delle controversie per le quali la legge impone l’esperimento della mediazione obbligatoria. La legge italiana non prevede infatti che una causa incentrata sulla responsabilità dell’amministratore condominiale per inadempienze gestionali debba necessariamente passare attraverso il tentativo di mediazione prima di poter essere portata in Tribunale. Il Condominio pertanto ha la facoltà di adire direttamente le vie legali, senza l’obbligo di tentare una conciliazione extragiudiziale preventiva, in quanto la natura della controversia, inerente alla responsabilità del mandatario, non è inclusa tra quelle materie specificamente elencate dal D.Lgs. 28/2010 per le quali la mediazione è un requisito di procedibilità. Lo ha chiarito il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1975/2025.

Responsabilità amministratrice di condominio
Un Condominio avvia un’azione legale contro l’ex amministratrice, accusandola di non aver recuperato i crediti dai condomini morosi, di non aver rendicontato le somme incassate, di aver utilizzato per scopi diversi i soldi versati dai singoli condomini per specifiche fatture e di aver continuato a percepire compensi anche dopo la sua revoca. L’ex amministratrice si difende contestando tutte le accuse. La stessa solleva in giudizio un’eccezione preliminare di inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione attiva da parte del Condominio e, nel merito, sostiene che il suo mandato si era protratto per “prorogatio” fino alla consegna effettiva della documentazione, negando qualsiasi comportamento omissivo o illecito. Il Giudice rigetta l’eccezione preliminare e dispone la prosecuzione del giudizio. Per il Condominio subentra un nuovo difensore, che si riporta alle difese già presentate. La causa viene quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Mediazione per l’azione di responsabilità dell’amministratrice condominiale?
Prima di esaminare il merito della questione, il Giudice affronta due eccezioni preliminari.
La prima, relativa al difetto di rappresentanza processuale del Condominio, viene rigettata. La seconda eccezione, di particolare importanza, riguarda l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Giudice, nel rigettare anche questa eccezione, chiarisce che l’oggetto del procedimento, rientrando nelle ipotesi di responsabilità del mandatario, non è compresa tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010. Questo aspetto è cruciale perché evidenzia i limiti dell’applicabilità della mediazione obbligatoria in materia condominiale. Il Giudice ricorda che la normativa sulla mediazione è stata introdotta con l’obiettivo di decongestionare i tribunali e promuovere la risoluzione alternativa delle controversie, rendendola obbligatoria per specifiche materie (ad esempio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Tuttavia, le controversie relative alla responsabilità del mandatario, come quelle che emergono dal rapporto tra un condominio e il suo amministratore, non sono state incluse nell’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.

Leggi anche: Revoca amministratore di condominio: mediazione obbligatoria? 

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Indebita percezione amministratore di condominio e mediazione

La sentenza n. 1975/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore stabilisce che l’azione di responsabilità contro l’amministratore di condominio per gravi inadempienze gestionali non sia soggetta a mediazione obbligatoria. Poiché tale controversia rientra nella responsabilità del mandatario, non è inclusa tra le materie previste dal D.Lgs. 28/2010. Di conseguenza, il condominio può adire direttamente le vie legali per richiedere il risarcimento danni e la restituzione di somme percepite senza titolo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/06/2025
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Giudice: Silvio La Rana
Argomento/i: Azione di responsabilità
Materia/e: Condominio

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L’azione di responsabilità che viene avviata nei confronti dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria?

Azione di responsabilità amministratore di condominio e mediazione
La richiesta avanzata dal Condominio, volta a ottenere la condanna dell’ex amministratore per le gravi mancanze nella gestione dell’incarico, con conseguente restituzione delle somme percepite senza titolo e risarcimento dei danni arrecati all’ente, non rientra nell’ambito delle controversie per le quali la legge impone l’esperimento della mediazione obbligatoria. La legge italiana non prevede infatti che una causa incentrata sulla responsabilità dell’amministratore condominiale per inadempienze gestionali debba necessariamente passare attraverso il tentativo di mediazione prima di poter essere portata in Tribunale. Il Condominio pertanto ha la facoltà di adire direttamente le vie legali, senza l’obbligo di tentare una conciliazione extragiudiziale preventiva, in quanto la natura della controversia, inerente alla responsabilità del mandatario, non è inclusa tra quelle materie specificamente elencate dal D.Lgs. 28/2010 per le quali la mediazione è un requisito di procedibilità. Lo ha chiarito il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1975/2025.

Responsabilità amministratrice di condominio
Un Condominio avvia un’azione legale contro l’ex amministratrice, accusandola di non aver recuperato i crediti dai condomini morosi, di non aver rendicontato le somme incassate, di aver utilizzato per scopi diversi i soldi versati dai singoli condomini per specifiche fatture e di aver continuato a percepire compensi anche dopo la sua revoca. L’ex amministratrice si difende contestando tutte le accuse. La stessa solleva in giudizio un’eccezione preliminare di inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione attiva da parte del Condominio e, nel merito, sostiene che il suo mandato si era protratto per “prorogatio” fino alla consegna effettiva della documentazione, negando qualsiasi comportamento omissivo o illecito. Il Giudice rigetta l’eccezione preliminare e dispone la prosecuzione del giudizio. Per il Condominio subentra un nuovo difensore, che si riporta alle difese già presentate. La causa viene quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Mediazione per l’azione di responsabilità dell’amministratrice condominiale?
Prima di esaminare il merito della questione, il Giudice affronta due eccezioni preliminari.
La prima, relativa al difetto di rappresentanza processuale del Condominio, viene rigettata. La seconda eccezione, di particolare importanza, riguarda l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Giudice, nel rigettare anche questa eccezione, chiarisce che l’oggetto del procedimento, rientrando nelle ipotesi di responsabilità del mandatario, non è compresa tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010. Questo aspetto è cruciale perché evidenzia i limiti dell’applicabilità della mediazione obbligatoria in materia condominiale. Il Giudice ricorda che la normativa sulla mediazione è stata introdotta con l’obiettivo di decongestionare i tribunali e promuovere la risoluzione alternativa delle controversie, rendendola obbligatoria per specifiche materie (ad esempio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Tuttavia, le controversie relative alla responsabilità del mandatario, come quelle che emergono dal rapporto tra un condominio e il suo amministratore, non sono state incluse nell’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.

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