Scarica Sentenza tribunale di Sondrio 12 10 2023

Divisione ereditaria in mediazione: se le parti si dividono i lotti per estrazione, per trascrivere il verbale è necessario che questo contenga i dati catastali degli immobili

Trascrizione verbale mediazione contenente accordo divisione ereditaria

Se in mediazione si procede alla divisione dei beni ereditari per sorteggio, ma poi non ci si reca davanti al notaio nel termine concordato per approvare definitivamente l’assegnazione dei lotti, verificarne la regolarità catastale e individuarli specificamente tramite l’indicazione dei dati catastali, il verbale di mediazione non può essere trascritto. Lo ha chiarito il Tribunale di Sondrio nella sentenza n. 290 del 12.10.2023. 

Mediazione in materia di divisione ereditaria 

Una donna agisce in giudizio per chiedere che, accertata l’autenticità delle firme apposte dalle parti su due verbali di mediazione, si proceda alla trascrizione degli stessi in quanto contenenti un accordo di divisione, con conseguente assegnazione dei diversi immobili alle parti della procedura.

Parte attrice fa presente infatti che, dopo la morte del padre, si è aperta una successione testamentaria con cui il de cuius ha disposto delle sue sostanze in suo favore e della  sorella convenuta. I beni restanti quindi dovevano essere divisi tra le parti in base alle regole stabilite dalla legge. 

Parte convenuta aveva promosso la mediazione obbligatoria per i beni testamentari, parte attrice invece racconta di aver esteso la mediazione a tutto il patrimonio del padre e della madre, anch’essa nel frattempo deceduta.

I beni venivano quindi divisi tra le due sorelle in sede di mediazione tramite estrazione a sorte dei lotti e relativa assegnazione, ma giunti al momento di dover incaricare il notaio per indicare i dati catastali necessari alla trascrizione del verbale di mediazione, autenticare le firme e verificare la regolarità degli immobili, parte convenuta pretendeva di cambiare gli accordi raggiunti in mediazione. 

Quest’ultima, convenuta in giudizio, si opponeva quindi alle richieste e chiedeva che parte attrice venisse condannata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c commi 1 e 3, per responsabilità aggravata, contestandole di essersi opposta al pagamento delle spese tecniche e di aver revocato l’incarico al geometra che avrebbe dovuto provvedere al controllo della situazione catastale degli immobili da dividere. Tali condotte avevano causato problemi di regolarizzazione dei beni immobili al catasto e di conclusione delle pratiche richieste dalla procedura di divisione.

Non si può trascrivere il verbale di divisione raggiunto in mediazione se mancano i dati catastali

Il Tribunale adito, in accordo con la tesi di parte convenuta, ritiene che le domande avanzate da parte attrice debbano essere respinte perchè del tutto infondate. 

In effetti le due sorelle hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, ma le firme non sono state autenticate dal Notaio, a cui si sarebbero dovute rivolgere nel termine di otto giorni per la trascrizione dell’accordo completo di tutti i dati catastali e la verifica della regolarità dei dati catastali. Detto verbale definitivo di accordo però, completo di dati catastali quindi non è mai stato né redatto né sottoscritto, per cui non può dirsi realizzato lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni oggetto della procedura di mediazione.

La domanda attorea pertanto è del tutto infondata perchè non si può disporre la trascrizione di un verbale che non ha determinato lo scioglimento della comunione.

Il Tribunale ricorda che la Cassazione è chiara sul punto, ossia che: soltanto lapprovazione del verbale di sorteggio dei lotti determina la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. ) , n. 30073). Ebbene, si evidenzia che nel caso di specie, il… avanti al mediatore vi era stata l’estrazione a sorte dei lotti: le risultanze delle operazioni espletate avrebbero dovuto successivamente essere recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio scelto di comune accordo tre le parti (cfr. doc. 5 fascicolo attrice), incombente che non si è verificato.”

Il Tribunale precisa inoltre che “nel caso di specie, il verbale di mediazione del non contiene alcun accertamento in ordine allassenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria: pertanto, anche a volere in via di mera ipotesi riconoscere al verbale di mediazione del valore di accordo divisionale, tale pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dellattestazione della regolarità edilizia degli immobili”. 

Leggi anche “Divisione in mediazione: no all’azione art. 2932 c.c.”

