In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano (Giudice: Dott. Francesco Ferrari), con sentenza del 13 gennaio 2016, ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la controversa dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia (nella specie, una fideiussione) e, quindi, su una materia non riconducibile nell’alveo della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 28/2010.

Milano 13.1.2016

R.G. …../2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ……/2013 promossa da:

A. C. (C.F. ……),

A. C. (C.F. …….) e

P. C. (C.F. ……..), con il proc. dom. avv. ……., VIA ……

attori opponenti

contro

BANCA ……. SPA (ORA BANCO……… ) (C.F. ……..), con il proc. dom. avv. ………, ……. 24 MILANO

convenuta opposta

Per gli opponenti:

IN VIA PRELIMINARE

CONCLUSIONI

– Accertare e dichiarare, l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. …./2013 (R.G. …../12) per mancata regolare notificazione nei termini di cui all’art. 644 c.p.c.
- In subordine, disporre la rinotifica dello stesso con fissazione del nuovo termine entro cui proporre l’opposizione nel rispetto dell’art. 641 c.p.c.

IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA, IN RITO

Autorizzare la chiamata in causa, in applicazione analogica dell’art.269 comma II c.p.c., del terzo debitore originario E…. S.r.l.

ANCORA IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA, IN RITO Sospendere il presente giudizio per consentire l’esperimento del tentativo di mediazione come previsto dalla vigente normativa.

IN VIA GRADATA – NEL MERITO

  1. A) accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l’invalidità e/o l’inefficacia e/o la decadenza della banca rispetto alla fideiussione prestata dai sig.ri C…. A…., C…. A….. e C…. P…., per tutti i motivi esposti in atti;
  2. B) per l’effetto di quanto sopra, nonché delle eccezioni formulate negli atti di causa in opposizione ed anche successivamente, o per qualsiasi altro motivo che Codesto Ill.mo Giudicante vorrà rilevare, anche d’ufficio, revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. n. …./2013 (R.G. …../12);
  3. C) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce la richiesta di CTU contabile al fine di accertare la corretta entità dell’eventuale credito di Banca ….. S.p.A.

Per l’opposta:

  1. a) IN VIA PRINCIPALE: PREVIA DECLARATORIA DI IRRITUALITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DELLE CONTESTAZIONI AVVERSARIE CIRCA LE FIRME SULLA FIDEIUSSIONE E COMUNQUE PREVIA STATUIZIONE CHE LE DOGLIANZE AVVERSARIE NON INTEGRANO GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO DI FIRMA:

– Nei confronti di A…. ed A… C….:

nel merito:
rigettare integralmente la proposta opposizione, in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare detti opponenti al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria delle spese di lite.
- Nei confronti di P… C….:
nel merito:
respingere in toto la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto e diritto, e per l’effetto condannare P… C… al pagamento in favore della Banca … complessivi euro 57.996,85 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 6% annuo conteggiati sul capitale di euro 33.761,74 con decorrenza dalla data del 26/09/2012 fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite.

– B) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: NELLA NON CREDUTA IPOTESI IN CUI LE DOGLIANZE AVVERSARIE SI RITENESSERO INTEGRANTI GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO DI FIRMA SULLA FIDEIUSSIONE:

– in via istruttoria:

disporre la verificazione di tutte le firme sulla fideiussione a mezzo CTU calligrafica ex-art. 216 e ss. c.p.c.
Si indicano quali scritture di comparazione le firme rilasciate dagli opponenti in calce al mandato e previo rilascio del saggio grafico.

Con riserva all’esito di proporre prova per testi del soggetto che, per conto della Banca I…, ha raccolto ed autenticato le firme disconosciute.
Nel merito: 
All’esito della verificazione così statuire:

– In via principale in caso di firme autentiche:
- Nei confronti di A… ed A…. C…:
rigettare in toto la proposta opposizione, in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare detti opponenti al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria delle spese di lite.

– Nei confronti di P… C…:
respingere in toto la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto e diritto, e per l’effetto condannare P… C… al pagamento in favore della Banca …. complessivi euro 57.996,85 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 6% annuo conteggiati sul capitale di euro 33.761,74 con decorrenza dalla data del 26/09/2012 fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite.

