Scarica Sentenza Tribunale Cassino N.1119-2024
Domanda in giudizio procedibile se la parte onerata avvia la mediazione e il primo incontro, anche con esito negativo, si tiene entro l’udienza di rinvio
Procedibilità soddisfatta se la mediazione si tiene entro l’udienza di rinvio
Quando la mediazione obbligatoria viene ritualmente disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la mediazione viene esperita utilmente entro l’udienza di rinvio, ovvero se entro questa udienza si tiene il primo incontro, anche se la procedura poi si conclude negativamente. Non rileva che la procedura venga avviata nel termine di 15 giorni assegnato dal giudice. Lo ha ribadito il Tribunale di Cassino nella sentenza n. 1119/2024.
Decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione
Un creditore chiede un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di importi dovuti a titolo di compensi professionali e canoni di locazione non pagati.
Il debitore si oppone al decreto ingiuntivo e in via preliminare eccepisce l’improcedibilità dell’azione intrapresa dal creditore opposto a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione.
Concessione dei termini per esperire la mediazione
Una volta instaurato il contraddittorio il giudice, dopo aver accolto la richiesta di esecutività provvisoria del decreto, concede alle parti il termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria.
Mediazione non esperita entro l’udienza di rinvio: domanda improcedibile
All’udienza successiva però il Giudice rileva che la mediazione non è stata intrapresa. La causa quindi prosegue nelle modalità ordinarie fino alla pronuncia della sentenza. Il Giudice nel dichiarare l’improcedibilità della domanda creditoria accoglie l’eccezione di improcedibilità sollevata dal debitore convenuto a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il giudice fa presente che l’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che nei giudizi introdotti con la richiesta di un decreto ingiuntivo, quando viene instaurato il giudizio di opposizione, il giudice debba decidere le questioni relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecutività e il creditore opposto, nelle controversie soggette alla mediazione obbligatoria, debba avviare la procedura. Qualora il creditore opposto non si attivi in tale senso e non intraprenda la mediazione il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità dell’azione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Esperimento utile se svolto anche con esito negativo entro l’udienza di rinvio
Il Giudice ricorda che la Cassazione ha chiarito che, in tema di mediazione, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda a rilevare è “l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo e non già l’avvio di essa nel termine i 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.”
Alla luce di questi principi il giudice dichiara la domanda improcedibile.
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