In sede di mediazione, al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. (Consulenza tecnica in mediazione) per l’accertamento.

A dichiararlo, il Tribunale di Roma (Giudice: Massimo Moriconi), con ordinanza del 4 aprile 2016, rilevando che, anche in caso di mancato accordo tra le parti, una simile attività, ove espletata da un consulente tecnico serio e preparato, può conservare una sua utilità. E ciò, purché siano rispettate alcune regole fondamentali, tra cui il contraddittorio e l’esclusione del riferimento alle dichiarazioni delle parti in mediazione.

RG …..-15

TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire.

Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, frequentemente non partecipano, pur se ritualmente convocati, al procedimento di mediazione.
Ove mai l’esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine dilatorio di gg.15 decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III°.

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore (nei termini e modi di cui alla nota n.1) la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. per l’accertamento
a) dei danni (come riferiti, essendo stata l’auto riparata);
b) della compatibilità dei danni lamentati a carico dell’autovettura con la dinamica e gli effetti del sinistro come esposti dall’appellante (nonché come descritti nel modulo di contestazione amichevole di incidente firmato da entrambi i conducenti) e come risultante dalla fattura in atti dell’appellante stesso; nonché
c) della pertinenza e corrispondenza ai danni lamentati dal sinistro di tutte le riparazioni indicate nella fattura del 9.12.2010;
d) dell’ammontare dei costi necessari per le riparazioni in relazione a quelli esposti nella fattura suddetta (vale a dire congruità della spesa);

 Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione- i termini e le condizioni per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).

All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 3 e 96 III° cpc 4.

PQM

a scioglimento della riserva che precede,

– DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 5, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

– INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art.96 III° cpc;

– VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;

– RINVIA all’udienza del 23.3.2017 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 04/04/2016

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

Consulenza tecnica in mediazione

Il Tribunale di Roma ha disposto la mediazione obbligatoria per le parti, sottolineando l’importanza della partecipazione effettiva e personale per evitare sanzioni processuali. Per facilitare l’accordo, è ammessa la nomina di un consulente per una Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM). Tale attività, se condotta con professionalità e nel rispetto del contraddittorio, conserva utilità probatoria anche in caso di mancata conciliazione, purché non faccia riferimento alle dichiarazioni riservate delle parti.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 04/04/2016
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Conciliazione del CTU e mediazione, Consulenza in mediazione
Materia/e: Contratto di assicurazione
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

In sede di mediazione, al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. (Consulenza tecnica in mediazione) per l’accertamento.

A dichiararlo, il Tribunale di Roma (Giudice: Massimo Moriconi), con ordinanza del 4 aprile 2016, rilevando che, anche in caso di mancato accordo tra le parti, una simile attività, ove espletata da un consulente tecnico serio e preparato, può conservare una sua utilità. E ciò, purché siano rispettate alcune regole fondamentali, tra cui il contraddittorio e l’esclusione del riferimento alle dichiarazioni delle parti in mediazione.

RG …..-15

TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire.

Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, frequentemente non partecipano, pur se ritualmente convocati, al procedimento di mediazione.
Ove mai l’esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine dilatorio di gg.15 decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III°.

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore (nei termini e modi di cui alla nota n.1) la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. per l’accertamento
a) dei danni (come riferiti, essendo stata l’auto riparata);
b) della compatibilità dei danni lamentati a carico dell’autovettura con la dinamica e gli effetti del sinistro come esposti dall’appellante (nonché come descritti nel modulo di contestazione amichevole di incidente firmato da entrambi i conducenti) e come risultante dalla fattura in atti dell’appellante stesso; nonché
c) della pertinenza e corrispondenza ai danni lamentati dal sinistro di tutte le riparazioni indicate nella fattura del 9.12.2010;
d) dell’ammontare dei costi necessari per le riparazioni in relazione a quelli esposti nella fattura suddetta (vale a dire congruità della spesa);

 Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione- i termini e le condizioni per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).

All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 3 e 96 III° cpc 4.

PQM

a scioglimento della riserva che precede,

– DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 5, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

– INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art.96 III° cpc;

– VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 30.5.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;

– RINVIA all’udienza del 23.3.2017 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 04/04/2016

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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