– In via subordinata in caso di firme apocrife:
revocare il decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti alle spese del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare in toto le istanze avversarie in quanto inammissibili ed inconferenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato A…, A…. e P… C… convenivano in giudizio la Banca …. s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. …/2013 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:

  • –  che la pretesa monitoria, pari a euro 57.996,85, era riferita a canoni non pagati di un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla opposta con la E… s.r.l., di cui gli opponenti si erano costituiti garanti;
  • –  che il decreto ingiuntivo era inefficace, per non essere stato notificato entro il termine di cui all’art. 644 c.p.c.;
  • –  che il decreto era stato emesso in forza di certificazione ex art. 50 TUB, senza, tuttavia, produrre tutti gli estratti conto;
  • –  che era necessario chiamare in causa la debitrice principale, sia per consentire alla stessa di sollevare eventuali eccezioni, sia per verificare se da questa fossero stati effettuati pagamenti nelle more;
  • –  che la banca aveva violato gli obblighi di correttezza, omettendo di avvisare i garanti del mancato pagamento dei canoni di locazione;
  • –  che non era chiaro il conteggio degli interessi effettuato dalla banca;

– che erano nulle le clausole vessatorie della garanzia non specificamente sottoscritte dagli opponenti.

Si costituiva in giudizio la Banca … s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, rilevata la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del solo P… C…, stante la sua irreperibilità, chiedeva che nei suoi confronti fosse pronunciata ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.

Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti di A… e A… C… ed emetteva ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti di P… C…, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, rinviava all’udienza del 20.10.2015 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e, ad opera dei soli opponenti, anche di memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta da A… e A… C… è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto, il quale, viceversa, va dichiarato inefficace nei confronti di P… C… . 
In relazione alla posizione di quest’ultimo, infatti, parte opposta ha prodotto in giudizio la relata di notifica negativa, in quanto il debitore risultava essere irreperibile; la mancata notifica del decreto ingiuntivo entro il termine di 60 giorni dalla data della sua emissione ne determina la sopravvenuta inefficacia, senza che ciò, peraltro, precluda l’esame della pretesa creditoria nel presente giudizio di opposizione.
Quanto alle posizioni degli altri due opponenti, viceversa, il provvedimento monitorio risulta essere stato regolarmente e tempestivamente notificato per compiuta giacenza, senza quindi, che possa affermarsene la sua inefficacia.

Passando, quindi, al merito dell’opposizione, va rilevata, in primo luogo, l’infondatezza della pretesa alla chiamata in causa della debitrice principale (peraltro fallita nelle more del presente giudizio), non essendo stato pattuito alcun beneficio di preventiva escussione a vantaggio dei garanti e fermo restando che, eventuali pagamenti in moneta fallimentare conseguenti all’ insinuazione al passivo da parte della creditrice, assumeranno rilievo in una eventuale sede esecutiva, ma non precludono la formazione del titolo giuridico sostanziale.

Parimenti infondata è la contestazione sollevata in corso di causa in ordine a una pretesa improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell’alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D.L.vo 28/2010.

Rilevata, ancora, la assoluta genericità delle contestazioni riguardanti gli interessi applicati e in modo più ampio i conteggi applicati, tanto da non consentire neppure la comprensione di quali sarebbero gli aspetti oggetto di doglianza (con conseguente inammissibilità dell’ invocata consulenza tecnica contabile, in quanto avente all’evidenza una portata del tutto esplorativa), va riconosciuta l’infondatezza altresì della contestazione riguardante presunte violazioni degli obblighi di correttezza da parte della banca, per non avere avvisato i garanti degli inadempimenti della debitrice principale.

A prescindere, infatti, dalla circostanza che gli opponenti, comunque, non hanno neppure dedotto una loro disponibilità a intervenire tempestivamente nei pagamenti e, conseguentemente, a individuare in cosa sarebbe consistito il danno sofferto dalla condotta imputata alla banca, è sufficiente rilevare come le parti avessero espressamente pattuito l’onere dei garanti a informarsi direttamente dalla debitrice principale in ordine all’andamento del rapporto garantito.

