Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.16557-2024
L’invito a partecipare in mediazione comunicato a mezzo pec all’amministratore di condominio interrompe la decadenza di cui all’art. 1137 c.c.
Domanda di mediazione comunicata con pec: interruzione termine di decadenza art. 1137 c.c.
Una comunicazione PEC inviata da un condomino all’amministratore per invitarlo alla mediazione è idonea a interrompere il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari? A questa domanda ha risposto il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16557/2024.
Invito alla mediazione a mezzo pec e interruzione termine decadenza art. 1137 c.c
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata il 30 gennaio 2023. La condomina attrice, assente all’assemblea, lamenta il mancato ricevimento di un corretto avviso di convocazione. In particolare, sostiene che l’unica PEC ricevuta prima della riunione non indicava chiaramente luogo, data, orario e ordine del giorno dell’assemblea. Inoltre, denuncia che la revisione contabile del bilancio 2017, approvata in sua assenza, contiene errori di compilazione e omissioni. In risposta, il condominio eccepisce la decadenza dell’attrice dal diritto di impugnare la delibera. Secondo la difesa del condominio, l’invito alla mediazione obbligatoria, trasmesso via PEC dall’attrice all’amministratore, non era idoneo a interrompere i termini previsti dall’art. 1137 c.c., poiché non conforme ai requisiti di legge.
Comunicazioni digitali nella mediazione
Il cuore della disputa risiede nell’interpretazione delle norme relative alla mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 e alle modalità di trasmissione delle comunicazioni. La difesa del condominio ha sostenuto che, per produrre effetti interruttivi, l’invito alla mediazione avrebbe dovuto essere notificato all’amministratore con raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunque inviato a un domicilio digitale certificato.
Tuttavia, il giudice ha evidenziato che l’indirizzo pec dell’amministratore, utilizzato dalla condomina, risultava chiaramente indicato in precedenti comunicazioni ufficiali condominiali. Inoltre, l’assenza di un’alternativa valida fornita dall’amministratore stesso non poteva comportare l’invalidità della comunicazione. La pec è pertanto uno strumento idoneo a garantire la certezza della ricezione, purché utilizzata correttamente.
Invito in mediazione a mezzo pec: mezzo idoneo e tracciabile
Sulla questione dell’idoneità dell’invito in mediazione a mezzo pec a interrompere i termini di decadenza di cui all’art. 1137 c.c il Tribunale ha così concluso:
- la PEC inviata dall’attrice all’amministratore è idonea a interrompere il termine di decadenza. La normativa vigente non obbliga l’amministratore condominiale a dotarsi di un indirizzo PEC, ma se questo è utilizzato per le comunicazioni ufficiali, esso acquisisce piena validità.
- L’invito alla mediazione rispetta i requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2010, in quanto pervenuto all’amministratore tramite un canale idoneo e tracciabile, come previsto dalla legge.
La decisione sancisce un importante principio sull’uso delle pec nelle controversie condominiali. Essa chiarisce che, in assenza di espliciti limiti normativi o convenzionali, l’uso di un indirizzo pec valido e noto all’amministratore soddisfa i requisiti di comunicazione per la mediazione obbligatoria. Questo principio risponde all’esigenza di bilanciare formalità e sostanza, tutelando al contempo la certezza delle comunicazioni. L’interpretazione normativa deve tenere conto dell’evoluzione tecnologica e delle esigenze pratiche. La PEC, quando correttamente utilizzata, rappresenta uno strumento efficace e valido per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.
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