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Divisione ereditaria: il verbale di mediazione deve contenere i dati catastali

Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 290/2023, ha stabilito che un verbale di mediazione per divisione ereditaria tramite sorteggio non è trascrivibile se mancano i dati catastali e l’attestazione della regolarità edilizia. Nel caso specifico, l’accordo non è stato formalizzato davanti a un notaio, rendendo impossibile l’individuazione specifica dei beni. Pertanto, senza l’approvazione definitiva del verbale di sorteggio e le verifiche tecniche, non si può ritenere avvenuto lo scioglimento della comunione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/10/2024
Curia: Tribunale di Sondrio
Giudice: Giudice Francesca Riccardi
Argomento/i: Eredità
Materia/e: Divisione ereditaria

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Divisione ereditaria in mediazione: se le parti si dividono i lotti per estrazione, per trascrivere il verbale è necessario che questo contenga i dati catastali degli immobili

Trascrizione verbale mediazione contenente accordo divisione ereditaria

Se in mediazione si procede alla divisione dei beni ereditari per sorteggio, ma poi non ci si reca davanti al notaio nel termine concordato per approvare definitivamente l’assegnazione dei lotti, verificarne la regolarità catastale e individuarli specificamente tramite l’indicazione dei dati catastali, il verbale di mediazione non può essere trascritto. Lo ha chiarito il Tribunale di Sondrio nella sentenza n. 290 del 12.10.2023. 

Mediazione in materia di divisione ereditaria 

Una donna agisce in giudizio per chiedere che, accertata l’autenticità delle firme apposte dalle parti su due verbali di mediazione, si proceda alla trascrizione degli stessi in quanto contenenti un accordo di divisione, con conseguente assegnazione dei diversi immobili alle parti della procedura.

Parte attrice fa presente infatti che, dopo la morte del padre, si è aperta una successione testamentaria con cui il de cuius ha disposto delle sue sostanze in suo favore e della  sorella convenuta. I beni restanti quindi dovevano essere divisi tra le parti in base alle regole stabilite dalla legge. 

Parte convenuta aveva promosso la mediazione obbligatoria per i beni testamentari, parte attrice invece racconta di aver esteso la mediazione a tutto il patrimonio del padre e della madre, anch’essa nel frattempo deceduta.

I beni venivano quindi divisi tra le due sorelle in sede di mediazione tramite estrazione a sorte dei lotti e relativa assegnazione, ma giunti al momento di dover incaricare il notaio per indicare i dati catastali necessari alla trascrizione del verbale di mediazione, autenticare le firme e verificare la regolarità degli immobili, parte convenuta pretendeva di cambiare gli accordi raggiunti in mediazione. 

Quest’ultima, convenuta in giudizio, si opponeva quindi alle richieste e chiedeva che parte attrice venisse condannata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c commi 1 e 3, per responsabilità aggravata, contestandole di essersi opposta al pagamento delle spese tecniche e di aver revocato l’incarico al geometra che avrebbe dovuto provvedere al controllo della situazione catastale degli immobili da dividere. Tali condotte avevano causato problemi di regolarizzazione dei beni immobili al catasto e di conclusione delle pratiche richieste dalla procedura di divisione.

Non si può trascrivere il verbale di divisione raggiunto in mediazione se mancano i dati catastali

Il Tribunale adito, in accordo con la tesi di parte convenuta, ritiene che le domande avanzate da parte attrice debbano essere respinte perchè del tutto infondate. 

In effetti le due sorelle hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, ma le firme non sono state autenticate dal Notaio, a cui si sarebbero dovute rivolgere nel termine di otto giorni per la trascrizione dell’accordo completo di tutti i dati catastali e la verifica della regolarità dei dati catastali. Detto verbale definitivo di accordo però, completo di dati catastali quindi non è mai stato né redatto né sottoscritto, per cui non può dirsi realizzato lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni oggetto della procedura di mediazione.

La domanda attorea pertanto è del tutto infondata perchè non si può disporre la trascrizione di un verbale che non ha determinato lo scioglimento della comunione.

Il Tribunale ricorda che la Cassazione è chiara sul punto, ossia che: soltanto lapprovazione del verbale di sorteggio dei lotti determina la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. ) , n. 30073). Ebbene, si evidenzia che nel caso di specie, il… avanti al mediatore vi era stata l’estrazione a sorte dei lotti: le risultanze delle operazioni espletate avrebbero dovuto successivamente essere recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio scelto di comune accordo tre le parti (cfr. doc. 5 fascicolo attrice), incombente che non si è verificato.”

Il Tribunale precisa inoltre che “nel caso di specie, il verbale di mediazione del non contiene alcun accertamento in ordine allassenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria: pertanto, anche a volere in via di mera ipotesi riconoscere al verbale di mediazione del valore di accordo divisionale, tale pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dellattestazione della regolarità edilizia degli immobili”. 

Leggi anche “Divisione in mediazione: no all’azione art. 2932 c.c.”

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