Paradossale, infine, è la contestazione di inefficacia della clausole vessatorie contenute nella fideiussione, che a detta degli opponenti non sarebbero state sottoposte alla doppia sottoscrizione da parte dei garanti ex art. 1341 c.c.: sul punto non può che rilevarsi come le clausole vessatorie, specificamente individuate, siano state sottoscritte una seconda volta da tutti e tre i garanti e che le clausole contestate, prive di tale ulteriore sottoscrizione, in realtà non sono vessatorie, individuando solo la natura e l’oggetto della garanzia prestata.

Rilevata, ancora, la implicita rinuncia alle ulteriori contestazioni introdotte con l’atto di citazione, ma non riproposte con le difese successive (si veda il disconoscimento della conformità all’originale delle copie dei documenti prodotte, piuttosto che il difetto di legittimazione processuale dell’opposta), deve concludersi per il rigetto delle difese degli opponenti.

Va, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di A… e di A… C… e va pronunciata la condanna di P… C… a pagare, in solido con gli altri opponenti, alla opposta la somma di euro 57.996,85, oltre a interessi convenzionali di mora al 6% annuo sul capitale di euro 33.761,74, con decorrenza dal 26.9.2012 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico solidale degli opponenti, in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

– rigetta l’opposizione proposta da A… e A… C… contro Banca … s.p.a. e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1722/2013 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano;

  • –  dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. il medesimo decreto ingiuntivo nei confronti di P… 
C…;
  • –  in accoglimento della domanda proposta da Banca Italease s.p.a. e a conferma dell’ordinanza ex 
art. 186 ter c.p.c. pronunciata in corso di causa, condanna P… C… a pagare alla prima, in solido con gli altri opponenti, la somma di euro 57.996,85, oltre a interessi convenzionali di mora al 6% annuo sul capitale di euro 33.761,74, con decorrenza dal 26.9.2012 al saldo;
  • –  condanna gli opponenti in via tra di loro solidale a rifondere l’opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 13 gennaio 2016

Il giudice Francesco Ferrari

 

Controversia in materia di garanzia. Niente mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo riguardante una fideiussione, confermando il titolo per due garanti e condannando il terzo al pagamento del credito. Il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, poiché il rapporto di garanzia non rientra nel D.Lgs. 28/2010. Sono state inoltre respinte le richieste di chiamata in causa del debitore principale, le contestazioni sugli interessi e l’insussistenza di clausole vessatorie non sottoscritte.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 13/01/2016
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Francesco Ferrari
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Improcedibilità della domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo, Rapporto di garanzia
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano (Giudice: Dott. Francesco Ferrari), con sentenza del 13 gennaio 2016, ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la controversa dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia (nella specie, una fideiussione) e, quindi, su una materia non riconducibile nell’alveo della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 28/2010.

Milano 13.1.2016

R.G. …../2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ……/2013 promossa da:

A. C. (C.F. ……),

A. C. (C.F. …….) e

P. C. (C.F. ……..), con il proc. dom. avv. ……., VIA ……

attori opponenti

contro

BANCA ……. SPA (ORA BANCO……… ) (C.F. ……..), con il proc. dom. avv. ………, ……. 24 MILANO

convenuta opposta

Per gli opponenti:

IN VIA PRELIMINARE

CONCLUSIONI

– Accertare e dichiarare, l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. …./2013 (R.G. …../12) per mancata regolare notificazione nei termini di cui all’art. 644 c.p.c.
- In subordine, disporre la rinotifica dello stesso con fissazione del nuovo termine entro cui proporre l’opposizione nel rispetto dell’art. 641 c.p.c.

IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA, IN RITO

Autorizzare la chiamata in causa, in applicazione analogica dell’art.269 comma II c.p.c., del terzo debitore originario E…. S.r.l.

ANCORA IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA, IN RITO Sospendere il presente giudizio per consentire l’esperimento del tentativo di mediazione come previsto dalla vigente normativa.

IN VIA GRADATA – NEL MERITO

  1. A) accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l’invalidità e/o l’inefficacia e/o la decadenza della banca rispetto alla fideiussione prestata dai sig.ri C…. A…., C…. A….. e C…. P…., per tutti i motivi esposti in atti;
  2. B) per l’effetto di quanto sopra, nonché delle eccezioni formulate negli atti di causa in opposizione ed anche successivamente, o per qualsiasi altro motivo che Codesto Ill.mo Giudicante vorrà rilevare, anche d’ufficio, revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. n. …./2013 (R.G. …../12);
  3. C) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce la richiesta di CTU contabile al fine di accertare la corretta entità dell’eventuale credito di Banca ….. S.p.A.

