Il tribunale di Ivrea chiarisce che il verbale di mediazione, al pari della sentenza, per costituire un titolo esecutivo idoneo per procedere all’esecuzione forzata, non può essere generico
Verbale di mediazione specifico per costituire titolo esecutivo
Il verbale di mediazione, al pari delle sentenze, se contiene una condanna generica, non può costituire un valido titolo esecutivo da poter far valere in sede di esecuzione forzata. Queste in sintesi le conclusioni del Tribunale di Ivrea specificate nella sentenza n. 783/2002 (sotto allegata).
Il giudicante, tra le altre cose, ha dovuto decidere in ordine alla validità come titolo esecutivo di un verbale di mediazione con cui le parti hanno preso accordi per procedere alla futura esecuzione di lavori di un immobile assegnato alla parte opposta in virtù di una sentenza di divorzio.
Opposizione a precetto per obblighi di fare
Nella vicenda, con atto di citazione un soggetto si oppone ad un atto di precetto relativo ad obblighi di fare, rilavando la mancanza di interesse di controparte, manifestatosi abbandonando l’immobile. Dall’opposizione emerge piuttosto un desiderio di vendetta per ottenere l’assegnazione della casa familiare.
Controparte si costituisce in giudizio facendo presente che l’allontanamento dall’abitazione si è verificato solo in via momentanea, stante la sua inagibilità e non abitabilità e che il suo interesse permane.
Il Tribunale ritiene l’opposizione attorea parzialmente fondata, ma evidenzia anche l’interesse ad agire di controparte perché le è stato riconosciuto con sentenza di divorzio il diritto di abitazione nell’immobile, che però, a fronte dell’inadempimento dell’attore, non si può di fatto realizzare.
Controparte dichiara di non avere intenzione di rinunciare al proprio diritto di abitazione tanto che non ha mai abbandonato definitivamente i locali e ritenendo non rilevante la proprietà di altri immobili.
L’attore eccependo l’abbandono della casa mira ad ottenere la revoca dell’assegnazione a controparte e di conseguenza un titolo esecutivo idoneo a far cessare il diritto di abitazione di controparte.
L’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’attore però, alla luce di quanto detto, è evidentemente infondata.
Onere della prova di parte opposta e opponente
Per quanto riguarda il merito della questione il Tribunale ricorda che il creditore che agisce per ottenere l’adempimento della sua obbligazione deve allegare l’inadempimento di controparte, mentre al debitore spetta dimostrare il suo adempimento o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi.
Parte convenuta quindi, nel caso di specie, deve dimostrare la sussistenza del verbale di mediazione in base al quale agisce, mentre l’attore deve dimostrare di avere adempiuto esattamente alla propria obbligazione o dimostrare fatti estintivi o l’esatto adempimento di quanto previsto dal verbale di mediazione.
Dall’istruttoria tuttavia è emerso che l’attore non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ossia ai lavori dell’immobile, per cui parte convenuta chiede del tutto legittimamente di eseguire il titolo rappresentato dal verbale di mediazione.
Verbale di mediazione generico? Nessuna esecutività
In relazione però al punto 4 del verbale in cui si fa riferimento a lavori di manutenzione straordinaria futuri e generici (eliminazione perdite d’acqua e presenza di muffa) il Tribunale ricorda l’applicabilità al verbale di mediazione e in via analogica del principio valevole anche per le sentenze, ossia che se la condanna è generica la sentenza non può costituire un valido titolo esecutivo.
In relazione a detti lavori quindi il titolo esecutivo deve ritenersi completamente carente anche perché trattasi di vizi della res e non di lavori, le cui cause nulla hanno a che fare con le opere da realizzare oggetto della vertenza.
In conclusione, per il Tribunale adito sussiste sicuramente il diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai lavori del tetto e dei balconi specificati nel verbale di mediazione.
Vi è invece carenza di allegazione specifica relativamente alla necessità di ulteriori lavori che abbiano “la loro fonte di obbligazione nel verbale in quanto non è dato comprendere lo stato attuale degli scarichi dell’acqua piovana provenienti dalla strada pubblica, né sussiste alcun titolo esecutivo per i futuri generici lavori di manutenzione straordinaria” stante la genericità e indeterminatezza del punto 4 dell’accordo di mediazione.