Il tribunale di Aosta ricorda che la domanda di mediazione deve comprendere, seppur sinteticamente, l’esplicazione delle ragioni fondanti l’istanza
Contenuto domanda di mediazione
La domanda di mediazione non può limitarsi all’indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, ma deve comprendere, seppur sinteticamente, anche l’esplicazione delle ragioni fondanti l’istanza. È quanto affermato dal tribunale di Aosta con sentenza n. 147/2023 in una vicenda riguardante una lite condominiale.
La vicenda
Nel caso di specie, un condomino trascinava in giudizio il proprio condominio per far dichiarare lanullità e/o l’annullabilità della delibera assembleare per una serie di motivi tra cui: mancato raggiungimento del quorum necessario, mancata esibizione del verbale, del registro presenze e delle deleghe; violazione del principio di trasparenza nella gestione della cosa comune relativamente al consuntivo approvato.
Parte attrice rimarcava anche il fatto che controparte, benché formalmente invitata, non avesse partecipato alla mediazione, nonostante i numerosi rinvii concessi dal mediatore.
Il condomino convenuto si costituiva insistendo per il respingimento delle domande formulate dall’attore ed eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c. stante la generica richiesta di mediazione da cui non si desumevano i motivi di impugnazione.
Domanda di mediazione troppo generica
Sul punto, per il giudice l’eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice comunicava tempestivamente la domanda di mediazione alla convenuta; tuttavia la domanda “risulta del tutto generica e priva della benché minima indicazione della causa petendi, avendo ad oggetto la sola indicazione dell’ impugnativa della delibera per motivi di nullità e/o annullabilità”.
Sul punto, osserva il giudice, “anche la disciplina di cui al D.Lgs. 28/2010, avendo finalità deflattive del contenzioso, è informata al principio della necessaria simmetria tra la domanda azionata in sede di mediaconciliazione e quella avviata nel successivo giudizio”.
Per cui, “l’allegazione della domanda non può limitarsi all’indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, dovendo comprendere anche l’ esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza. Solo attraverso tale enunciazione la controparte può esser effettivamente resa edotta della domanda che l’istante intenderà azionare nel successivo giudizio (cfr. Trib. Foggia 1.10.2020, nonché la giurisprudenza della Cass n. 17059/2019).
Del resto, osserva ancora il tribunale, “ragionando diversamente, in ipotesi (come quella del caso di specie) nelle quali il giudice si trovi nella necessità di riqualificare la domanda a causa dell’erronea indicazione del petitum materiali richiesto (‘nullità’ in luogo di ‘annullamento’) , il convenuto non avrebbe alcun modo di conoscere il contenuto della domanda stessa in sede di mediaconciliazione”.
Pertanto, deve concludersi, ritiene il giudice, che “nel termine di cui all’art. 1137, comma II, c.c. non sia pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l’impugnazione della delibera di cui è causa. Entro tale data il convenuto ha ricevuto una sola comunicazione non idonea a far comprendere la causa petendi poi azionata con il giudizio”.
Da qui l’improcedibilità, per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 1137, comma II, c.c.
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