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Nelle controversie relative al contratto di brokeraggio assicurativo la mediazione non è obbligatoria perché non è un contratto di assicurazione

Brokeraggio assicurativo: mediazione obbligatoria?
La controversia che insorge in tema di brokeraggio assicurativo, non rientra nella materia dei contratti assicurativi, per cui non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria. Lo ha chiarito il Tribunale di Modena, nella sentenza n. 197/2025.

Domanda improcedibile: mediazione non esperita
In virtù dell’opposizione a un decreto ingiuntivo tra due soggetti insorge una controversia giudiziale ordinaria. L’opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, affermando che nulla è dovuto per il mancato rilascio dei contratti e per inadempimento. In via pregiudiziale eccepisce invece l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione, che la legge impone come obbligatoria quando la controversia, come nel caso di specie, riguarda i contratti assicurativi. Per controparte però tale eccezione è del tutto infondata perché la controversia non riguarda questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, ma ricollegabili piuttosto al contratto di brokeraggio assicurativo che, per la giurisprudenza di legittimità, non rientra tra i contratti di assicurazione, ma in quelli di mandato o di mediazione atipica.

Brokeraggio: mediazione atipica o mandato
Dalla documentazione prodotta il Tribunale evince infatti che “la convenuta abbia svolto i suoi compiti di intermediario che non comprendono alcuna competenza sulle procedure liquidative dei sinistri e comunque sulle attività delle compagnie assicuratrici che concernono, invece, processi decisionali interni, rispetto ai quali il broker è soggetto esterno, così come precisato dall’art. 109 cod. ass. priv. per il quale il broker è un intermediario che agisce su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazioni e riassicurazioni.” In altre parole, il broker è un consulente che assiste il cliente nella scelta della polizza assicurativa più adatta alle sue esigenze, ma non ha alcun ruolo nella gestione dei sinistri o nelle decisioni interne delle compagnie. Pertanto, le responsabilità del broker si limitano alla consulenza e all’intermediazione, mentre le decisioni relative alla liquidazione dei sinistri e alle politiche operative delle compagnie assicurative sono di esclusiva competenza di queste ultime. Qualsiasi tentativo di attribuire al broker responsabilità che esulano dalle sue mansioni di intermediario sarebbe in contrasto con la normativa vigente e con la natura stessa del suo ruolo.

Mediazione non obbligatoria
L’approfondimento necessario per risolvere la questione di merito fa concludere al Tribunale anche per il rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’azione. La controversia, relativa al contratto di brokeraggio assicurativo, non rientra nella materia dei contratti assicurativi per cui non è soggetta alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Leggi anche: La mediazione civile obbligatoria per i contratti assicurativi

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Il brokeraggio assicurativo è soggetto alla mediazione obbligatoria?

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 197/2025, ha stabilito che le controversie relative al contratto di brokeraggio assicurativo non sono soggette alla mediazione obbligatoria. Poiché il broker agisce come consulente e intermediario su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza delle compagnie, il rapporto è configurabile come mandato o mediazione atipica e non come contratto di assicurazione. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è stata rigettata.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/02/2025
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Luca Primiceri
Argomento/i: Brokeraggio assicurativo
Materia/e: domanda di mediazione

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Nelle controversie relative al contratto di brokeraggio assicurativo la mediazione non è obbligatoria perché non è un contratto di assicurazione

Brokeraggio assicurativo: mediazione obbligatoria?
La controversia che insorge in tema di brokeraggio assicurativo, non rientra nella materia dei contratti assicurativi, per cui non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria. Lo ha chiarito il Tribunale di Modena, nella sentenza n. 197/2025.

Domanda improcedibile: mediazione non esperita
In virtù dell’opposizione a un decreto ingiuntivo tra due soggetti insorge una controversia giudiziale ordinaria. L’opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, affermando che nulla è dovuto per il mancato rilascio dei contratti e per inadempimento. In via pregiudiziale eccepisce invece l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione, che la legge impone come obbligatoria quando la controversia, come nel caso di specie, riguarda i contratti assicurativi. Per controparte però tale eccezione è del tutto infondata perché la controversia non riguarda questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, ma ricollegabili piuttosto al contratto di brokeraggio assicurativo che, per la giurisprudenza di legittimità, non rientra tra i contratti di assicurazione, ma in quelli di mandato o di mediazione atipica.

Brokeraggio: mediazione atipica o mandato
Dalla documentazione prodotta il Tribunale evince infatti che “la convenuta abbia svolto i suoi compiti di intermediario che non comprendono alcuna competenza sulle procedure liquidative dei sinistri e comunque sulle attività delle compagnie assicuratrici che concernono, invece, processi decisionali interni, rispetto ai quali il broker è soggetto esterno, così come precisato dall’art. 109 cod. ass. priv. per il quale il broker è un intermediario che agisce su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazioni e riassicurazioni.” In altre parole, il broker è un consulente che assiste il cliente nella scelta della polizza assicurativa più adatta alle sue esigenze, ma non ha alcun ruolo nella gestione dei sinistri o nelle decisioni interne delle compagnie. Pertanto, le responsabilità del broker si limitano alla consulenza e all’intermediazione, mentre le decisioni relative alla liquidazione dei sinistri e alle politiche operative delle compagnie assicurative sono di esclusiva competenza di queste ultime. Qualsiasi tentativo di attribuire al broker responsabilità che esulano dalle sue mansioni di intermediario sarebbe in contrasto con la normativa vigente e con la natura stessa del suo ruolo.

Mediazione non obbligatoria
L’approfondimento necessario per risolvere la questione di merito fa concludere al Tribunale anche per il rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’azione. La controversia, relativa al contratto di brokeraggio assicurativo, non rientra nella materia dei contratti assicurativi per cui non è soggetta alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

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