Per l’opposta:

  1. a) IN VIA PRINCIPALE: PREVIA DECLARATORIA DI IRRITUALITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DELLE CONTESTAZIONI AVVERSARIE CIRCA LE FIRME SULLA FIDEIUSSIONE E COMUNQUE PREVIA STATUIZIONE CHE LE DOGLIANZE AVVERSARIE NON INTEGRANO GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO DI FIRMA:

– Nei confronti di A…. ed A… C….:

nel merito:
rigettare integralmente la proposta opposizione, in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare detti opponenti al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria delle spese di lite.
- Nei confronti di P… C….:
nel merito:
respingere in toto la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto e diritto, e per l’effetto condannare P… C… al pagamento in favore della Banca … complessivi euro 57.996,85 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 6% annuo conteggiati sul capitale di euro 33.761,74 con decorrenza dalla data del 26/09/2012 fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite.

– B) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: NELLA NON CREDUTA IPOTESI IN CUI LE DOGLIANZE AVVERSARIE SI RITENESSERO INTEGRANTI GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO DI FIRMA SULLA FIDEIUSSIONE:

– in via istruttoria:

disporre la verificazione di tutte le firme sulla fideiussione a mezzo CTU calligrafica ex-art. 216 e ss. c.p.c.
Si indicano quali scritture di comparazione le firme rilasciate dagli opponenti in calce al mandato e previo rilascio del saggio grafico.

Con riserva all’esito di proporre prova per testi del soggetto che, per conto della Banca I…, ha raccolto ed autenticato le firme disconosciute.
Nel merito: 
All’esito della verificazione così statuire:

– In via principale in caso di firme autentiche:
- Nei confronti di A… ed A…. C…:
rigettare in toto la proposta opposizione, in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare detti opponenti al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria delle spese di lite.

– Nei confronti di P… C…:
respingere in toto la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto e diritto, e per l’effetto condannare P… C… al pagamento in favore della Banca …. complessivi euro 57.996,85 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 6% annuo conteggiati sul capitale di euro 33.761,74 con decorrenza dalla data del 26/09/2012 fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite.

– In via subordinata in caso di firme apocrife:
revocare il decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti alle spese del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare in toto le istanze avversarie in quanto inammissibili ed inconferenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato A…, A…. e P… C… convenivano in giudizio la Banca …. s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. …/2013 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:

  • –  che la pretesa monitoria, pari a euro 57.996,85, era riferita a canoni non pagati di un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla opposta con la E… s.r.l., di cui gli opponenti si erano costituiti garanti;
  • –  che il decreto ingiuntivo era inefficace, per non essere stato notificato entro il termine di cui all’art. 644 c.p.c.;
  • –  che il decreto era stato emesso in forza di certificazione ex art. 50 TUB, senza, tuttavia, produrre tutti gli estratti conto;
  • –  che era necessario chiamare in causa la debitrice principale, sia per consentire alla stessa di sollevare eventuali eccezioni, sia per verificare se da questa fossero stati effettuati pagamenti nelle more;
  • –  che la banca aveva violato gli obblighi di correttezza, omettendo di avvisare i garanti del mancato pagamento dei canoni di locazione;
  • –  che non era chiaro il conteggio degli interessi effettuato dalla banca;

– che erano nulle le clausole vessatorie della garanzia non specificamente sottoscritte dagli opponenti.

Si costituiva in giudizio la Banca … s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, rilevata la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del solo P… C…, stante la sua irreperibilità, chiedeva che nei suoi confronti fosse pronunciata ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.

Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti di A… e A… C… ed emetteva ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti di P… C…, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, rinviava all’udienza del 20.10.2015 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e, ad opera dei soli opponenti, anche di memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta da A… e A… C… è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto, il quale, viceversa, va dichiarato inefficace nei confronti di P… C… . 
In relazione alla posizione di quest’ultimo, infatti, parte opposta ha prodotto in giudizio la relata di notifica negativa, in quanto il debitore risultava essere irreperibile; la mancata notifica del decreto ingiuntivo entro il termine di 60 giorni dalla data della sua emissione ne determina la sopravvenuta inefficacia, senza che ciò, peraltro, precluda l’esame della pretesa creditoria nel presente giudizio di opposizione.
Quanto alle posizioni degli altri due opponenti, viceversa, il provvedimento monitorio risulta essere stato regolarmente e tempestivamente notificato per compiuta giacenza, senza quindi, che possa affermarsene la sua inefficacia.

