Scarica Sentenza Tribunale di Nocera Inferiore N.532-2025

Il tribunale di Nocera Inferiore ribadisce che la ratio della mediazione è lo scopo deflattivo del contenzioso, per cui il suo esperimento non può che essere effettivo

Improcedibilità per mancata mediazione
La ratio della mediazione è lo scopo deflattivo del contenzioso, per cui l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia. È quanto ha ribadito il tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 532/2025 riportandosi alla giurisprudenza prevalente in materia.

La vicenda
La vicenda ha ad oggetto una richiesta di restituzione somme. Veniva eccepita l’improcedibilità della domanda per la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte attorea. Il giudice dà atto che il difensore aveva chiesto “la concessione di un termine più ampio per introdurre il procedimento di mediazione, in ragione della necessità di dover entrare in contatto con gli eredi della parte”. L’istanza tuttavia era stata implicitamente disattesa dal giudicante poiché la causa era già stata rinviata per la verifica dell’utile esperimento della condizione di procedibilità e, pertanto, già era stato concesso un termine ampio per lo svolgimento del procedimento di mediazione. All’udienza successiva, dopo quasi un anno dall’ultima celebrata, le parti rappresentavano che la mediazione non era stata avviata.

Esperimento mediazione deve essere effettivo
Per il giudicante, dunque, la domanda va dichiarata improcedibile. Il tribunale di Nocera Inferiore coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in tema di mediazione. Innanzitutto, afferma, “atteso che, com’è noto (Cass. 4133/2024), il termine per introdurre la mediazione non è perentorio mentre è necessario – ai fini dell’utile esperimento – che la mediazione si concluda entro il termine dell’udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile, non essendovi prova dell’avvio della mediazione”. Inoltre, sul punto, giova ricordare, prosegue il tribunale, “che il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473”. Per cui, “se tale è lo scopo del legislatore, l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”. E tali considerazioni, continua il tribunale, “vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal giudice. In tal senso, chi intende agire, cioè l’attore, deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”. Tuttavia, ricorda, infine, il giudicante, “affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare l’istanza di mediazione, bensì occorre che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte d’Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021)”. Una soluzione quella prospettata, conclude il tribunale, “in linea rispettivamente: 1) con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis, cit.; 2) con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass., n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti”. Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell’attivazione della mediazione e, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.

Leggi anche Condizione di procedibilità rispettata se la mediazione è effettiva

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Il tentativo di mediazione non può che essere effettivo

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 532/2025, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda per mancata mediazione. Il giudice ha ribadito che tale procedura, volta a deflazionare il contenzioso, non può essere un mero onere formale ma deve essere un tentativo effettivo di risoluzione della controversia. Pertanto, per soddisfare la condizione di procedibilità, l’attore non deve limitarsi al deposito dell’istanza, ma deve partecipare al primo incontro, evitando l’inerzia processuale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/02/2025
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Argomento/i: Esperimeno mediazione

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Il tribunale di Nocera Inferiore ribadisce che la ratio della mediazione è lo scopo deflattivo del contenzioso, per cui il suo esperimento non può che essere effettivo

Improcedibilità per mancata mediazione
La ratio della mediazione è lo scopo deflattivo del contenzioso, per cui l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia. È quanto ha ribadito il tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 532/2025 riportandosi alla giurisprudenza prevalente in materia.

La vicenda
La vicenda ha ad oggetto una richiesta di restituzione somme. Veniva eccepita l’improcedibilità della domanda per la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte attorea. Il giudice dà atto che il difensore aveva chiesto “la concessione di un termine più ampio per introdurre il procedimento di mediazione, in ragione della necessità di dover entrare in contatto con gli eredi della parte”. L’istanza tuttavia era stata implicitamente disattesa dal giudicante poiché la causa era già stata rinviata per la verifica dell’utile esperimento della condizione di procedibilità e, pertanto, già era stato concesso un termine ampio per lo svolgimento del procedimento di mediazione. All’udienza successiva, dopo quasi un anno dall’ultima celebrata, le parti rappresentavano che la mediazione non era stata avviata.

Esperimento mediazione deve essere effettivo
Per il giudicante, dunque, la domanda va dichiarata improcedibile. Il tribunale di Nocera Inferiore coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in tema di mediazione. Innanzitutto, afferma, “atteso che, com’è noto (Cass. 4133/2024), il termine per introdurre la mediazione non è perentorio mentre è necessario – ai fini dell’utile esperimento – che la mediazione si concluda entro il termine dell’udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile, non essendovi prova dell’avvio della mediazione”. Inoltre, sul punto, giova ricordare, prosegue il tribunale, “che il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473”. Per cui, “se tale è lo scopo del legislatore, l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”. E tali considerazioni, continua il tribunale, “vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal giudice. In tal senso, chi intende agire, cioè l’attore, deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”. Tuttavia, ricorda, infine, il giudicante, “affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare l’istanza di mediazione, bensì occorre che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte d’Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021)”. Una soluzione quella prospettata, conclude il tribunale, “in linea rispettivamente: 1) con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis, cit.; 2) con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass., n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti”. Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell’attivazione della mediazione e, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.

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