Improcedibilità della domanda senza il tentativo di mediazione e informazioni alle parti
Con apposita ordinanza il Giudice di Pace di Salerno, avv. Vingiani, ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale presentata in violazione dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le materie ivi previsti. Il G.d.P., contrariamente ad alcuni – fortunatamente pochi – suoi colleghi che hanno dato fantasiose interpretazioni della normativa e dell’art. 322 del Codice di procedura civile, che riguarda il tentativo di conciliazione che dovrebbe esperire il Giudice di pace, ha ritenuto (come peraltro dovrebbe essere ovvio, visto che il legislatore non le ha escluse) come comprese nell’obbligatorietà anche le cause di sua competenza. Ricordiamo infatti che l’art. 5, nell’elencare le materie, non inserisce né limiti di valore né di competenza.
Non ha, quindi, confuso istituti assai diversi tra di loro, sia dal punto di vista giuridico che pratico: basti pensare che per affrontare una questione come viene fatto in mediazione, un Giudice di pace dovrebbe esaminare al massimo un paio di controversie per udienza, con le conseguenze che possiamo ben immaginare. In realtà, mediazione e conciliazione ex art. 322 c.p.c. sono due istituti totalmente diversi, e quei Giudici di pace che dichiarano che il D.Lgs. 28/10 non li riguarda, commettono un illecito, sanzionabile dagli organi preposti.
Peraltro, il Giudice di Pace, a differenza del mediatore, è un soggetto nominato grazie ad un semplice esame per titoli, per esercitare una funzione squisitamente giudiziale e non ha una formazione, né generica né tanto meno specifica sulle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, non avendone peraltro bisogno per l’esercizio concreto della propria funzione.
Al contrario, il Mediatore viene formato solo per esercitare detta funzione, dopo aver superato un duro percorso di formazione, e con l’obbligo di aggiornamento biennale specifico. Inoltre, è evidente che la conciliazione del Giudice di Pace, ove mai attuata (e ci piacerebbe sapere quando lo è mai stata), rappresenta un’anticipazione del giudizio e non certamente un’alternativa al giudizio. E questo sia nel caso dell’art. 320, in cui il giudizio è già iniziato, che nela caso dell’art. 322 in cui comunque la decisione di rivolgersi ad un Giudice rivela uno spirito già assai poco conciliativo.
In ogni caso, è chiaro che l’eventuale tentativo del Giudice di Pace non potrà che essere orientato e influenzato dal suo giudizio, pur allo stato embrionale, su chi possa aver torto e chi ragione; questo, nella negoziazione del mediatore, per definizione di tipo cooperativo, non può accadere.
Per tornare a questa sentenza, è interessante che il Giudice abbia:
a) invitato le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda; b) invitato i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010; c) informato le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio; d) disposto la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della media-conciliazione.
In questo modo, ha raggiunto diversi obiettivi: ha inviato le parti a conciliare in mediazione; si è assicurato, forse temendo che la circostanza non fosse sicura, che i legali informassero le parti dell’ordinanza, del fatto che dovessero comparire dinanzi al mediatore e delle conseguenze della mancata comparizione. Infine, cosa assai interessante, ha disposto la comparizione personale delle parti in mancanza dell’esperimento di mediazione, probabilmente con l’intento di comprendere perché non sia stato esperito, ma soprattutto di comminare le opportune sanzioni.
Infine, ricordiamo che questa sentenza è stata pubblicata sul sito dell’Unione Democratica Giudici di Pace (www.unitademocraticagiudicedipace.it) come modello di applicazione della normativa per i suoi associati.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Il Giudice di pace,
letti gli atti, sentite le parti,
CONSIDERATO
che ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n. 28 sono soggette a procedimento di mediazione obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
RILEVATO che la domanda giudiziale,
-ha ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell’art.5 del d.lgs. n.28/10;
-è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo;
-ed è quindi soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria;
RITENUTO che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma;
RITENUTO che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va applicata la disciplina di cui all’art.5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo);
RILEVATO che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione.
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e che alla stregua di tali previsioni normative è, pertanto, imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;
RITENUTO che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi,quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma del predetto art. 6 );
EVIDENZIATO, inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, su citato, il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”, sicché il computo inerente la determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;
ATTESO che si procede, nei termini suesposti, nell’ambito del PRIMO comma di cui all’art.5 d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio,art.8 d.lgs. n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011);
RITENUTO opportuno :
– FISSARE il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010;
– AVVERTIRE le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
P.Q.M.
– INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;
– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
– INFORMA le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio;
– DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della media-conciliazione;
-FISSA termine fino al quindicesimo giorno da oggi (o dalla comunicazione della presente ordinanza) per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 del d.lgs.n.28/2010;
– RINVIA all’udienza del ……….. ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.
Salerno, addì …. luglio 2012
Il Giudice di pace
Avv. Luigi Vingiani