Passando, quindi, al merito dell’opposizione, va rilevata, in primo luogo, l’infondatezza della pretesa alla chiamata in causa della debitrice principale (peraltro fallita nelle more del presente giudizio), non essendo stato pattuito alcun beneficio di preventiva escussione a vantaggio dei garanti e fermo restando che, eventuali pagamenti in moneta fallimentare conseguenti all’ insinuazione al passivo da parte della creditrice, assumeranno rilievo in una eventuale sede esecutiva, ma non precludono la formazione del titolo giuridico sostanziale.

Parimenti infondata è la contestazione sollevata in corso di causa in ordine a una pretesa improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell’alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D.L.vo 28/2010.

Rilevata, ancora, la assoluta genericità delle contestazioni riguardanti gli interessi applicati e in modo più ampio i conteggi applicati, tanto da non consentire neppure la comprensione di quali sarebbero gli aspetti oggetto di doglianza (con conseguente inammissibilità dell’ invocata consulenza tecnica contabile, in quanto avente all’evidenza una portata del tutto esplorativa), va riconosciuta l’infondatezza altresì della contestazione riguardante presunte violazioni degli obblighi di correttezza da parte della banca, per non avere avvisato i garanti degli inadempimenti della debitrice principale.

A prescindere, infatti, dalla circostanza che gli opponenti, comunque, non hanno neppure dedotto una loro disponibilità a intervenire tempestivamente nei pagamenti e, conseguentemente, a individuare in cosa sarebbe consistito il danno sofferto dalla condotta imputata alla banca, è sufficiente rilevare come le parti avessero espressamente pattuito l’onere dei garanti a informarsi direttamente dalla debitrice principale in ordine all’andamento del rapporto garantito.

Paradossale, infine, è la contestazione di inefficacia della clausole vessatorie contenute nella fideiussione, che a detta degli opponenti non sarebbero state sottoposte alla doppia sottoscrizione da parte dei garanti ex art. 1341 c.c.: sul punto non può che rilevarsi come le clausole vessatorie, specificamente individuate, siano state sottoscritte una seconda volta da tutti e tre i garanti e che le clausole contestate, prive di tale ulteriore sottoscrizione, in realtà non sono vessatorie, individuando solo la natura e l’oggetto della garanzia prestata.

Rilevata, ancora, la implicita rinuncia alle ulteriori contestazioni introdotte con l’atto di citazione, ma non riproposte con le difese successive (si veda il disconoscimento della conformità all’originale delle copie dei documenti prodotte, piuttosto che il difetto di legittimazione processuale dell’opposta), deve concludersi per il rigetto delle difese degli opponenti.

Va, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di A… e di A… C… e va pronunciata la condanna di P… C… a pagare, in solido con gli altri opponenti, alla opposta la somma di euro 57.996,85, oltre a interessi convenzionali di mora al 6% annuo sul capitale di euro 33.761,74, con decorrenza dal 26.9.2012 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico solidale degli opponenti, in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

– rigetta l’opposizione proposta da A… e A… C… contro Banca … s.p.a. e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1722/2013 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano;

  • –  dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. il medesimo decreto ingiuntivo nei confronti di P… 
C…;
  • –  in accoglimento della domanda proposta da Banca Italease s.p.a. e a conferma dell’ordinanza ex 
art. 186 ter c.p.c. pronunciata in corso di causa, condanna P… C… a pagare alla prima, in solido con gli altri opponenti, la somma di euro 57.996,85, oltre a interessi convenzionali di mora al 6% annuo sul capitale di euro 33.761,74, con decorrenza dal 26.9.2012 al saldo;
  • –  condanna gli opponenti in via tra di loro solidale a rifondere l’opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 13 gennaio 2016

Il giudice Francesco Ferrari

 

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La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

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Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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N.1

del registro al Ministero della Giustizia